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Sentenza

Sentenza n. 1035/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - della Delibera Dirigenziale n. rep. CN/1570/2022 del 14 settembre 2022, notificata in data 14 ottobre 2022, con cui Roma Capitale, Municipio IX, Direzione Tecnica – P.O. Servizio Attuazione Urbanista – Edilizia Privata, Ufficio Abusivismo edilizio e politiche abitative ha inoltrato alla società Maccari Scavi s.r.l. e alla società Simar Immobiliare S.r.l. un'ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi edilizi realizzati in Via di Mezzocammino snc (fronte civico 73) entro il termine di 60 giorni; - della Nota protocollo CN 79290 del 29 agosto 2016 citata nelle premesse della Delibera Dirigenziale del 14 settembre 2022, con cui è stato comunicato alla società Maccari S.r.l., società diversa dall'odierna ricorrente, l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, notificato in data 9 settembre 2016 e in data 25 settembre alla società Simar Immobiliare S.r.l., proprietario del terreno concesso in locazione alla società Maccari Scavi S.r.l.; - nonché degli atti e documenti citati nelle premesse della Delibera impugnata non conosciuti dall'odierna ricorrente e nello specifico: - della Nota prot. RH 162719 del 5 agosto 2022 del Nucleo Ambiente Decoro della Polizia di Roma Capitale, con cui sono stati trasmessi i dati aggiornati della società Maccari S.r.l. (modificata in Maccari Scavi S.r.l.) e della società Simar Immobiliare S.r.l.; - della check list di “autocontrollo” prevista dal Piano dettagliato del sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa ex art. 147 del T.U.E.L., allegata alla Delibera Dirigenziale impugnata, come da nota del Segretario Generale prot. RC/15824/2018 da cui si evince che il Responsabile del Procedimento ha effettuato l'istruttoria; - dell'esito dell'accertamento tecnico concernente l'esistenza dell'abuso edilizio protocollo CN 65754 del 29 luglio 2015 riconducibile nell'ambito di applicazione dell'art. 16 L.R. 15/2008, nonché per l'annullamento, ai sensi dell'articolo 116, comma 2, c.p.a., del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata in data 24 ottobre 2022 ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge n. 241/1990 e per l'accertamento del diritto della ricorrente a conoscere tutti gli atti e i documenti richiesti con tale istanza e la conseguente condanna dell'Amministrazione ad esibirli.

Giustizia amministrativa202216417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di rimozione o demolizione di interventi edilizi abusivi e silenzio-rifiuto sull'istanza di accesso agli atti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (destinataria ordine demolizione)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ingiunzione con cui Roma Capitale le aveva ordinato di rimuovere o demolire interventi edilizi realizzati su un terreno destinato a deposito a cielo aperto di materiali edili, sostenendo di essere stata erroneamente individuata quale proprietaria e responsabile degli abusi. Ha dedotto che i manufatti erano stati realizzati prima della stipula del contratto di locazione del 1° aprile 2020, che essa non era proprietaria dell'area e non aveva eseguito gli interventi, e che gli accertamenti amministrativi erano anteriori all'assunzione della disponibilità del terreno. Ha inoltre lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la mancata trasmissione del verbale di sopralluogo, la violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, difetto dei presupposti, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché la rilevanza di una precedente istanza di condono presentata da una società diversa. Con ulteriore domanda ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti, deducendo la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e del principio di trasparenza.

La decisione

Nel corso del giudizio Roma Capitale ha adottato una determinazione dirigenziale di autotutela con cui ha annullato l'ingiunzione impugnata, indirizzando il nuovo ordine di demolizione nei confronti di un soggetto diverso. Il TAR ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento. Ai fini delle spese, applicando il principio della soccombenza virtuale, ha ritenuto fondate le censure della ricorrente, in particolare quella relativa alla destinatariazione dell'ordine a un soggetto che non era proprietario dell'area né responsabile degli interventi, avendo acquisito la disponibilità dei beni soltanto dopo la realizzazione degli abusi e dopo gli accertamenti posti a fondamento dell'atto. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'istanza di accesso era rimasta senza riscontro fino a dopo la notifica del ricorso. Roma Capitale è stata condannata al pagamento di 2.000 euro per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La legittimazione passiva rispetto all'ordine di demolizione è stata valutata in relazione alla proprietà dell'area e alla responsabilità degli interventi edilizi; l'ordine non può essere rivolto a un soggetto che non era proprietario né responsabile degli abusi.

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    L'amministrazione deve dare riscontro all'istanza di accesso; la risposta intervenuta solo dopo la notifica del ricorso ha concorso alla valutazione della soccombenza virtuale.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta rimozione dell'atto impugnato ha giustificato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata da remoto nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, quando elimina integralmente l'effetto lesivo posto a base del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, senza necessità di una decisione di merito sull'annullamento.
  • Ai fini della soccombenza virtuale, l'ordine di demolizione deve essere imputato al proprietario dell'area o al responsabile dell'abuso secondo i presupposti sostanziali dell'art. 31 d.P.R. 380/2001; non è sufficiente la mera disponibilità sopravvenuta del terreno quando gli interventi e gli accertamenti amministrativi siano anteriori all'acquisizione della disponibilità.
  • La mancata risposta dell'amministrazione a un'istanza di accesso agli atti, seguita dalla trasmissione dei documenti soltanto dopo la notifica del ricorso, può giustificare la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche quando l'accesso sia stato successivamente soddisfatto.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAccesso documentale
RamiEdiliziaAccesso e trasparenza
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimento

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