Sentenza del 05/10/2020 n. 1003 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte ipotecarie e catastali - perizia UTE - valore di prova - non è tale - atto di parte - è tale. Processo tributario - prova atipica - è ammissibile. Processo tributario - perizia di parte - fonti di convincimento del giudice - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
contestazione della valutazione dell'immobile ai fini delle imposte ipotecarie e catastali: l'amministrazione si era basata su una perizia redatta dall'UTE per determinare il valore imponibile, e il contribuente ha impugnato la presunta insufficiente e non vincolante valenza probatoria di tale perizia
La decisione
la Corte ha stabilito che la perizia fornita dall'UTE, pur provenendo da un ente pubblico, ha valore di perizia di parte e non può essere considerata di per sé sufficiente a sostenere l'atto impositivo. Nel processo tributario, dove è più ampia la possibilità di utilizzare prove atipiche, anche la perizia di parte è ammissibile e può costituire fonte di convincimento del giudice; tuttavia il giudice che la ritiene convincente deve esplicitare le ragioni per le quali la perizia è stata valutata correttamente e idonea a fondare la decisione. Il principio si applica allo stesso modo all'amministrazione finanziaria, che è nel processo sullo stesso piano del contribuente
Massime di principio
- Una perizia redatta dall'UTE non costituisce prova neutra o automaticamente vincolante: va qualificata come perizia di parte e il suo valore probatorio va valutato dal giudice.
- Nel processo tributario sono ammesse prove atipiche; quindi anche la perizia di parte può essere utilizzata e, se ritenuta attendibile, può diventare base della decisione giudiziale.
- Il giudice deve motivare in modo specifico perché ritiene corretta e convincente una perizia di parte prima di elevarla a fondamento della pronuncia.
- L'amministrazione finanziaria non gode di privilegio probatorio: è sullo stesso piano del contribuente e le perizie da essa prodotte sono soggette alla medesima valutazione critica.
- In pratica, un atto impositivo fondato solo su una perizia UTE priva di adeguata motivazione non ha carattere definitivo; l'ufficio deve fornire elementi integrativi o il giudice deve adeguatamente argomentare la valutazione per confermare l'atto.
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