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Ordinanza

Ordinanza n. 97/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Paola n. 519/2023.

Giustizia amministrativa202402011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Paola n. 519/2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza, deducendo la mancata piena esecuzione della sentenza n. 519/2023 del Tribunale di Paola, passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il loro diritto all'inquadramento, dal 1° gennaio 2000, nella fascia stipendiale corrispondente a 35 anni, alla conseguente ricostruzione della carriera e al pagamento delle somme dovute a titolo di assegno ad personam, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. In udienza i ricorrenti hanno sostenuto che l'amministrazione avrebbe dato esecuzione soltanto al primo capo della sentenza, senza eseguire anche il secondo capo, relativo agli ulteriori obblighi derivanti dalla pronuncia.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza nel merito. Ha rilevato che, secondo la documentazione acquisita, i decreti di ricostruzione della carriera e di liquidazione delle somme erano stati vistati dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Cosenza, ma ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi per verificare se la sentenza fosse stata integralmente eseguita, con particolare riferimento alla dedotta mancata esecuzione del secondo capo. Ha quindi disposto che il Ministero depositi una relazione documentata sullo stato dell'ottemperanza e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 13 maggio 2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la documentazione disponibile non consente di verificare se il giudicato sia stato integralmente eseguito, il giudice può disporre un incombente istruttorio, imponendo all'amministrazione il deposito di una relazione documentata sullo stato dell'esecuzione.
  • La verifica dell'ottemperanza deve riguardare tutti i capi esecutivi della pronuncia, e non soltanto quelli relativi alla ricostruzione della posizione giuridica o all'adozione di atti, ma anche gli eventuali obblighi di pagamento specificamente statuiti dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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