Corte di giustizia, Sentenza C-226/16
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 dicembre 2017. — Eni SpA e a. contro Premier ministre e Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Energia – Settore del gas – Sicurezza dell’approvvigionamento di gas – Regolamento (UE) n. 994/2010 – Obbligo per le imprese di gas naturale di adottare misure dirette a garantire l’approvvigionamento di gas dei clienti protetti – Articolo 2, secondo comma, punto 1 – Nozione di “clienti protetti ” – Articolo 8, paragrafo 2 – Obbligo supplementare – Articolo 8, paragrafo 5 – Possibilità per le imprese di gas naturale di soddisfare il loro obbligo a livello regionale o dell’Unione – Normativa nazionale che impone ai fornitori di gas un obbligo supplementare di stoccaggio di gas il cui ambito di applicazione include clienti che non rientrano tra i clienti protetti ai sensi del regolamento n. 994/2010 – Obbligo di stoccaggio che deve essere soddisfatto per l’80% nel territorio dello Stato membro di cui trattasi. — Causa C-226/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce i limiti del margine di manovra degli Stati membri in materia di sicurezza dell’approvvigionamento di gas dopo il regolamento n. 994/2010. Riconosce che possono essere previsti obblighi supplementari di stoccaggio anche oltre la cerchia dei "clienti protetti", ma solo nel rispetto delle condizioni rigorose del regolamento. Al tempo stesso, esclude che tali obblighi possano essere ancorati in modo esclusivo a infrastrutture nazionali, perché ciò contrasta con la possibilità di soddisfare gli obblighi su base regionale o unionale.
Sicurezza dell’approvvigionamento di gas: legittimità di un obbligo nazionale di stoccaggio che estende la protezione oltre i "clienti protetti" UE e che richiede riserve prevalentemente nel territorio nazionale
La questione giuridica
Se l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 994/2010 consenta a uno Stato membro di imporre ai fornitori di gas obblighi supplementari di stoccaggio riferiti anche a clienti non rientranti nella nozione di "clienti protetti" di cui all’articolo 2, secondo comma, punto 1; e se l’articolo 8, paragrafo 5, osti a un obbligo nazionale che imponga di detenere le scorte necessarie essenzialmente tramite infrastrutture situate nel territorio nazionale, pur tenendo conto di altri strumenti di modulazione del fornitore.
Principio di diritto
L’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 994/2010 non osta, in linea di principio e a determinate condizioni da verificare dal giudice nazionale, a che uno Stato membro imponga ai fornitori di gas un obbligo supplementare di stoccaggio che comprenda anche clienti non qualificabili come "clienti protetti" ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, punto 1. Viceversa, l’articolo 8, paragrafo 5, osta a una normativa nazionale che imponga di soddisfare gli obblighi di scorta necessariamente ed esclusivamente mediante infrastrutture situate nel territorio nazionale, poiché il diritto dell’Unione richiede che sia effettivamente possibile adempiere tali obblighi a livello regionale o dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 994/2010
- Articolo 2, secondo comma, punto 1, regolamento (UE) n. 994/2010
- Articolo 3, paragrafo 6, regolamento (UE) n. 994/2010
- Articolo 8, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, regolamento (UE) n. 994/2010
- Articolo 11, paragrafo 5, regolamento (UE) n. 994/2010
- Regolamento (CE) n. 715/2009
- Direttiva 2004/67/CE
- Code de l'énergie francese
- Decreto n. 2014-328
- Decreto n. 2006-1034
Sicurezza dell’approvvigionamento di gas e obblighi nazionali di stoccaggio
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese in una controversia relativa alla legittimità del decreto n. 2014-328, che modifica la disciplina francese dell’accesso agli stoccaggi sotterranei di gas naturale. Il contenzioso verte sulla compatibilità di tale normativa con il regolamento (UE) n. 994/2010 in materia di sicurezza dell’approvvigionamento di gas.
Fatti e procedimento principale
ENI SpA, Eni Gas & Power France SA e l’Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz) hanno proposto ricorso per annullamento contro il decreto francese, sostenendo in sintesi due censure:
- la normativa nazionale avrebbe ampliato illegittimamente la nozione di "clienti protetti" rispetto a quella definita dal regolamento;
- essa imporrebbe ai fornitori di gas obblighi di stoccaggio con una componente territoriale nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione.
Il decreto contestato ha modificato il precedente sistema francese di stoccaggio, estendendo il calcolo dei diritti e degli obblighi anche ai clienti collegati alla rete di distribuzione che non abbiano accettato contrattualmente una fornitura interrompibile, e riducendo nel contempo la percentuale di obbligo di stoccaggio dall’85% all’80%.
Quadro normativo dell’Unione
La Corte richiama anzitutto il regolamento n. 994/2010, in particolare:
- l’articolo 2, secondo comma, punto 1, che definisce i "clienti protetti";
- l’articolo 3, paragrafo 6, che impone che le misure nazionali siano proporzionate, trasparenti, non discriminatorie e non distorsive della concorrenza;
- l’articolo 8, paragrafi 1, 2, 5 e 6, relativo alla norma in materia di approvvigionamento e agli eventuali obblighi supplementari;
- l’articolo 11, paragrafo 5, sulle misure di emergenza a livello dell’Unione e regionale.
Sono inoltre evocati il regolamento (CE) n. 715/2009 e la precedente direttiva 2004/67/CE, quest’ultima richiamata per evidenziare l’evoluzione da un quadro minimo comune a un sistema più vincolante e coordinato.
Prima questione: estensione degli obblighi supplementari oltre i clienti protetti
La prima questione verteva sulla possibilità per uno Stato membro di imporre ai fornitori un obbligo supplementare di stoccaggio il cui ambito includa clienti non compresi tra i "clienti protetti" elencati dal regolamento.
La Corte osserva che la definizione unionale di "clienti protetti" è tassativa e comprende:
- tutti gli utenti domestici collegati alla rete di distribuzione;
- solo se lo Stato membro lo decide, le piccole e medie imprese e i soggetti che erogano servizi sociali essenziali, entro il limite del 20% dell’utenza finale;
- eventualmente, gli impianti di teleriscaldamento alle condizioni previste.
La Corte respinge l’interpretazione estensiva proposta dal governo francese, secondo cui potrebbero rientrare nella nozione anche soggetti che, pur appartenendo a grandi imprese, consumino quantità di gas simili a quelle delle PMI. La protezione accordata dal regolamento non dipende infatti dal solo volume di consumo, ma dalla vulnerabilità economica e funzionale del cliente.
Tuttavia, la Corte distingue tra la definizione di "clienti protetti" e la possibilità, prevista dall’articolo 8, paragrafo 2, di imporre "obblighi supplementari". Tale disposizione consente agli Stati membri, in linea di principio, di imporre requisiti aggiuntivi alle imprese di gas naturale, anche se riferiti a una platea più ampia di clienti rispetto a quella protetta dall’articolo 2. Ciò è però possibile solo se sono rispettate le condizioni rigorose poste dalla stessa norma, tra cui il rispetto della valutazione del rischio, del piano d’azione preventivo, della non distorsione della concorrenza e della neutralità sugli altri Stati membri.
La risposta della Corte è quindi nel senso che l’articolo 8, paragrafo 2, non osta, di per sé, a una normativa nazionale come quella francese, ma la conformità concreta resta subordinata alla verifica del giudice nazionale.
Seconda questione: obbligo di stoccaggio ancorato al territorio nazionale
La seconda questione riguardava l’articolo 8, paragrafo 5, secondo cui le imprese di gas naturale devono poter soddisfare gli obblighi anche a livello regionale o dell’Unione e l’autorità competente non può esigere che le norme siano rispettate sulla base di infrastrutture situate esclusivamente nel proprio territorio.
La Corte rileva che la normativa francese, letta congiuntamente al codice dell’energia, impone ai fornitori di detenere in Francia, al 31 ottobre di ogni anno, scorte pari almeno all’80% dei diritti di stoccaggio. Pur essendo previsto che il ministro tenga conto degli altri "strumenti di modulazione" del fornitore, la disciplina nazionale, nella misura in cui esige di fatto e necessariamente la disponibilità delle scorte nel territorio francese, contrasta con il divieto unionale di fondare l’adempimento esclusivamente su infrastrutture nazionali.
La Corte sottolinea, però, che il giudice del rinvio deve verificare se la facoltà di tener conto degli altri strumenti di modulazione sia sufficientemente ampia da garantire una reale possibilità di adempiere gli obblighi su base regionale o unionale. In assenza di tale effettività, la norma nazionale è incompatibile con il regolamento.
Decisione
La Corte conclude che:
- l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 994/2010 non osta, in linea di principio, a un obbligo supplementare di stoccaggio che includa clienti non rientranti tra i "clienti protetti", purché siano soddisfatte le condizioni del regolamento;
- l’articolo 8, paragrafo 5, osta invece a una normativa nazionale che imponga ai fornitori di rispettare gli obblighi di scorta necessariamente ed esclusivamente tramite infrastrutture situate nel territorio nazionale.
Principio affermato
La sentenza ribadisce che il regolamento n. 994/2010 lascia agli Stati membri un margine di intervento in materia di sicurezza dell’approvvigionamento, ma entro confini precisi: l’estensione di obblighi supplementari è consentita solo se conforme ai criteri del regolamento, mentre è vietato trasformare tali obblighi in un vincolo territoriale puramente nazionale che impedisca l’adempimento a livello regionale o dell’Unione.
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