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Sentenza

Sentenza n. 559/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza del T.a.r. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania n. 702 del 2022 e della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giur., n. 655 del 2024, rese tra le parti.

Giustizia amministrativa202500101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di Lipari n. 24 del 28 novembre 2024, recante modifica e integrazione del regolamento sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha dedotto la nullità, ai sensi dell’art. 114, comma 4, c.p.a., della deliberazione consiliare n. 24 del 2024 per violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 702 del 2022 e sulla sentenza del CGARS n. 655 del 2024. In relazione alla prima sentenza, ha sostenuto che il nuovo regolamento avrebbe nuovamente incluso Piazza Mazzini tra le aree di maggiore importanza soggette a coefficienti moltiplicatori, nonostante l’annullamento della precedente classificazione, e avrebbe mantenuto la previsione secondo cui i coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività sono approvati dalla Giunta comunale. In relazione alla sentenza d’appello, ha dedotto che il rinvio alla determinazione sindacale n. 19 del 2012 avrebbe reiterato la possibilità di applicare una tariffa base di 150 euro al metro quadrato, già colpita dall’annullamento giurisdizionale. Il Comune ha contestato la competenza del CGARS, l’ammissibilità della domanda per mancata impugnazione della determinazione sindacale n. 38 del 2021 e la sussistenza di una violazione del giudicato, sostenendo che la sentenza d’appello avrebbe lasciato all’ente il potere di rideterminare il canone fino all’importo di 150 euro al metro quadrato, nel rispetto del principio di invarianza del gettito.

La decisione

Il CGARS ha ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza, affermando che, quando la sentenza d’appello modifica la decisione di primo grado accogliendo ulteriori motivi o alterandone il contenuto e l’effetto conformativo, la competenza sull’ottemperanza spetta al giudice d’appello. Ha inoltre respinto l’eccezione di inammissibilità fondata sulla mancata impugnazione della determinazione sindacale, rilevando che le previsioni lesive di tale atto erano caducate automaticamente per effetto dell’annullamento del presupposto regolamentare. Nel merito, ha accertato che l’allegato B del nuovo regolamento continuava a includere Piazza Mazzini tra le aree di maggiore importanza e consentiva l’applicazione dei relativi coefficienti moltiplicatori, riproducendo la disciplina già annullata dal TAR. Ha ritenuto altresì elusiva la conservazione dell’art. 45, comma 3, relativo all’approvazione da parte della Giunta dei coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività. Ha infine ritenuto contrastante con il giudicato del CGARS il rinvio all’allegato A della determinazione sindacale n. 19 del 2012, in quanto idoneo a reiterare la previsione di una tariffa base di 150 euro al metro quadrato. Il ricorso per ottemperanza è stato pertanto accolto e la deliberazione consiliare n. 24 del 2024 è stata dichiarata nulla in parte qua, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in 5.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 1, c.p.a.

    «il criterio al quale occorre fare riferimento per stabilire quale è il giudice competente a definire il giudizio di ottemperanza va ricercato nel dispositivo della sentenza di secondo grado»

    La competenza sull’ottemperanza spetta al giudice d’appello quando la sentenza di secondo grado, riformando in parte quella di primo grado, abbia modificato il contenuto o l’effetto conformativo della decisione.

  • art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    Consente di dichiarare la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato.

  • art. 24 Cost.

    L’azione di ottemperanza dà concretezza al diritto alla tutela giurisdizionale, assicurando l’effettiva esecuzione delle decisioni giudiziarie.

  • art. 53, comma 16, l. n. 388/2000

    «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, […] e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento».

    Le modifiche regolamentari sulle entrate locali adottate dopo il termine previsto per l’approvazione del bilancio non producono effetti nell’esercizio di riferimento; nel caso concreto, la deliberazione successiva al termine del 15 marzo 2024 era comunque inefficace fino al 31 dicembre 2024.

  • art. 27 l. n. 448/2001

    Ha modificato l’art. 53, comma 16, della l. n. 388/2000, quanto al termine e all’efficacia dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali.

Massime di principio

  • Quando una sentenza d’appello riforma parzialmente la decisione di primo grado accogliendo ulteriori motivi o modificando il contenuto e l’effetto conformativo della pronuncia, il giudizio di ottemperanza relativo al giudicato complessivamente formatosi appartiene alla competenza del giudice d’appello, anche con riferimento alle statuizioni della sentenza di primo grado rimaste ferme.
  • Sussiste violazione o elusione del giudicato quando l’amministrazione, nell’esercizio del potere di riedizione espressamente consentito dalla sentenza, riproduce nell’atto sopravvenuto la medesima disciplina già annullata, anche mediante il combinato disposto di nuove norme regolamentari e rinvii ad atti precedenti.
  • Il giudicato amministrativo vincola l’amministrazione non solo al risultato formale di eliminare l’atto annullato, ma anche al rispetto dei vincoli conformativi derivanti dalla motivazione e dalle statuizioni della decisione; pertanto, non è consentita la reiterazione sostanziale della disciplina caducata attraverso una diversa formulazione o mediante rinvii ad altri atti.
  • Le previsioni lesive contenute in un atto dipendente da un regolamento annullato possono risultare automaticamente caducate per effetto dell’annullamento del regolamento presupposto; la mancata autonoma impugnazione di tali previsioni non preclude, in tal caso, la loro contestazione in sede di ottemperanza.
  • Il rinvio regolamentare a un atto precedente, nella parte in cui consente di reiterare una tariffa già annullata dal giudice amministrativo, integra elusione del giudicato anche se la sentenza abbia fatto salvo il potere dell’amministrazione di provvedere nuovamente, poiché tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei vincoli conformativi stabiliti dalla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoRegolamenti e atti amministrativi generaliGiudizio di ottemperanza
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

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