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Sentenza

Sentenza n. 4937/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, “a) della Disposizione Dirigenziale n. 296 del 07.02.2025 del Comune di Napoli, Area Amministrativa Patrimonio, Servizio Politiche per la Casa, mai notificata alla ricorrente e notificata alla scrivente legale in data 10.04.2025, avente ad oggetto “Esclusione dalla graduatoria definitiva degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi ERP, pubblicata sul BURC n. 38 del 19.05.2023, della domanda n. 6C6F9A56 del 23.09.2022 nei confronti della sig.ra Luongo Tiziana, nata a Napoli l’11.10.1979 e del relativo nucleo familiare”; b) della nota PG/249882 del 18.03.2025 del Comune di Napoli, Area Amministrativa Patrimonio, Servizio Politiche per la Casa, mai notificata alla ricorrente e notificata alla scrivente legale in data 18.03.2025, avente ad oggetto “Preavviso di esclusione ai sensi dell’art. 10 – bis della legge 241/90 e della domanda n. 6C6F9A56 del 23.09.2022 per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno abitativo e nelle relative graduatorie degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi ERP”; c) degli atti dell’istruttoria espletata dal Funzionario preposto I.D.A. matr. 58044 del Comune di Napoli, Area Amministrativa Patrimonio, Servizio Politiche per la Casa, giusta scheda istruttoria PG/320823 del 07.04.2025, di contenuto sconosciuto; d) di tutti gli atti e i verbali adottati dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli, Area Amministrativa Patrimonio, Servizio Politiche per la Casa, ancorché di contenuto sconosciuto, con i quali è stata determinata l’esclusione dalla graduatoria definitiva degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi ERP Ambito di Napoli della ricorrente; e) ove lesivo e per quanto di ragione, dell’Avviso Pubblico per l’inserimento nell’anagrafe del fabbisogno abitativo e nelle relative graduatorie degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi ERP per l’anno 2022, approvato con Decreto Dirigenziale – Direzione generale per il Governo del Territorio – Rigenerazione urbana e territoriale – Politiche Abitative – n. 62 del 27/06/2022, nella parte in cui lede il diritto della ricorrente all’inserimento in graduatoria per l’assegnazione di un alloggio ERP; f) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti o comunque connessi NONCHE’, PER L’ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente ad essere reinserita nella graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione di un alloggio ERP per l’anno 2022, ambito di Napoli, nella 12° posizione che ricopriva e dell’adozione di tutte le determine consequenziali”

Giustizia amministrativa202502921

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla graduatoria definitiva degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi ERP per asserita carenza dei requisiti soggettivi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente ERP)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la disposizione dirigenziale con cui il Comune di Napoli l’aveva esclusa dalla graduatoria ERP relativa all’anno 2022, nonché il preavviso di esclusione e gli atti istruttori e presupposti, chiedendo anche l’accertamento del diritto al reinserimento nella posizione n. 12. L’esclusione era stata motivata dal fatto che la madre della ricorrente occupava senza titolo un alloggio ERP e aveva presentato un’istanza di regolarizzazione non ancora definita. Secondo il Comune, l’eventuale accoglimento dell’istanza avrebbe determinato una precedente assegnazione, mentre l’eventuale rigetto avrebbe consolidato l’occupazione abusiva, con conseguente carenza dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lettere d) e f), dell’avviso pubblico. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2 della legge regionale Campania n. 18/1997, degli artt. 9, comma 1, lettere d) e f), e 33 del regolamento regionale Campania n. 11/2019, dell’art. 2 dell’avviso pubblico, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., nonché dei principi di legalità e tipicità. Ha inoltre dedotto travisamento dei fatti e del diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e manifesta ingiustizia, contestando l’utilizzo di elementi futuri e incerti per fondare l’esclusione. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. Il TAR aveva già sospeso cautelarmente l’efficacia dell’esclusione, ritenendo che l’istanza di regolarizzazione non definita non fosse idonea a sostenerla.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente escluso la necessità di integrare il contraddittorio, poiché il posto n. 12 della graduatoria non era stato assegnato a terzi dopo l’esclusione e l’adozione della misura cautelare. Nel merito ha accolto il ricorso e annullato la disposizione dirigenziale. Quanto al requisito dell’assenza di precedenti assegnazioni, ha rilevato che la ricorrente e il suo nucleo familiare non avevano mai ottenuto una precedente assegnazione, né al momento della domanda né a quello della verifica per l’assegnazione materiale. Quanto al requisito relativo alla mancata occupazione abusiva di un alloggio ERP, il Collegio ha applicato la deroga espressamente prevista dall’art. 2, comma 1, lettera f), dell’avviso: il divieto non opera quando sia stata presentata un’istanza di assegnazione in sanatoria ai sensi dell’art. 33 del regolamento regionale n. 11/2019 e tale istanza non sia ancora stata definita. L’istanza presentata dalla madre della ricorrente, proprio perché non definita, non poteva quindi fondare l’esclusione. Tali profili sono stati ritenuti assorbenti rispetto agli ulteriori motivi. Il Comune di Napoli è stato condannato al pagamento di € 2.000,00 per spese di lite, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 legge regionale Campania n. 18/1997

    Richiamato quale disciplina legislativa regionale sui requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica.

  • artt. 9, comma 1, lettere d) e f), e 33 regolamento regionale Campania n. 11/2019

    Le disposizioni sui requisiti di accesso e sulla disciplina transitoria della regolarizzazione sono richiamate come parametro della legittimità dell’esclusione.

  • art. 2, comma 1, lettere d) e f), Avviso pubblico ERP anno 2022

    I requisiti per l’accesso all’Avviso devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare alla data del 30 giugno 2022 e al momento dell’assegnazione dell’alloggio. (...) d. assenza di precedenti assegnazioni o contributi per le stesse finalità ovvero assenza di provvedimenti di annullamento; (...) f. non aver occupato abusivamente un alloggio ERP nel decennio precedente alla data del 30 giugno 2022, tranne nel caso in cui sia stata presentata istanza di assegnazione in sanatoria ai sensi della disciplina transitoria di cui all’art. 33 del Regolamento Regionale 11/2019 e ss.mm.ii., e la stessa non sia stata ancora definita;

    Il requisito dell’assenza di precedenti assegnazioni non è violato in mancanza di una precedente assegnazione effettiva. Il divieto concernente l’occupazione abusiva è derogato quando un’istanza di regolarizzazione sia stata presentata e non sia ancora stata definita.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente con riferimento all’obbligo di motivazione, ma il ricorso è stato accolto sulla base della violazione dei requisiti sostanziali dell’avviso.

Massime di principio

  • In una procedura per l’assegnazione di alloggi ERP, il requisito dell’assenza di precedenti assegnazioni è integrato o violato sulla base dell’effettiva esistenza di una precedente assegnazione, non di una mera eventualità futura o di un’istanza di regolarizzazione ancora pendente.
  • Quando l’avviso pubblico ERP esclude dall’accesso chi abbia occupato abusivamente un alloggio, ma prevede espressamente una deroga per il caso di presentazione di un’istanza di assegnazione in sanatoria non ancora definita, l’amministrazione deve applicare tale deroga e non può fondare l’esclusione sull’incertezza circa l’esito futuro dell’istanza.
  • L’amministrazione non può trasformare una situazione procedimentale ancora pendente e suscettibile di esiti alternativi in una causa attuale di esclusione dalla graduatoria, quando i requisiti devono essere verificati secondo le condizioni e le deroghe stabilite dalla legge e dalla lex specialis.
  • Nelle controversie sulla graduatoria ERP, la mancata assegnazione a terzi della posizione contestata esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati non concretamente incisi dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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