Cassazione Civile, Ordinanza n. 19467/2024 del 15/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava il diniego di rimborso ICI per annualità 2010-2012 richiesto da una società immobiliare in relazione a un fabbricato che la contribuente assumeva rurale e quindi non assoggettabile a imposta nella misura contestata. La società aveva fatto leva su una precedente decisione della CTP di Brescia relativa all’annualità 2009, nella quale il bene era stato espunto dalla tassazione in quanto classificato in categoria catastale D/10. La CTP aveva respinto la domanda di rimborso, valorizzando il fatto che nel contratto di affitto stipulato con una società agricola l’immobile non risultava compreso e che l’asserito errore materiale nel contratto non era stato rettificato. La CTR aveva invece accolto l’appello, ritenendo rilevante la natura esecutiva delle sentenze tributarie di primo grado, considerando provato l’errore nel contratto sulla base di una perizia di parte e richiamando la sentenza n. 498/2015 della CTP di Brescia quale conferma della classificazione D/10. Il Comune ha quindi proposto quattro motivi di ricorso: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe ritenuto vincolante la sentenza n. 498/2015 senza adeguata motivazione; 2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per avere attribuito efficacia di giudicato a una sentenza non definitiva; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la successiva rettifica catastale in categoria D/7 con avviso definitivo dell’Agenzia del Territorio nel 2015; 4) violazione delle norme sulla ruralità del fabbricato e sulla tassazione ICI, per avere la CTR ritenuto illegittimamente provata la ruralità del bene. Successivamente, tuttavia, il Comune ha depositato rinuncia al ricorso notificata, la società ha accettato la rinuncia dando atto di un accordo transattivo, e entrambe le parti hanno chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta rituale, e della relativa accettazione da parte della controricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Non ha pronunciato sulle spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., ultimo comma, e ha escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando la natura eccezionale di tale misura, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.
richiamato come parametro della denuncia di motivazione apparente/nullità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
richiamato quale vizio dedotto per nullità della sentenza
art. 2909 c.c.
richiamato per contestare l’efficacia di giudicato attribuita a una sentenza non definitiva
art. 324 c.p.c.
richiamato per definire il giudicato formale delle sentenze
art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), c.p.c.
richiamato come base dei motivi di violazione di legge e nullità
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992
richiamato dalla parte ricorrente quale norma sulla tassazione ICI dei fabbricati
art. 23, comma 1-bis, d.l. 31 dicembre 2008, conv. dalla l. n. 14/2009
richiamato in tema di ruralità/assoggettamento all’ICI
art. 9 d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. con modif. dalla l. n. 133/1994
richiamato in tema di requisiti di ruralità del fabbricato
art. 115 c.p.c.
menzionato per errore materiale nella rubrica del motivo relativo alla prova della ruralità
art. 391 c.p.c., ultimo comma
richiamato per affermare che, in caso di rinuncia accettata, non si provvede sulle spese del giudizio di cassazione
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione per rinuncia
Cass. 12 novembre 2015, n. 23175
citata a supporto del principio per cui il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e non estensibile oltre i casi tipici
Cass. 28 maggio 2020, n. 10140
citata nel medesimo senso
Cass. 18 luglio 2018, n. 19071
citata nel medesimo senso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., ultimo comma.
- L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, trattandosi di misura eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria.
- Quando interviene una rinuncia accettata, restano assorbite le censure di merito e di rito dedotte con il ricorso, poiché il giudizio si chiude senza decisione sul fondamento delle doglianze.
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