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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20211/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una lavoratrice aveva agito sostenendo di avere svolto, pur formalmente assunta da cooperative sociali e poi transitata tra esse, mansioni riconducibili alla qualifica di Operatore Socio Sanitario presso una RSA, chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ASL e il risarcimento del danno. Dopo un primo accoglimento, una prima decisione d'appello favorevole all'ASL era stata cassata per difetto di integrità del contraddittorio, con rinvio al giudice di merito. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha rigettato l'appello dell'ASL, ritenendo insussistente l'autonoma organizzazione della cooperativa e quindi non genuino l'appalto, ricostruendo il rapporto come somministrazione illecita di manodopera. L'ASL ha quindi ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 29 e 20 d.lgs. n. 276 del 2003 e 1655 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato il contratto e che si trattasse invece di un appalto genuino, nonché sollecitando in sostanza una rivalutazione del fatto e delle prove.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello non aveva basato la decisione su una errata distinzione astratta tra appalto "pesante" e "leggero", ma aveva correttamente verificato, alla luce del materiale istruttorio, la mancanza di autonoma organizzazione e di assunzione del rischio d'impresa in capo all'appaltatore, elementi necessari anche nell'appalto c.d. leggero per escludere la somministrazione illecita. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dell'ASL alle spese in favore della lavoratrice, compensazione delle spese nei confronti della cooperativa che non aveva assunto una posizione processuale di vera vittoria o soccombenza, e declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione dei fatti storici e delle prove compiuta dal giudice di merito

  • art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003

    nel definire l'appalto genuino, richiama i tratti dell'organizzazione dell'attività da parte dell'appaltatore e dell'assunzione del rischio d'impresa, distinguendolo dalla somministrazione di lavoro

  • artt. 20-28 d.lgs. n. 276 del 2003

    disciplinano la somministrazione di lavoro, rispetto alla quale va verificata la genuinità dell'appalto

  • art. 1655 c.c.

    il contratto di appalto è caratterizzato dall'organizzazione dei mezzi e dalla gestione a proprio rischio da parte dell'appaltatore

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in ragione dell'esito del giudizio sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre, sotto la veste della violazione di legge, una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
  • Ai fini della genuinità dell'appalto, anche nell'appalto c.d. leggero non è sufficiente la mera messa a disposizione di mezzi da parte del committente: occorre comunque un'autonoma organizzazione dell'appaltatore e l'assunzione del relativo rischio d'impresa.
  • La distinzione tra appalto "leggero" e "pesante" non è decisiva in sé, dovendosi verificare in concreto se permangano in capo all'appaltatore il potere organizzativo e direttivo e il rischio d'impresa.
  • La cassazione con rinvio per nullità del precedente giudizio impone la rinnovazione del giudizio di secondo grado senza vincoli derivanti dal diverso esito dell'accertamento di fatto compiuto nel grado cassato.
  • Quando una parte intimata non assume una posizione processuale di vera adesione o opposizione alla domanda di ricorso, il regolamento delle spese nei suoi confronti può essere compensato.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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