Cassazione Penale, Sentenza n. 48829/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il delitto previsto dall'art. 469 cod. pen. per aver utilizzato bollettini postali con falsa impronta dell'ufficio per far apparire pagamenti di bollette elettriche, ottenendo contestualmente un'anticipazione in contanti pari alla metà degli importi. Ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) nullità del rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore (art. 178 c.p.p.), denunciando tempestività dell'istanza inviata il 31/03/2023 e impossibilità di nominare un sostituto; (2) vizio di motivazione e insufficienza delle prove in ordine alla responsabilità penale; (3) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), per modestia del danno e presunto risarcimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo: infondato perché l'istanza di rinvio è stata presentata tardivamente (5 giorni prima dell'udienza) e non era adeguatamente motivata circa la conoscenza dell'impegno e l'impossibilità reale di nominare un sostituto; richiamati i criteri consolidati sulla tempestività e sulla necessità di specifiche indicazioni. Secondo motivo: inammissibile per reiterazione e genericità; la Corte di appello aveva valutato le prove e motivato l'identificazione dell'imputato (consegna del denaro e bollettini falsificati), mentre la cassazione non può rivalutare il periculum probatorio. Terzo motivo: infondato; la Corte di appello ha quantificato il danno in circa 24.000 euro, ravvisato pluralità di bollettini falsificati e precedenti per reati di falso, e negato l'avvenuto risarcimento; la causa di non punibilità per particolare tenuità è quindi esclusa. È inoltre rilevato che il reato non è prescritto alla luce delle sospensioni operate. Conclusione: ricorso rigettato.
Norme richiamate
art. 469 cod. pen.
Norma delittuosa invocata per il comportamento consistente nell'uso di bollettini postali falsificati per simulare pagamenti; la Corte ha ritenuto provata la condotta del ricorrente.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata nella censura sulla nullità del rigetto dell'istanza di rinvio; la Corte ha ritenuto che l'istanza non fosse "prontamente comunicata" e fosse priva di adeguata motivazione sull'impossibilità di nominare un sostituto.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione nei termini enunciati; il ricorso è stato esaminato nei limiti previsti e alcuni motivi sono stati ritenuti reiterativi/generici.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha applicato i criteri interpretativi consolidati (valutazione complessiva della fattispecie, modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno) e ha escluso la sua applicazione per l'entità del danno, la pluralità dei falsi e i precedenti.
art. 102 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente come criterio per valutare la possibilità di avvalersi di un sostituto; la mera affermazione di impossibilità non è sufficiente senza elementi concreti.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come parametro da considerare nella valutazione della tenuità (entità del danno, modalità della condotta, grado di colpevolezza); la Corte di appello ha compiuto la valutazione richiesta.
Massime di principio
- L'impedimento del difensore deve essere comunicato prontamente non appena conosciuto e deve contenere indicazioni precise (data conoscenza, natura dell'impegno, impossibilità oggettiva di nominare un sostituto); le istanze tardive o apodittiche possono essere rigettate.
- La mera affermazione dell'impossibilità di nominare un sostituto non è sufficiente: serve dimostrazione concreta dell'assenza di alternative o dell'impossibilità di sostituzione nei due processi coinvolti.
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione del merito probatorio; i motivi che comportano una nuova valutazione delle prove sono spesso inammissibili se non specificamente ancorati a violazioni di diritto o a vizi logici nella motivazione.
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità), è necessaria una valutazione complessiva e convincente: entità effettiva del danno esigua, assenza di pluralità di atti falsi, grado di colpevolezza minimo e assenza di precedenti rilevanti; il semplice richiamo alla "modestia del danno" senza elementi concreti non è sufficiente.
- Quando si contesta la motivazione della sentenza, occorre confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni della Corte territoriale; gli attacchi generici alla motivazione sono dichiarati inammissibili.
- In ipotesi di sospensioni della prescrizione (es. rinvii, astensioni, emergenze), occorre calcolare gli effetti delle sospensioni: un reato può rimanere non prescritto anche se il tempo calendariale è elevato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48762/2023 del 07/12/2023
- Sentenza penale · 7 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48764/2023 del 07/12/2023
- Sentenza penale · 7 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48765/2023 del 07/12/2023
- Sentenza penale · 7 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48766/2023 del 07/12/2023
- Sentenza penale · 7 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48767/2023 del 07/12/2023
- Sentenza penale · 7 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48768/2023 del 07/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →