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Sentenza

Sentenza n. 368/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento della delibera del Direttore Generale dell’ASL Salerno n. 1 del 9 gennaio 2024, recante la determinazione della produzione riconoscibile e liquidabile nell’anno 2018 in favore delle strutture private accreditate nella branca Radiologia della macroarea Assistenza specialistica ambulatoriale, e della delibera del Direttore Generale dell’ASL Salerno n. 75 del 20 gennaio 2022 (rettificata dalla delibera n. 492 del 7 aprile 2022), recante l’approvazione del consuntivo relativo all’anno 2018 per la branca Radiologia della macroarea Assistenza specialistica ambulatoriale.

Giustizia amministrativa202400470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere dell'ASL Salerno concernenti la determinazione della produzione riconoscibile e liquidabile per l'anno 2018 e l'applicazione alla struttura di una decurtazione per superamento del valore medio delle prestazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura privata accreditata ha impugnato la delibera del Direttore Generale dell'ASL Salerno n. 1 del 9 gennaio 2024, nonché la precedente delibera n. 75 del 20 gennaio 2022, rettificata dalla delibera n. 492 del 7 aprile 2022, contestando la determinazione del consuntivo 2018 e la decurtazione di € 28.813,71 applicata per il superamento del valore medio delle prestazioni (VMP). La ricorrente ha dedotto: l'illegittima mancata applicazione della regressione tariffaria unica (RTU), che avrebbe dovuto operare in proporzione al contributo delle singole strutture allo sforamento del tetto; l'omesso o tardivo monitoraggio e la mancata tempestiva comunicazione del VMP, con conseguente impossibilità di rimodulare la produzione; l'illegittimità del VMP, ritenuto privo di adeguata base normativa primaria e assimilabile a una pretesa impositiva extra ordinem; la tardiva applicazione della decurtazione; la contraddittorietà tra gli importi indicati nella delibera n. 492/2022 e nella delibera n. 1/2024; l'omessa indicazione del numero delle prestazioni considerate remunerabili e rilevanti ai fini del calcolo; l'illegittimo prolungamento della data di esaurimento del budget dal 31 agosto al 20 settembre 2018.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento di € 1.000,00 di spese di lite in favore dell'ASL Salerno. Il Collegio ha ritenuto non necessario esaminare l'eccezione relativa all'integrazione del contraddittorio, poiché il ricorso era infondato nel merito. Quanto alla RTU, ha rilevato che, secondo i dati del consuntivo 2018, non se ne era resa necessaria l'applicazione e che nessuna norma stabiliva un ordine di priorità tra i diversi strumenti di contenimento della spesa sanitaria. Le censure relative al monitoraggio e alla comunicazione del VMP sono state respinte perché il monitoraggio non costituisce condizione di validità o efficacia del potere amministrativo di contenere la remunerazione entro il tetto di spesa; inoltre, le associazioni di categoria erano state coinvolte nel Tavolo tecnico del 25 febbraio 2022, che aveva condiviso il percorso metodologico, il recupero delle somme derivanti dai tagli per overselling e lo spostamento della data di esaurimento del budget al 20 settembre 2018. La tempistica della determinazione definitiva è stata ritenuta giustificata dalla complessa ricostruzione dei dati e dal recupero dei file relativi alle prestazioni, mentre gli operatori potevano fare riferimento ai dati dell'esercizio precedente e agli strumenti di programmazione provvisoria. Il criterio del VMP è stato ritenuto legittimo perché fondato sui principi di contenimento della spesa sanitaria e sull'art. 8-quinquies, comma 2, lett. d), d.lgs. 502/1992, oltre che sul contratto di servizio allegato al DCA n. 84/2018, che vietava alla singola struttura di superare di oltre il 10% il valore medio delle prestazioni, salvo specifiche deroghe. Il diverso importo della decurtazione tra il 2022 e il 2024 è stato spiegato dal ricalcolo conseguente all'inclusione delle prestazioni erogate dal 1° al 20 settembre 2018 e alla rideterminazione del VMP. Infine, la censura sull'indeterminatezza del numero delle prestazioni è stata respinta perché la ricorrente conosceva i criteri contrattuali e non aveva dimostrato l'erroneità dell'importo decurtato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso deve esporre i motivi secondo modalità sufficientemente chiare e specifiche; il TAR ha rilevato che l'esposizione delle censure non era propriamente conforme a tale parametro, senza tuttavia definire il giudizio su questa base.

  • art. 8-quinquies, comma 2, lett. d), d.lgs. 502/1992

    il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d

    La disposizione offre base normativa ai criteri di determinazione della remunerazione delle strutture accreditate quando siano erogati volumi eccedenti il programma preventivo, tenendo conto del volume complessivo e del contributo delle singole strutture.

  • art. 4, comma 6, contratto di servizio allegato al DCA n. 84/2018

    Il tetto di spesa della branca, diviso per il volume massimo delle prestazioni, determina il valore medio delle prestazioni, da modulare in relazione alla tipologia funzionale e alla complessità delle strutture.

  • art. 6, comma 3, contratto di servizio allegato al DCA n. 84/2018

    La disposizione individua le tipologie funzionali delle strutture di radiodiagnostica, rilevanti per la classificazione e il calcolo del valore medio delle prestazioni.

  • art. 8, comma 2, lett. b), contratto di servizio allegato al DCA n. 84/2018

    allo scopo di garantire continuità nella erogazione delle prestazioni ai cittadini ed una sana competizione tra le strutture private accreditate, non è consentito ad ogni singola struttura privata … di superare di oltre il 10% il valore medio delle prestazioni, determinato secondo i criteri di cui al comma 6 dell’art. 4 ed agli allegati schemi che definiscono il case-mix delle strutture facenti capo alla medesima branca/tipologia prestazionale

    Il superamento di oltre il 10% del VMP costituisce limite inderogabile alla produzione remunerabile della singola struttura.

  • art. 8, comma 3, contratto di servizio allegato al DCA n. 84/2018

    La deroga al limite del 10% è ammessa per interruzioni dell'attività nell'esercizio precedente superiori a un mese, non dovute all'esaurimento del tetto, oppure per altre situazioni particolari previamente proposte dal Tavolo tecnico e approvate dalla Regione.

  • art. 10, contratto di servizio

    in caso di contenzioso con uno o più centri privati, la ASL accantonerà a valere sul limite di spesa della branca di appartenenza le somme eventualmente spettanti al centro ricorrente, fino alla definizione del contenzioso stesso

    La clausola consente all'ASL di accantonare le somme potenzialmente spettanti in presenza di contenzioso, incidendo sulla gestione temporale delle risorse disponibili.

Massime di principio

  • Nella determinazione della remunerazione delle strutture sanitarie private accreditate, l'amministrazione può utilizzare i diversi strumenti di contenimento della spesa previsti dal sistema, senza che una norma imponga un ordine di priorità tra regressione tariffaria unica, valore medio delle prestazioni e altri correttivi; la scelta deve essere coerente con la specifica criticità risultante dai dati di consuntivo.
  • L'esercizio del potere di contenere la remunerazione delle prestazioni sanitarie entro i tetti di spesa non è subordinato al previo monitoraggio delle prestazioni né alla tempestiva comunicazione dei relativi dati, in assenza di una disposizione che configuri tali adempimenti come condizioni di efficacia o validità del sistema di programmazione e remunerazione.
  • La determinazione definitiva dei tetti e dei consuntivi sanitari può intervenire successivamente all'inizio dell'erogazione delle prestazioni, purché agli operatori siano assicurati riferimenti programmatori conoscibili, quali l'ultrattività dei tetti precedenti, le riduzioni derivanti dalla normativa finanziaria e gli eventuali atti di programmazione provvisoria.
  • È legittimo prevedere contrattualmente, in attuazione dell'art. 8-quinquies, comma 2, lett. d), d.lgs. 502/1992, un limite alla remunerazione della produzione individuale eccedente di oltre il 10% il valore medio delle prestazioni della relativa branca e tipologia, salvo le deroghe specificamente previste e autorizzate.
  • Il coinvolgimento delle associazioni di categoria in un tavolo tecnico può assolvere una funzione conoscitiva e partecipativa nella definizione delle metodologie di rendicontazione e nella gestione dei dati, ma non costituisce, in assenza di una diversa previsione normativa, condizione di efficacia o vincolatività del sistema di programmazione e contenimento della spesa sanitaria.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoProcedimento disciplinare
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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