Cassazione Civile, Ordinanza n. 36895/2021 del 26/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della riscossione e del relativo preavviso. In primo grado il giudice aveva dichiarato il difetto di giurisdizione solo per una parte dei crediti iscritti a ruolo dall’INAIL e aveva respinto le censure contro l’ipoteca. In appello la decisione è stata confermata. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: carenza o insufficienza di motivazione della sentenza d’appello; omessa interruzione del processo per lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia; illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per difetto di contraddittorio endoprocedimentale, per invalidità della notifica delle cartelle esattoriali eseguita direttamente a mezzo posta dall’agente della riscossione, per assenza di un titolo idoneo, per superamento della soglia di legge del credito e per violazione del termine annuale previsto per l’inizio dell’espropriazione; difetto di prova sulla legittimazione del sottoscrittore degli atti presupposti; vizi nella quantificazione di sanzioni e interessi, con riferimento anche a preteso anatocismo e a modalità di calcolo non intelligibili.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: la memoria non poteva introdurre questioni nuove; la motivazione della sentenza d’appello, anche se sintetica e per relationem, era sufficiente perché consentiva di ricostruire il percorso argomentativo; l’omessa interruzione del processo non era eccepibile dalla controparte né rilevabile d’ufficio, e comunque non era allegato un concreto pregiudizio; la notifica diretta della cartella a mezzo posta da parte dell’agente della riscossione è valida secondo l’art. 26 d.P.R. n. 602/1973; l’eccezione relativa alla soglia minima per l’ipoteca era tardiva; l’iscrizione ipotecaria non è atto dell’espropriazione forzata e quindi non richiede l’intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973; le censure sugli atti presupposti erano inammissibili perché non dedotte con le impugnazioni loro proprie e ormai consolidate; le doglianze su interessi e sanzioni erano nuove e comunque estranee al giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per lamentare una asserita carenza di motivazione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
d.P.R. n. 636 del 1972, art. 39
Invocato dal ricorrente nel censurare la motivazione della sentenza impugnata.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2
Invocato dal ricorrente in relazione al rito tributario e alla motivazione della decisione di merito.
artt. 299 e 300 c.p.c.
Richiamati per sostenere che il giudizio avrebbe dovuto essere interrotto per lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia.
L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 17
Invocati a sostegno delle censure sull’illegittimità degli atti della riscossione e del preavviso di ipoteca.
d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26, 50 e 77
L’art. 26 è interpretato nel senso che la notifica diretta della cartella a mezzo posta da parte dell’agente della riscossione è valida e si perfeziona con la ricezione del destinatario; l’art. 50, comma 2, non si applica all’iscrizione ipotecaria, che non è atto dell’espropriazione forzata; l’art. 77, comma 2-bis, rileva perché il preavviso di ipoteca è sufficiente a presidiare il contraddittorio endoprocedimentale.
d.P.R. n. 600 del 1973, artt. 42 e 60
Richiamati dal ricorrente per contestare la validità e la sottoscrizione degli atti; la Corte osserva che le relative doglianze sugli atti presupposti erano ormai inammissibili e, per la notifica diretta ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, l’art. 60 non trova applicazione.
art. 366 c.p.c.
Richiamato per il principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.
d.l. n. 193 del 2016, art. 1, conv. in L. n. 225 del 2016
Invocato dal ricorrente per sostenere che lo scioglimento del Gruppo Equitalia imponesse l’interruzione del processo.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 1-bis
Richiamato in tema di soglia minima del credito per l’iscrizione ipotecaria; l’eccezione è stata ritenuta tardiva perché non proposta tempestivamente.
art. 19, comma 3, ultima parte, d.lgs. n. 546 del 1992
Interpretato nel senso che, contro l’iscrizione ipotecaria, i vizi di atti presupposti autonomamente impugnabili possono essere fatti valere solo se sia mancata la notificazione di tali atti; in difetto, i vizi degli atti precedenti non sono deducibili in sede di impugnazione dell’ipoteca.
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza di appello è legittima quando, attraverso la lettura congiunta delle decisioni di primo e secondo grado, consenta di ricostruire un percorso argomentativo chiaro, completo e controllabile.
- Le norme sull’interruzione del processo tutelano la parte colpita dall’evento interruttivo: solo tale parte può dolersi della mancata interruzione, che non è rilevabile d’ufficio né eccepibile dalla controparte come motivo di nullità.
- La notifica della cartella di pagamento eseguita direttamente dall’agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è valida secondo la disciplina speciale dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e non richiede l’applicazione delle regole della notifica ordinaria o di quelle dettate per altri atti tributari.
- L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non è atto dell’espropriazione forzata ma misura alternativa, sicché non è necessaria l’intimazione prevista dall’art. 50, comma 2, dello stesso decreto.
- Le eccezioni relative a vizi di atti presupposti autonomamente impugnabili devono essere sollevate tempestivamente con l’impugnazione di quegli atti; se non lo sono, i relativi crediti si consolidano e non possono essere rimessi in discussione impugnando soltanto l’atto consequenziale.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, né possono essere colmate lacune del ricorso con la memoria; inoltre, le censure che richiedano nuovi accertamenti di fatto restano precluse in sede di legittimità.
- Il preavviso di iscrizione ipotecaria assume rilievo ai fini del contraddittorio endoprocedimentale e può rendere sufficiente la garanzia partecipativa prima dell’iscrizione effettiva.
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