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Ordinanza

Ordinanza n. 243/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento Prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui l’I.I.S. “-OMISSIS-” di Siena ha disposto la chiusura del procedimento disciplinare a carico del minore -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, irrogando la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica fino al -OMISSIS-; - della Delibera n. -OMISSIS-del Consiglio di Istituto del -OMISSIS-, presupposta al provvedimento impugnato, con la quale è stata decisa la predetta sanzione disciplinare; - del verbale del Consiglio di Istituto del -OMISSIS-, nella parte in cui dà atto della discussione e della decisione assunta in ordine al procedimento disciplinare a carico del minore; - del verbale della Giunta Esecutiva del -OMISSIS- n. -OMISSIS-, con il quale è stata deliberata la richiesta di convocazione del Consiglio di Istituto per la trattazione del procedimento disciplinare; - della nota di contestazione di addebito prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante contestazione degli addebiti e avvio del procedimento disciplinare a carico del minore -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-; - della convocazione del Consiglio di Istituto prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e della successiva nota di rinvio della seduta al -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, in quanto atti del procedimento che hanno inciso sulla formazione della volontà dell’organo deliberante; - del Regolamento di disciplina degli studenti, parte integrante del Regolamento di Istituto adottato con delibera del Consiglio di Istituto del -OMISSIS-, nella parte in cui è stato interpretato e applicato dall’Amministrazione scolastica a fondamento degli atti impugnati, ove e nella misura in cui tale interpretazione/applicazione si ponga in contrasto con i principi di proporzionalità, gradualità e personalizzazione delle sanzioni nei confronti degli alunni con disabilità; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto occorrer possa, tutti i verbali, le relazioni interne e gli atti istruttori richiamati nei provvedimenti sopra indicati.

Giustizia amministrativa202600657

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di allontanamento dalla comunità scolastica di uno studente minorenne fino a una data determinata, unitamente agli atti del procedimento disciplinare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento con cui l'istituto scolastico ha chiuso il procedimento disciplinare irrogando la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica, nonché la delibera del Consiglio di istituto, i relativi verbali, gli atti di contestazione e convocazione e il regolamento disciplinare nella parte in cui sarebbe stato interpretato e applicato in contrasto con i principi di proporzionalità, gradualità e personalizzazione delle sanzioni nei confronti degli alunni con disabilità. Dal testo dell'ordinanza non risultano ulteriori motivi specifici articolati dalla parte ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, confermando quanto già rilevato nel decreto monocratico. Ha ritenuto, allo stato della cognizione cautelare, che la sanzione disciplinare fosse stata adottata nel rispetto dell'art. 4, comma 2, del d.P.R. 249/1998 e sulla base di un crescendo di episodi tale da giustificare l'intervento dell'istituto per tutelare l'incolumità degli alunni, dei docenti e del personale ATA. Pertanto non sono stati ravvisati i presupposti per sospendere l'efficacia della sanzione. Contestualmente, il Collegio ha affermato che grava sull'istituto scolastico l'onere di predisporre, d'intesa con la famiglia, un percorso educativo e didattico personalizzato, utilizzando tutti gli strumenti disponibili e previsti dal regolamento di istituto, anche alternativi alla didattica a distanza ove questa sia impraticabile, con il più intenso coinvolgimento degli insegnanti di sostegno e, se necessario, di soggetti esterni quali servizi sociali e neuropsichiatria infantile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, d.P.R. 249/1998

    La sanzione disciplinare è stata ritenuta, in sede cautelare, adottata nel rispetto della disciplina regolamentare applicabile, alla luce della reiterazione degli episodi e dell'esigenza di tutela dell'incolumità della comunità scolastica.

  • art. 55 c.p.a.

    Ha costituito la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ha giustificato l'oscuramento delle generalità del minore, dei genitori e degli altri dati idonei a identificarli.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore presupposto per disporre l'oscuramento dei dati personali identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'allontanamento disciplinare di uno studente può essere mantenuto quando risulti adottato nel rispetto della disciplina applicabile e fondato su una progressione di episodi idonea a evidenziare un'esigenza concreta di tutela dell'incolumità degli alunni, dei docenti e del personale scolastico.
  • Il rigetto della sospensione di una sanzione disciplinare scolastica non esonera l'istituto dall'obbligo di predisporre, in collaborazione con la famiglia, un percorso educativo e didattico personalizzato per lo studente con disabilità.
  • Il percorso personalizzato deve utilizzare gli strumenti disponibili e previsti dal regolamento di istituto, può richiedere soluzioni alternative alla didattica a distanza quando questa sia impraticabile e deve assicurare il coinvolgimento degli insegnanti di sostegno e, ove necessario, di soggetti esterni competenti.
  • La tutela dell'incolumità della comunità scolastica e l'esigenza di recupero educativo e didattico dello studente devono essere perseguite congiuntamente: la legittimità della sanzione disciplinare non elimina il dovere dell'amministrazione scolastica di adottare misure educative individualizzate.

Come è indicizzato

MaterieScuola
RamiIstruzione e università
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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