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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29161/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del 5 agosto 2022 della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 relativa alla confisca di prevenzione emessa dal Tribunale di Agrigento del 29 aprile 2013. I ricorrenti hanno allegato nuove prove e memorie depositate tramite PEC il giorno prima dell'udienza; il gravame contestava, tra l'altro, presunte violazioni del contraddittorio e l'ampliamento del periodo di pericolosità sociale valutato nei gradi precedenti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per molteplici ragioni: 1) le memorie depositate il giorno prima dell'udienza sono intempestive e non rispettano il termine di cui all'art. 611 c.p.p.; 2) la doglianza è generica e aspecifica, non indicando puntualmente quali vizi di cui all'art. 606 c.p.p. si deducano; 3) le supposte "nuove" prove risultano deducibili nel giudizio di merito e dunque non soddisfano il requisito della novità; 4) molte delle argomentazioni sollevate costituiscono contestazioni tardive e sono estranee al rimedio straordinario di revocazione, essendo coperte dal giudicato. Conseguentemente, sono state applicate le pronunce previste dall'art. 616, comma 1, c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa indicata nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 28 d.lgs. n. 159/2011

    La norma disciplina la revocazione in relazione alle misure di prevenzione (confisca di prevenzione). Il rimedio è limitato a ipotesi specifiche e richiede che le prove siano nuove e non deducibili nel giudizio di merito; non consente una rinnovata valutazione del merito coperto da giudicato.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Individua termini e modalità per il deposito delle memorie e documenti processuali; il mancato rispetto del termine rende le memorie intempestive e non utilizzabili ai fini della decisione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di impugnazione in Cassazione; il ricorso deve indicare puntualmente i vizi dedotti, altrimenti risulta generico e inammissibile.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze processuali a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, compresa la condanna alle spese e ad eventuali somme in favore della cassa.

  • Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca, Rv. 283707)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la novità delle prove è esclusa se esse erano comunque deducibili nel giudizio di merito e la difesa non ha giustificato la propria inerzia; conferma il limite della revocazione come rimedio per fatti realmente nuovi.

Massime di principio

  • Il rimedio della revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 è strettamente limitato: le prove devono essere nuove, non deducibili nel giudizio di merito, e occorre spiegare perché non sono state prodotte prima.
  • Le memorie e la documentazione devono essere depositate nei termini processuali previsti (es. art. 611 c.p.p.); depositi tardivi possono essere considerati intempestivi e non rilevanti.
  • In Cassazione il ricorso deve indicare chiaramente i vizi dedotti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; le doglianze generiche o aspecifiche sono inammissibili.
  • Non è ammesso tramite rimedi straordinari mettere in discussione questioni già risolte e coperte da giudicato: contestazioni tardive sulla valutazione del merito possono essere escluse per incompatibilità con la natura del rimedio.
  • Per avere chances di successo in situazioni analoghe è necessario: precisare puntualmente i motivi di impugnazione, provare la novità e la non deducibilità delle prove nel processo di merito, rispettare termini di deposito e motivare l'eventuale mancata produzione precedente.

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