Sentenza n. 3989/2026 - Milano, Sezione 1
per l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza n. 442/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l’assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l’importo di € 1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 quale contributo alla sua formazione professionale. Per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, si chiede di nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi. Con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente procedura, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori della parte ricorrente, che si dichiarano antistatari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 442/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla carta del docente, o a un beneficio equivalente, per complessivi euro 1.500,00, pari a euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannando l’amministrazione a mettere a disposizione il beneficio. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero, l’amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la rituale notificazione del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per l’ipotesi di persistente inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta di intervento della ricorrente per l’esecuzione sostitutiva. Il commissario potrà utilizzare, ove necessario, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l’istituto del pagamento in conto sospeso. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di giudizio, oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile nei confronti di un’amministrazione statale che non abbia eseguito una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché il titolo sia stato notificato e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Quando l’amministrazione non dimostri di avere dato esecuzione al titolo giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, può utilizzare gli strumenti contabili previsti dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, compreso il pagamento in conto sospeso, per assicurare l’esecuzione del titolo anche in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice.
- Quando l’incarico di commissario ad acta è attribuito a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato un compenso aggiuntivo per le funzioni commissariali.
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