Sentenza n. 600/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento dell'ordinanza n. 39 del 22.08.2022 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Serrara Fontana, Arch. Alessandro Vacca, notificata in data 26.08.2022, recante demolizione e ripristino dello stato dei luoghi; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, precedente, connesso, conseguente e/o collegato a quello impugnato, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza n. 39 del 22 agosto 2022, adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Serrara Fontana, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Nel corso del giudizio ha depositato e notificato al Comune un atto con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenute valutazioni di opportunità e convenienza. La rinuncia è stata notificata meno di dieci giorni prima dell'udienza, in violazione della formalità prevista dall'art. 84, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che la rinuncia, essendo stata notificata fuori udienza oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a., non poteva produrre formalmente l'effetto tipico della rinuncia. Tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la dichiarazione resa dal ricorrente consentiva di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune; il contributo unificato è stato dichiarato irripetibile.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
L’atto di rinuncia, se depositato fuori udienza, deve essere notificato alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
Il mancato rispetto del termine di notificazione impedisce il perfezionamento della rinuncia secondo le formalità tipiche previste dalla disposizione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità della rinuncia, la dichiarazione del ricorrente può consentire di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene la carenza di interesse alla decisione.
Massime di principio
- La notificazione dell'atto di rinuncia al ricorso fuori udienza deve avvenire almeno dieci giorni prima dell'udienza, affinché le altre parti possano opporsi alla prosecuzione del giudizio.
- Il mancato rispetto delle formalità proprie della rinuncia non impedisce al giudice di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando dagli atti, e in particolare dalla dichiarazione del ricorrente, risulti inequivocabilmente venuto meno l'interesse alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
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