Cassazione Penale, Sentenza n. 11541/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina (3 aprile 2023) resa in seguito a rinvio dalla Cassazione. Accetta impugna il trattamento sanzionatorio (rideterminazione della pena, presunta violazione del divieto di reformatio in peius, durata delle pene accessorie e mancata diminuzione per prescrizione). Martino contesta il computo di aumenti di pena riferiti a fatti che ritiene prescritti. De Luca deduce carenze di motivazione in relazione alla qualificazione della bancarotta fraudolenta per distrazione e alla mancata corretta rideterminazione della pena dopo le assoluzioni e dichiarazioni di prescrizione. Olivo impugna la conferma di responsabilità per detenzione e vendita di merce contraffatta sostenendo l'insufficienza probatoria (identificazione incerta nelle intercettazioni, assenza di nesso diretto tra conversazione e merce sequestrata, ruolo meramente da magazziniere)
La decisione
La Corte di Cassazione: - Ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Accetta e di Martino per genericità e manifestata infondatezza; - Ha accolto il ricorso di De Luca in relazione a carenze motivazionali sul capo di bancarotta fraudolenta per distrazione e alla mancata rideterminazione della pena conforme al mandato della sentenza di annullamento: annulla la sentenza impugnata nei confronti di De Luca e dispone il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina; - Ha accolto pienamente il ricorso di Olivo, ritenendo insufficiente la prova (unica conversazione intercettata non chiaramente riferibile a beni contraffatti e dubbi di identificazione), e annulla senza rinvio la condanna nei suoi confronti perche il fatto non sussiste
Norme richiamate
artt. 110 e 474 cod. pen.
Art. 474 (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere o prodotti industriali) valutato in relazione al concorso (art.110): la Corte ha ritenuto che, per una condanna, non sia sufficiente un accertamento basato su una sola intercettazione non chiara e senza collegamento diretto con la merce sequestrata
art. 648 cod. pen.
Ricettazione: la corte d'appello aveva assolto Martino per uno dei sequestri; la Cassazione ha rilevato che nulla nella sentenza di annullamento implicava la prescrizione degli altri fatti e ha respinto il motivo di Martino
bancarotta fraudolenta / legge fallimentare art. 216, ultimo comma
La Corte ha richiamato la necessità di motivare la distrazione: per configurare la bancarotta per distrazione è necessario accertare preliminarmente l'effettiva esistenza delle somme nel patrimonio sociale e che siano state destinate a finalità diverse da quelle imprenditoriali, con pregiudizio per il patrimonio sociale; la mancata verifica ha determinato l'annullamento e il rinvio
art. 133 cod. pen.
Determinazione della pena: il giudice del merito deve fissare la pena base e i correttivi alla luce delle circostanze; la Cassazione ha ritenuto legittima la rideterminazione operata per Accetta quando adeguatamente motivata e coerente con il ruolo decisorio attribuito all'imputato
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Criteri per gli aumenti di pena: la Corte ha valutato modesti gli aumenti applicati e li ha ritenuti compatibili con il rapporto di proporzione tra le pene complessive
art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
Motivi di cassazione: invocato da Martino per contestare il computo della pena; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato per carenza di elementi nella sentenza di annullamento
principio del divieto di reformatio in peius
Richiamato nelle doglianze relative alla rideterminazione della pena: la Corte osserva che il divieto non è stato violato perché la pena determinata è risultata inferiore rispetto a quella precedente e le scelte del giudice del rinvio sono motivate
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla parzialmente una pronuncia con rinvio, il giudice del rinvio deve motivare espressamente la nuova determinazione della pena tenendo conto delle assoluzioni o prescrizioni già pronunciate e rispettando il divieto di reformatio in peius
- Per condannare sulla base di intercettazioni è necessario che l'identificazione del soggetto e il nesso tra contenuto della conversazione e l'oggetto materiale del reato siano chiari e logicamente collegati: conversazioni ambigue o non corroborate da altri elementi non possono reggere una condanna
- Nella fattispecie di bancarotta per distrazione il giudice deve accertare preliminarmente l'effettiva disponibilità delle somme nel patrimonio sociale e dimostrare che esse siano state destinate a fini estranei all'attività aziendale con pregiudizio per il patrimonio
- Motivi generici, poco chiari o non documentati espongono il ricorso a declaratorie di inammissibilità: le censure devono essere specifiche e logicamente articolate
- Gli aumenti di pena applicati ex art. 81 cod. pen. devono essere proporzionati e motivati; aumenti modesti e ben motivati sono tollerati se non alterano il rapporto di proporzione tra le pene complessive
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