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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14077/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del G.I.P. di Brescia che aveva disposto l'archiviazione per particolare tenuità del fatto (artt.110, 635 c.p.), deducendo che il Giudice aveva erroneamente ritenuto la procedibilità d'ufficio. La difesa osservava che, prima della decisione, era intervenuta remissione di querela della persona offesa (Giacomo Cappa) in data 30/12/2023, remissione formalmente accettata dalla ricorrente, sicché il reato sarebbe stato estinto per mancanza della condizione di procedibilità e non mera ipotesi di particolare tenuità ai sensi dell'art.131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha precisato che l'ordinanza di archiviazione resa su opposizione dell'indagato è impugnabile per cassazione se sussiste un interesse concreto alla rimozione del provvedimento. Avendo la ricorrente interesse concreto (per ottenere effetti più favorevoli dell'estinzione per remissione rispetto alla semplice declaratoria di particolare tenuità), la Corte ha accertato che, in base al comma 5 dell'art. 635 c.p. e alla remissione accettata, il reato è estinto per remissione di querela. Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha posto le spese a carico della querelata ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 635, comma 5 cod. pen.

    Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa.

    La Corte ha interpretato tale disposizione nel senso che, per i fatti indicati, la procedibilità è a querela; pertanto la remissione di querela, se intervenuta ed accettata, estingue il reato rendendo improcedibile l'azione penale.

  • art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen.

    Richiamato per delimitare i casi in cui la condotta è punibile riguardo a cose esposte alla pubblica fede; contribuisce a identificare fattispecie punibili solo a querela.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'archiviazione per particolare tenuità del fatto; la Corte distingue l'archiviazione per particolare tenuità (che non estingue il reato nelle stesse modalità della remissione) dall'estinzione per remissione di querela, ritenendo quest'ultima più favorevole e decisiva se effettivamente intervenuta.

  • art. 411, comma 1-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza che riconosce l'ordinanza di archiviazione emessa su opposizione quale provvedimento decisorio con impugnabilità per cassazione, anche se non ha forma di sentenza.

  • art. 111, comma settimo Cost.

    Richiamato come fondamento costituzionale del potere di impugnazione per violazione di legge, utile a giustificare il sindacato di legittimità sulla ordinanza impugnata.

  • art. 340, comma 4 cod. proc. pen.

    Usata per disporre la condanna alle spese processuali a carico della querelata in caso di annullamento per estinzione del reato per remissione di querela.

Massime di principio

  • Se il reato è punibile a querela e, prima della decisione, è intervenuta remissione di querela formalmente accettata, il reato si estingue e l'azione penale è improcedibile, con effetti più favorevoli rispetto alla sola archiviazione per particolare tenuità.
  • L'archiviazione per particolare tenuità (art. 131-bis) è diversa dall'estinzione per remissione di querela: la remissione estingue il reato e la responsabilità civile con effetti più ampi, quindi la difesa deve valorizzare la remissione quando presente.
  • L'ordinanza di archiviazione resa dopo opposizione dell'indagato è impugnabile in Cassazione per violazione di legge se il ricorrente dimostra un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento (es. per ottenere l'estinzione formale del reato).
  • Il giudice deve verificare tempestivamente l'esistenza e la tempestività della remissione di querela prima di adottare provvedimenti sul merito (archiviazione per tenuità); in presenza di remissione accettata, l'archiviazione non è la soluzione adeguata.
  • In caso di annullamento per estinzione del reato dovuta a remissione di querela, le spese processuali possono essere poste a carico della querelata ai sensi dell'art. 340 c.p.p.

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