Cassazione Penale, Sentenza n. 15900/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato per mancanza di effettiva conoscenza del processo da parte del Diabi: si assumeva che la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio non dimostrassero la conoscenza del procedimento, essendo il ricorrente cittadino maliano di lingua francese con scarsa comprensione dell'italiano, e considerando il lungo intervallo temporale (contatti con il difensore nel 2018 vs udienza preliminare 08/03/2021). Si censurava violazione di norme processuali (artt. 420-bis, 420-quater, 629-bis c.p.p.) e travisamento della prova/mancanza di motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la nomina di un difensore di fiducia, l'elezione di domicilio presso il suo studio e la sottoposizione a misura cautelare costituiscano indici idonei a dimostrare la conoscenza dell'esistenza del processo e siano equipollenti a una regolare notifica. Sussisteva, inoltre, l'onere a carico del condannato di provare la sua 'incolpevole' ignoranza; non risultano nei atti elementi che attestassero l'incapacità del ricorrente di comprendere l'italiano o la mancata traduzione degli atti. Per questi motivi la Corte ha confermato il rigetto dell'istanza di rescissione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 420-bis cod. proc. pen.
Richiamato quale norma del procedimento che regola la celebrazione del processo in assenza e le relative nullità; l'ordinanza impugnata è stata valutata alla luce delle regole in materia di assenza dell'imputato.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Norma connessa alle conseguenze processuali dell'assenza dell'imputato; citata nell'ambito del vizio denunciato relativo alla celebrazione del giudizio in contumacia.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma sulla rescissione del giudicato per mancanza di conoscenza del processo; oggetto del gravame del ricorrente.
art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
"... quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato"
Regime transitorio che mantiene applicabili, per i processi pendenti con ordinanza di procedere in assenza, le precedenti disposizioni in materia di assenza e rescissione del giudicato; giustifica il richiamo della Corte distrettuale alla disciplina previgente.
art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi tassativi di ricorso per cassazione: c) per violazione di norme processuali, e) per travisamento della prova o insufficiente motivazione; i motivi del ricorrente sono stati esaminati nei limiti di tali lettere.
art. 294 cod. proc. pen.
Norma relativa all'interrogatorio di garanzia: la presenza del difensore all'interrogatorio e all'udienza preliminare è stata valorizzata come indice di un rapporto professionale concreto e di conoscenza del processo.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail Darwish Mhame)
Principio di massima secondo cui l'elezione di domicilio, la nomina di difensore di fiducia e la sottoposizione a misura cautelare possono essere equipollenti a una regolare notifica e dunque indicare la conoscenza del processo.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022 (Piunti) e altre pronunce citate
Orientamenti consolidati che attribuiscono valore probatorio agli atti di elezione di domicilio e nomina di difensore come indizi della conoscenza del procedimento; sottolineano l'onere probatorio del condannato per dimostrare l'incolpevole ignoranza.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso l'avvocato e la nomina di un difensore di fiducia costituiscono, in assenza di prova contraria, indizi forti della conoscenza dell'esistenza del processo e possono essere equiparate a una regolare notifica.
- La sottoposizione a provvedimento restrittivo della libertà personale (detenzione cautelare) è un ulteriore elemento che il giudice valorizza come indizio di conoscenza del procedimento.
- Sull'imputato grava l'onere di provare la sua 'incolpevole' ignoranza: occorre documentare concretamente la mancanza di conoscenza (es. prova dell'assenza di comprensione della lingua italiana, mancate traduzioni, mancata ricezione di comunicazioni presso il domicilio eletto).
- La mera distanza temporale tra contatti precedenti col difensore e la celebrazione dell'udienza non è di per sé sufficiente a dimostrare l'ignoranza del processo se sussistono rapporti professionali documentati (procura, partecipazione del difensore a udienze/interrogatori).
- L'affermazione di difficoltà linguistiche deve essere comprovata durante il processo di cognizione o con documenti specifici (certificazioni, istanze per interprete, attestazioni); in mancanza, il tribunale può ritenere che l'imputato comprendesse gli atti.
- Per evitare il rischio di una dichiarazione di procedibilità in contumacia, l'imputato dovrebbe attivarsi tempestivamente (richiesta interprete, comunicazioni scritte al difensore, istanze ufficiali) e conservare prove delle difficoltà di comprensione o della mancata ricezione di atti.
- In sede di impugnazione della rescissione del giudicato è fondamentale produrre elementi concreti e documentali che dimostrino l'assenza di conoscenza; argomentazioni generiche o basate solo su presunzioni non sono normalmente idonee.
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