Regolamento (UE) 2020/1758
Regolamento delegato (UE) 2020/1758 della Commissione del 28 agosto 2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/2238 per quanto riguarda l’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza e le esenzioni de minimis applicabili a taluni tipi di pesca demersale nel Mare del Nord
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2019/2238 per correggere omissioni ed errori relativi ad alcune esenzioni dall’obbligo di sbarco applicabili alla pesca demersale nel Mare del Nord. Proroga fino al 31 dicembre 2021 una specifica esenzione per la cattura dello scampo, chiarisce che alcune esenzioni restano provvisorie fino al 31 dicembre 2020 con obbligo di fornire dati scientifici supplementari entro il 1° maggio 2020, e integra un’esenzione de minimis per la molva nelle acque CIEM 4. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ma si applica dal 1° gennaio 2020.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2238 sulle modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord, correggendo e integrando esenzioni legate al tasso di sopravvivenza e esenzioni de minimis.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca demersale nel Mare del Nord disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2019/2238, con particolare riferimento a navi dell’Unione che utilizzano specifiche reti a strascico o altri attrezzi indicati nel regolamento modificato. Riguarda gli Stati membri con interesse di gestione diretto nel Mare del Nord, chiamati a fornire ulteriori informazioni scientifiche a supporto di alcune esenzioni, e si estende temporalmente al periodo 2020-2021, con applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2020; non introduce un regime generale nuovo, ma modifica puntualmente esenzioni già previste. Le misure incidono sulla gestione degli stock demersali nel Mare del Nord e sull’attuazione dell’obbligo di sbarco.
Modifica del regime di esenzioni per la pesca demersale nel Mare del Nord
Il regolamento delegato (UE) 2020/1758 della Commissione modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2238, adottato nell’ambito del piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord di cui al regolamento (UE) 2018/973. L’intervento nasce da nuove raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati e mira a correggere errori, omissioni e termini di applicazione relativi ad alcune esenzioni dall’obbligo di sbarco.
Contesto normativo
Il provvedimento si colloca nel quadro della politica comune della pesca e dell’obiettivo di progressiva eliminazione dei rigetti sancito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. I considerando richiamano il potere conferito dal regolamento (UE) 2018/973 alla Commissione di precisare, mediante atti delegati, i dettagli dell’attuazione dell’obbligo di sbarco sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri con interesse diretto nella gestione del Mare del Nord.
Ambito soggettivo e territoriale
Le modifiche riguardano le attività di pesca demersale nel Mare del Nord e, in particolare, le navi dell’Unione che operano con gli attrezzi e le dimensioni di maglia indicati nel regolamento modificato. Gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono trasmettere dati scientifici aggiuntivi a supporto di talune esenzioni; il testo menziona Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi e Svezia, nonché, nelle raccomandazioni comuni richiamate, il Regno Unito.
Esenzione per lo scampo
Una prima correzione riguarda l’esenzione per la cattura dello scampo con reti a strascico dotate di un sacco di dimensioni di maglia di almeno 70 mm e di una griglia di selezione delle specie con distanza massima tra le sbarre di 35 mm. Il considerando evidenzia che la base scientifica era stata valutata positivamente dallo CSTEP e che l’esenzione era già presente in precedenti piani sui rigetti; il regolamento 2019/2238 l’aveva però limitata per errore al 31 dicembre 2020. Con la modifica, il testo chiarisce anche il regime informativo: gli Stati membri interessati devono fornire ulteriori informazioni scientifiche entro il 1° maggio 2020 e lo CSTEP deve valutarle entro il 31 luglio 2020.
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare
Il regolamento corregge anche un’omissione nel regime relativo alla passera di mare. La raccomandazione comune dell’8 novembre 2019 proponeva un’esenzione per catture effettuate nella pesca di pesci piatti o tondi con determinate reti da traino aventi maglie di almeno 90-99 mm con pannello Seltra oppure di almeno 80-99 mm. Poiché lo CSTEP aveva rilevato una forte variabilità nei tassi di sopravvivenza e valori particolarmente bassi per gli esemplari più piccoli, l’esenzione è limitata in via provvisoria al 31 dicembre 2020. Anche per questa esenzione è previsto l’obbligo di presentare ulteriori dati scientifici entro il 1° maggio 2020, con valutazione dello CSTEP entro il 31 luglio 2020.
Esenzione de minimis per la molva
Il regolamento integra l’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/2238 inserendo una nuova esenzione de minimis per la molva nella pesca demersale nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4, praticata con reti a strascico OTB, OTT e PTB di maglia pari o superiore a 120 mm. È consentito sbarcare fino al 3 % annuo di molva al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, calcolato sul totale delle catture annue di tale specie nell’ambito della medesima attività di pesca. La modifica recepisce un’esenzione già presente nel precedente quadro regolatorio, ma non riportata nel testo del 2019 per un errore di comunicazione.
Obblighi informativi e valutazione scientifica
Per le esenzioni richiamate dagli articoli 3, 6 e 10, il regolamento stabilisce un meccanismo uniforme: le esenzioni restano provvisorie fino al 31 dicembre 2020; gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono presentare quanto prima e comunque entro il 1° maggio 2020 ulteriori informazioni scientifiche a supporto; lo CSTEP deve effettuare la valutazione entro il 31 luglio 2020. Il testo insiste sul ruolo della verifica scientifica come condizione di consolidamento delle deroghe all’obbligo di sbarco.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2020. La scelta è motivata dall’esigenza di non alterare la pianificazione della campagna di pesca delle navi dell’Unione e le connesse attività economiche. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga dell’esenzione per lo scampo
All’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/2238, il paragrafo 3 è sostituito per stabilire che l’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b), punti 1) e 3), si applica in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono trasmettere ulteriori informazioni scientifiche entro il 1° maggio 2020, e lo CSTEP deve valutarle entro il 31 luglio 2020. Il considerando chiarisce che, sulla base della raccomandazione comune dell’8 novembre 2019, l’esenzione avrebbe dovuto essere mantenuta fino al 31 dicembre 2021.
Esenzione per la passera di mare e obbligo di informazioni supplementari
All’articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito per prevedere che le esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2 restano applicabili in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Anche in questo caso gli Stati membri interessati devono presentare informazioni scientifiche supplementari entro il 1° maggio 2020, con valutazione dello CSTEP entro il 31 luglio 2020. Il regolamento corregge un’omissione del testo precedente relativa all’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture e catture accessorie di passera di mare.
Esenzione de minimis per la molva e nuova lettera o)
All’articolo 10, lettera n), il secondo comma è sostituito per confermare che l’esenzione de minimis è provvisoria fino al 31 dicembre 2020 e che gli Stati membri interessati devono fornire ulteriori dati scientifici entro il 1° maggio 2020, da valutare entro il 31 luglio 2020. Inoltre, è aggiunta la lettera o), che introduce un’esenzione de minimis per la molva catturata nella pesca demersale nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4 da navi che utilizzano reti a strascico OTB, OTT o PTB con maglie di dimensione uguale o superiore a 120 mm, consentendo fino al 3 % annuo di molva sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione rispetto al totale delle catture di tale specie in tale attività.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020. È espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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