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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32401/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte territoriale. Dal testo emerge che era stato ritenuto responsabile del delitto di estorsione, in relazione anche a una condotta indicata al capo 2) della rubrica, con applicazione di un aumento di pena a titolo di continuazione interna. Il primo motivo deduceva l'inutilizzabilità del verbale di arresto del 14 novembre 2022 e il suo asserito impiego da parte della Corte territoriale per la ricostruzione dei fatti. Il secondo motivo denunciava il travisamento delle dichiarazioni testimoniali quanto al tempo e al luogo in cui sarebbe stata pronunciata la minaccia di danneggiamento. Il terzo motivo contestava la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di estorsione. Il quarto motivo censurava l'aumento di pena applicato a titolo di continuazione interna con riferimento al capo 2). La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo aspecifico, poiché il ricorrente non aveva indicato la decisività del verbale ai fini della cosiddetta prova di resistenza e la responsabilità risultava fondata sugli accertamenti diretti degli operanti e sulle dichiarazioni dibattimentali dell'imputato, non sulle dichiarazioni rese in sede di arresto. Il secondo e il terzo motivo sono stati qualificati come richieste di rivalutazione del materiale probatorio e, quindi, come censure di merito non consentite in sede di legittimità; inoltre, la Corte territoriale aveva esaminato le dichiarazioni dei congiunti dell'imputato e aveva motivatamente ritenuto prevalenti gli ulteriori elementi probatori, tra cui gli accertamenti degli operanti e le ammissioni dell'imputato. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione non era stata devoluta al giudice di appello: l'atto di gravame riguardava esclusivamente la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, l'assoluzione per insussistenza del fatto e il riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità. Le memorie sopravvenute non hanno modificato l'esito decisorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto aspecifica la censura sull'inutilizzabilità del verbale di arresto, perché non ne era stata dimostrata la decisività; ha escluso che le doglianze sul travisamento delle dichiarazioni e sugli elementi costitutivi dell'estorsione potessero essere esaminate, trattandosi di richieste di rivalutazione del fatto e della prova; ha dichiarato inammissibile, per violazione del principio devolutivo, la censura sull'aumento di pena per continuazione interna, proposta per la prima volta in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato indirettamente attraverso il riferimento alla prova di resistenza e alla necessità di dimostrare la decisività dell'elemento probatorio contestato.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Richiamato nella clausola relativa all'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che deduca l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza indicare, secondo il principio della prova di resistenza, la decisività di tale elemento rispetto alla complessiva motivazione della decisione impugnata.
  • La censura di inutilizzabilità non è decisiva quando la responsabilità risulti fondata su elementi probatori autonomi e ulteriori rispetto a quello contestato, quali gli accertamenti direttamente compiuti dagli operanti e le dichiarazioni dibattimentali dell'imputato.
  • In sede di legittimità non è consentita la sollecitazione di una diversa valutazione delle dichiarazioni testimoniali o del complessivo compendio probatorio, quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione congrua, specifica e priva di vizi logici.
  • La deduzione dell'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato è inammissibile quando, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove già esaminate dal giudice di merito.
  • È inammissibile in cassazione la censura relativa a un punto non devoluto al giudice di appello, poiché il giudizio di legittimità non può riguardare doglianze introdotte per la prima volta con il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioniProve
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della provaContinuazione

Testo integrale

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