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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14499/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, in primo e secondo grado, del diritto di una dipendente di un ente a essere inquadrata nella qualifica di capo ufficio dal 18 settembre 2000, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive. La datrice di lavoro aveva eccepito in appello il giudicato formatosi su una precedente decisione tra le stesse parti e aveva contestato sia la validità dell'ordine di servizio del 18 settembre 2000, ritenuto dalla Corte territoriale irrilevante, sia la fondatezza della domanda di superiore inquadramento. Nel ricorso per cassazione vengono proposti due motivi: con il primo si denuncia violazione degli artt. 1325, 1343, 1418, 2909, 2103 c.c. e 2126 c.c., sostenendo che l'ordine di servizio fosse nullo per mancanza o illiceità della causa perché avrebbe riconosciuto una qualifica asseritamente non attribuita dalla precedente sentenza richiamata nel provvedimento, e che, essendo nullo l'ordine, non potesse produrre effetti il preteso svolgimento di mansioni superiori; con il secondo si denuncia violazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 437 c.p.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la domanda fosse inammissibile o comunque infondata perché proposta solo sulla base del regolamento organico della Cassa e non delle declaratorie del contratto collettivo, e che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto tardive le contestazioni della datrice di lavoro sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché l'accertamento in fatto dello svolgimento per lungo tempo delle mansioni superiori di capo ufficio rendeva irrilevante la dedotta nullità dell'ordine di servizio: l'ordine non costituiva elemento costitutivo del diritto al superiore inquadramento e, anche se nullo, non avrebbe impedito l'applicazione dell'art. 2103 c.c. rispetto alle mansioni effettivamente svolte. Ha respinto anche il secondo motivo osservando che la domanda di inquadramento poteva essere fondata sul regolamento organico aziendale, quando questo definisca mansioni e qualifiche e non preveda discipline peggiorative rispetto al contratto collettivo; inoltre, la censura era priva di specificità perché la ricorrente non spiegava in che modo il richiamo al contratto collettivo avrebbe cambiato l'esito sulla qualifica. È stata altresì dichiarata inammissibile la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la preclusione derivante dall'art. 348-ter c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e si è dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto nei due motivi di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la censura sul vizio motivazionale è stata ritenuta inammissibile nel caso concreto per la preclusione dell'art. 348-ter c.p.c.

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell'ordine di servizio per difetto di causa

  • art. 1343 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la illiceità o mancanza della causa dell'ordine di servizio

  • art. 1418 c.c.

    invocato per la nullità dell'ordine di servizio; la Corte ha escluso che la pretesa nullità fosse ostativa al diritto al superiore inquadramento fondato sulle mansioni effettive

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per contestare l'incidenza del precedente giudicato, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla base della diversità del periodo oggetto di domanda

  • art. 2103 c.c.

    norma posta a fondamento del diritto al superiore inquadramento e alle differenze retributive in ragione delle mansioni superiori effettivamente svolte

  • art. 2126 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo decisivo l'accertamento fattuale delle mansioni superiori

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato per contestare la decisione di merito, senza accoglimento in cassazione

  • art. 97 Cost.

    menzionato dalla Corte d'appello per escludere l'applicazione delle regole di selezione concorsuale in un rapporto di lavoro privatistico

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per affermare l'inammissibilità del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ha fondato l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il diritto al superiore inquadramento e alle differenze retributive deriva dall'effettivo svolgimento, per un apprezzabile periodo di tempo, di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore, non dalla validità formale dell'ordine di servizio o del provvedimento interno che le abbia assegnate.
  • La eventuale nullità dell'atto formale di conferimento delle mansioni non è di per sé ostativa al riconoscimento dei diritti connessi alle mansioni superiori, quando il giudice abbia accertato in fatto il concreto svolgimento delle stesse.
  • Una domanda di inquadramento professionale può essere validamente fondata anche sul regolamento organico del datore di lavoro, se esso disciplina mansioni e qualifiche e non contiene previsioni peggiorative rispetto alla contrattazione collettiva.
  • Le contestazioni sulla base normativa della domanda devono essere specifiche: non basta invocare in astratto il contratto collettivo se non si spiega perché il suo richiamo condurrebbe a un diverso esito in punto di qualifica.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che prospetti vizio motivazionale è inammissibile quando operano le preclusioni derivanti dall'art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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