Sentenza n. 1251/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale adottato dal Questore ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (questura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale deducendo la violazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 159/2011, eccesso di potere per illogicità e carenza di motivazione. Ha sostenuto che gli elementi valorizzati dall'amministrazione non dimostrassero un'attuale pericolosità sociale: il precedente penale per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio risaliva al 2009; il richiamo all'inosservanza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria riguardava, secondo il ricorrente, una violazione della normativa emergenziale Covid-19 e non una condotta penalmente rilevante; il precedente di polizia per detenzione di stupefacente per uso personale sarebbe stato irrilevante. Ha inoltre lamentato l'omessa considerazione degli esiti negativi di controlli e perquisizioni, dell'attività lavorativa svolta e l'illegittima valorizzazione della frequentazione di una persona gravata da precedenti. Ha chiesto l'annullamento dell'avviso orale, previa sospensione cautelare, nonché l'eliminazione degli effetti dei rilievi segnaletici effettuati ai sensi dell'art. 4 TULPS.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l'avviso orale come provvedimento monitorio e misura di prevenzione con finalità lato sensu preventiva, per la cui adozione non è necessario l'accertamento di una responsabilità penale né di fatti già qualificati come reato. Sono sufficienti elementi circostanziati, anche indiziari o consistenti in meri sospetti, purché adeguatamente motivati e idonei, nel loro complesso, a rivelare una personalità incline a comportamenti antisociali riconducibile alle categorie dell'art. 1 d.lgs. 159/2011. Il giudice ha ritenuto legittima la valutazione complessiva effettuata dal Questore, basata sui precedenti penali e di polizia e sulla frequentazione di una persona gravata da plurimi precedenti e destinataria di una misura di prevenzione. Il decorso del tempo non rendeva automaticamente irrilevanti i precedenti, che dovevano essere considerati unitariamente insieme agli altri elementi. Gli esiti negativi di controlli e perquisizioni e lo svolgimento di attività lavorativa non escludevano il potere dell'amministrazione di formulare una prognosi negativa sulla base di ulteriori dati. Anche la frequentazione di soggetti pregiudicati poteva assumere rilievo, se inserita in una valutazione complessiva e non isolata. Il provvedimento era sufficientemente motivato, poiché indicava la base normativa, gli elementi fattuali e le ragioni della loro valenza sintomatica. Il sindacato giurisdizionale, a fronte dell'ampia discrezionalità del Questore, era limitato alla verifica della logicità, ragionevolezza e non arbitrarietà della valutazione; nel caso concreto non emergevano manifesta illogicità o travisamento. L'istanza cautelare era già stata respinta con precedente ordinanza. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 159/2011
I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
La riconducibilità del soggetto alle categorie di pericolosità può essere desunta dal quadro complessivo degli elementi di fatto acquisiti, anche indiziari, senza una valutazione atomistica dei singoli episodi.
art. 3 d.lgs. 159/2011
Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all’articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.
L'avviso orale è una misura monitoria e preventiva adottabile sulla base di indizi, anche in assenza di un previo accertamento giudiziale di responsabilità penale, purché il provvedimento sia adeguatamente motivato.
art. 4 TULPS
La sentenza menziona la richiesta di eliminazione degli effetti dei rilievi segnaletici, ma non svolge una specifica interpretazione della disposizione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in epigrafe con riferimento alla trattazione della causa, senza una specifica interpretazione nella motivazione.
Massime di principio
- L'avviso orale previsto dall'art. 3 d.lgs. 159/2011 è una misura monitoria e preventiva; la sua adozione non richiede l'accertamento della responsabilità penale dell'interessato né la previa contestazione giudiziale di fatti costituenti reato, essendo sufficienti elementi circostanziati, anche indiziari o fondati su sospetti, purché adeguatamente motivati.
- La pericolosità sociale ai fini dell'avviso orale deve essere valutata attraverso una considerazione complessiva della personalità e degli elementi acquisiti, senza atomizzare i singoli episodi; anche precedenti risalenti possono conservare rilievo se, unitamente ad altri dati, contribuiscono a delineare un quadro sintomatico.
- La frequentazione di persone gravate da precedenti penali o di polizia può essere valorizzata nell'ambito della valutazione di pericolosità sociale, purché non costituisca l'unico elemento e sia inserita in un apprezzamento complessivo della personalità dell'interessato.
- Il Questore dispone di ampia discrezionalità nella valutazione degli elementi posti a fondamento dell'avviso orale; il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o del travisamento dei fatti.
- Gli elementi presuntivi della pericolosità devono essere valutati con riferimento al momento di adozione dell'avviso orale; eventuali pronunce o fatti favorevoli sopravvenuti non determinano, ora per allora, l'illegittimità originaria del provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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