Sentenza del 12/05/2016 n. 2909 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Rimborsi - IRPEF - Imposte sul reddito - Diniego di rimborso delle ritenute IRPEF - Indennità sostitutiva di preavviso, TFR e saldo ferie - Soggetto non residente in Italia - Legame familiare non certo e continuato - Illegittimità delle ritenute - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità delle ritenute IRPEF applicate in Italia sulle somme percepite alla cessazione del rapporto di lavoro, consistenti in indennità sostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto e saldo ferie. Il lavoro era stato svolto all’estero in via continuativa ed esclusiva, con retribuzione in valuta estera già assoggettata a tassazione nello Stato estero. Il contribuente era iscritto all’AIRE e il legame familiare mantenuto in Italia non risultava certo e continuativo; inoltre, i figli erano nati e avevano sostenuto spese scolastiche all’estero.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. È stata riconosciuta l’illegittimità delle ritenute IRPEF effettuate in Italia sulle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, TFR e saldo ferie, con conseguente diritto al rimborso, in quanto i redditi erano collegati a un’attività lavorativa svolta stabilmente all’estero da un soggetto non residente. Gli elementi relativi alla residenza effettiva del contribuente e della sua famiglia hanno escluso che il mantenimento di rapporti familiari in Italia fosse sufficiente a dimostrare la residenza fiscale italiana.
Norme richiamate
Art. 2 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
La norma individua i soggetti fiscalmente residenti in Italia. L’iscrizione all’AIRE costituisce un elemento rilevante, ma la residenza fiscale deve essere valutata considerando complessivamente la situazione personale e i collegamenti effettivi con il territorio italiano.
Art. 3, comma 1, del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
L’imposta sui redditi si applica ai residenti sui redditi ovunque prodotti, mentre per i non residenti soltanto sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. Nel caso esaminato, le somme derivavano da un rapporto di lavoro svolto continuativamente all’estero.
Art. 51, commi 1 e 8, del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
La disciplina del reddito di lavoro dipendente e del lavoro prestato all’estero deve essere applicata considerando il luogo effettivo di svolgimento dell’attività e le condizioni di non residenza del lavoratore. Le somme collegate a un’attività lavorativa estera non sono automaticamente imponibili in Italia solo perché corrisposte da un datore di lavoro italiano.
Cassazione n. 9319/2006
Richiamata come precedente conforme in materia di individuazione della residenza fiscale e di tassazione dei redditi derivanti da lavoro svolto all’estero.
Cassazione n. 20285/2013
Richiamata quale precedente conforme sull’accertamento della residenza fiscale mediante valutazione complessiva dei legami personali e patrimoniali del contribuente.
Cassazione n. 6598/2013
Richiamata quale precedente conforme in materia di imponibilità dei redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero e di valutazione della residenza effettiva.
Massime di principio
- Per un contribuente formalmente non residente e iscritto all’AIRE, la tassazione italiana deve essere valutata in base alla residenza fiscale effettiva e al luogo concreto di svolgimento dell’attività lavorativa, non soltanto in base al luogo in cui il datore di lavoro effettua il pagamento.
- Le somme corrisposte alla cessazione del rapporto, come indennità sostitutiva del preavviso, TFR e ferie non godute, possono seguire il regime fiscale del rapporto di lavoro cui si riferiscono; se il rapporto è stato svolto stabilmente all’estero, non sono necessariamente imponibili in Italia.
- Il mantenimento di rapporti familiari o di altri collegamenti con l’Italia non dimostra da solo la residenza fiscale italiana: occorre verificare se il legame sia effettivo, stabile e continuativo, considerando anche la vita familiare, il luogo di nascita e di istruzione dei figli e la dimora abituale.
- Chi richiede il rimborso deve documentare la non residenza, l’iscrizione all’AIRE, lo svolgimento esclusivo e continuativo del lavoro all’estero, la tassazione già subita nello Stato estero e la riferibilità delle somme finali a tale rapporto di lavoro.
- La decisione non implica che ogni lavoratore iscritto all’AIRE sia automaticamente esente da IRPEF italiana: la tassazione dipende dalla residenza fiscale effettiva, dalla fonte del reddito, dal luogo di svolgimento del lavoro e dalle eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni.
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