Cassazione Penale, Ordinanza n. 05790/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo manifestamente infondato e quindi ostativo anche alla declaratoria della prescrizione sopravvenuta.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità in relazione alla mancata comunicazione di una variazione reddituale rilevante ai fini del mantenimento di un beneficio. Deduceva violazione di legge e vizio motivazionale, lamentando che la Corte territoriale non avesse esaminato adeguatamente la richiesta di esclusione dell'aggravante contestata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, privo di una critica specifica alla motivazione impugnata e senza puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei passaggi della decisione censurati. Il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della Corte di merito, che ha ritenuto sussistente la consapevolezza dell'obbligo di comunicare le variazioni reddituali e quindi la sussistenza dell'aggravante, valorizzando anche il fatto che l'imputato, ottenuto il beneficio, lo aveva mantenuto indebitamente omettendo la comunicazione dovuta. In sede di legittimità è stata inoltre esclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, perché l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude la declaratoria delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La Corte richiama il principio secondo cui la declaratoria delle cause di non punibilità è preclusa quando il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza, perché non si forma un valido rapporto di impugnazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica e puntuale alla motivazione impugnata.
- Il ricorso per cassazione deve contenere la chiara enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione e dei passaggi della decisione censurati; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Quando la corte di merito abbia motivato logicamente e congruamente sulla consapevolezza dell'obbligo violato e sulla conseguente sussistenza dell'aggravante, la censura che non si confronti con tale motivazione non supera il vaglio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio una prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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