Cassazione Penale, Sentenza n. 4608/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per il delitto di lesioni personali colpose aggravate pronunziata dal Tribunale di Vercelli e confermata dalla Corte d'appello di Torino. Hanno proposto due motivi: (1) vizio di motivazione per manifesta illogicità: si contesta che la Corte territoriale abbia ritenuto decisiva l'omessa valutazione del rischio da parte del datore di lavoro come causa dell'incidente nonostante l'esistenza di una prassi diffusa e nota per il ripristino in caso di inceppamento; si sostiene altresì che, se la prassi fosse irregolare, il datore e il delegato ne sarebbero comunque stati a conoscenza e che senza il documento di valutazione del rischio il delegato non avrebbe potuto svolgere controlli; (2) violazione di legge (art. 20 d.lgs. n. 81/2008) e travisamento della prova: si lamenta che la Corte non avrebbe valutato la condotta abnorme e colpevole del lavoratore e che sarebbe stato travisato il contenuto della deposizione della testimone Bargero Erika, la quale avrebbe riferito che la persona offesa sapeva che la pressa non era disattivata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha respinto le doglianze. Quanto al primo motivo, ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello logica e coerente: il datore non aveva previsto modalità sicure per ripristinare il compattatore (installato in posizione non conforme), non aveva formato/informato i lavoratori e ciò aveva generato e legittimato una prassi anomala accettata dal preposto; l'omessa valutazione del rischio e il mancato controllo del delegato sono stati ritenuti causa esclusiva dell'evento, con effetto assorbente rispetto a eventuali condotte imprudenti del lavoratore. Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha rilevato la genericità della censura circa la condotta del lavoratore e ha escluso il travisamento della prova: la testimone non ha affermato con certezza che la vittima fosse consapevole del funzionamento della pressa, e, trattandosi di "doppia conforme" (tribunale e appello concordi), il vizio di travisamento è difficilmente deducibile. Sono state imposte ai ricorrenti le spese processuali e, in via equitativa, il versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte ha applicato il parametro relativo al vizio di motivazione per manifesta illogicità rigettando il motivo perché la ricostruzione alternativa proposta dai ricorrenti non è inconfutabile ma solo una diversa interpretazione dei fatti
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla dedotta violazione di legge: la Corte ha ritenuto la censura generica e non adeguatamente specificata rispetto all'applicazione dell'art. 20 del d.lgs. 81/2008
art. 20 d.lgs. n. 81/2008
La norma sulle responsabilità e sugli obblighi connessi alla sicurezza sul lavoro è stata valutata dalla Corte di merito; la Cassazione ha ritenuto non specificata la doglianza circa quali obblighi sarebbero stati violati dalla parte lesa
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'imposizione delle spese del procedimento ai ricorrenti per l'inammissibilità dei ricorsi
sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Utilizzata come riferimento per la determinazione della responsabilità dei ricorrenti circa il versamento alla Cassa delle Ammende, che è stato disposto in via equitativa
Massime di principio
- L'omessa valutazione del rischio e la mancata predisposizione di procedure operative sicure da parte del datore di lavoro possono costituire causa esclusiva di un infortunio; la diffusione di una prassi informale non esonera il datore dall'obbligo di prevenzione e formazione
- Per contestare la motivazione per "manifesta illogicità" in Cassazione, il ricorrente deve dimostrare che la ricostruzione opposta è inconfutabile; non è sufficiente proporre una plausibile interpretazione alternativa dei fatti
- Le censure generiche circa la violazione di norme sulla sicurezza (es. art. 20 d.lgs. 81/2008) sono destinate a essere rigettate: è necessario indicare con precisione quali obblighi specifici si ritiene siano stati violati e come ciò abbia inciso causalmente sull'evento
- Il vizio di "travisamento della prova" in caso di doppia conforme (sentenza di primo grado confermata in appello) è più difficile da sostenere: occorre dimostrare che il giudice di secondo grado abbia introdotto in motivazione elementi non presenti nel materiale probatorio o abbia omesso di valutare una prova decisiva
- In caso di cassazione inammissibile, sono prevedibili il pagamento delle spese processuali e, salvo comprovata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche un contributo equitativo alla Cassa delle Ammende
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