Ordinanza n. 391/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) Nota Reg. Uff 2026-0009803-U del 27 febbraio 2026, recante «Aggiornamento dell’ammontare PRet di cui al meccanismo di incentivazione delle imprese di distribuzione funzionale alle procedure di settlement (art. 3 della deliberazione ARERA 555/2022/R/gas) sessione pluriennale 2020-2023», trasmessa via pec dalla CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali in data 27 febbraio 2026, e relativo Avviso di pagamento PagoPA n. 301726058183678501 con scadenza al 10 marzo 2026, per un importo di € 570.388; b) Nota Reg. Uff 2026-0002785-U del 21 gennaio 2026, recante «Messa a disposizione del PagoPa relativo all’ammontare PRet di cui al meccanismo art. 3 della deliberazione ARERA 555/2022/R/gas sessione pluriennale 2020-2023», trasmessa via pec dalla CSEA in data 21 gennaio 2026; c) Nota Reg. Uff 2026-0002048-U del 15 gennaio 2026, recante «comunicazione dell’ammontare PRet di cui al meccanismo di incentivazione delle imprese di distribuzione funzionale alle procedure di settlement (art. 3 della deliberazione ARERA 555/2022/R/gas) sessione pluriennale 2020-2023», trasmessa via pec dalla CSEA in data 15 gennaio 2026; nonché per l’annullamento dei seguenti atti presupposti d) Circolare n. 59/2025/GAS, recante «Modalità e tempistiche funzionali all’applicazione della deliberazione 5 agosto 2025, 383/2025/R/GAS, “Adozione di disposizioni straordinarie ed urgenti relative all’applicazione dell’art. 3 della deliberazione dell’Autorità 555/2022/R/GAS”», adottata dalla CSEA e pubblicata sul sito internet della Cassa in data 15 ottobre 2025; e) Deliberazione 5 agosto 2025 - 383/2025/R/gas, recante «Adozione di disposizioni straordinarie ed urgenti relative all’applicazione dell’articolo 3 della deliberazione dell’Autorità 555/2022/R/gas», adottata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nella riunione del 5 agosto 2025, pubblicata sul sito internet dell’Autorità in data 6 agosto 2025; f) Deliberazione 8 novembre 2022 - 555/2022/R/gas, recante «Ulteriori disposizioni in tema di riforma dei processi di conferimento della capacità ai punti di riconsegna della rete di trasporto e modifiche al TISG e al TIVG», adottata dall’ARERA nella riunione dell’8 novembre 2022, pubblicata sul sito internet dell’Autorità in data 10 novembre 2022; g) Documento per la consultazione 5 aprile 2022 - 157/2022/R/gas, recante «Orientamenti finali in tema di riforma del processo di conferimento della capacità di trasporto», pubblicato in data 7 aprile 2022; e, in ogni caso, per l’annullamento h) di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso di pagamento PagoPA per € 570.388, relativo all’ammontare PRet previsto dal meccanismo di incentivazione delle imprese di distribuzione funzionale alle procedure di settlement, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa distributrice)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato le comunicazioni CSEA del gennaio e febbraio 2026, l’avviso di pagamento PagoPA, la circolare CSEA n. 59/2025/GAS, le deliberazioni ARERA n. 383/2025/R/gas e n. 555/2022/R/gas e il documento di consultazione n. 157/2022/R/gas, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell’ordinanza non emerge la specifica articolazione dei motivi di illegittimità dedotti; risulta soltanto che il ricorso riguarda l’applicazione del meccanismo PRet relativo alla sessione pluriennale 2020-2023 e il conseguente obbligo di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecuzione dell’avviso di pagamento. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora in ragione dell’entità dell’importo richiesto, pari a € 570.388. Non ha invece svolto una valutazione conclusiva sul fumus boni iuris, rilevando che l’esame dei profili di merito richiede accertamenti incompatibili con la fase cautelare. L’interesse pubblico è stato ritenuto salvaguardato dalla fissazione in tempi solleciti dell’udienza di merito, fissata al 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare ad un primo sommario esame risulta assistita dal necessario periculum in mora
La tutela cautelare può essere concessa quando ricorre un pregiudizio grave e imminente; nella specie il periculum è stato ravvisato nell’entità dell’importo oggetto dell’avviso di pagamento, mentre l’esame del merito è stato rinviato alla fase di cognizione piena.
art. 3 deliberazione ARERA 555/2022/R/gas
ammontare PRet di cui al meccanismo di incentivazione delle imprese di distribuzione funzionale alle procedure di settlement
È richiamato quale fondamento del meccanismo regolatorio da cui deriva l’importo richiesto dall’amministrazione; l’ordinanza non ne interpreta nel merito la disciplina.
deliberazione ARERA 383/2025/R/gas
Adozione di disposizioni straordinarie ed urgenti relative all’applicazione dell’articolo 3 della deliberazione dell’Autorità 555/2022/R/gas
È indicata quale atto presupposto dell’applicazione straordinaria e urgente del meccanismo PRet, senza una valutazione definitiva della sua legittimità.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’entità particolarmente significativa dell’importo richiesto con un avviso di pagamento può integrare il periculum in mora necessario alla sospensione dell’esecuzione dell’atto.
- Quando l’accertamento dei profili di merito richiede approfondimenti incompatibili con la fase cautelare, il giudice può concedere la misura sulla base del periculum e rinviare la valutazione piena della legittimità dell’atto all’udienza di merito.
- La sospensione cautelare dell’avviso di pagamento può essere accompagnata dalla fissazione sollecita dell’udienza di merito, quale modalità di salvaguardia dell’interesse pubblico alla definizione della controversia.
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