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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05170/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2006, emesso nei confronti di una società di persone e dei suoi soci in relazione all’utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. In appello la CTR aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalla società, ritenendola estinta per incorporazione in altra società, e aveva rigettato l’appello dei soci. Nel ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione di legge per avere la CTR ritenuto i soci responsabili di debiti che, secondo la loro prospettazione, sarebbero invece gravati sulla società incorporante, la quale si sarebbe accollata le obbligazioni nell’atto di fusione; 2) vizio di motivazione sulla prova della conoscenza o conoscibilità della frode, sostenendo che l’onere di dimostrare tale elemento soggettivo incombe sull’Amministrazione finanziaria; 3) nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto legittimato. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, poiché estinta e quindi priva di rappresentanza processuale, e ha esaminato solo il ricorso dei soci.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società estinta, perché la fusione per incorporazione aveva determinato l’estinzione della società già prima della disciplina che proroga l’estinzione in materia tributaria, con conseguente carenza del potere rappresentativo del cessato legale rappresentante. Quanto ai soci, ha rigettato il primo motivo ritenendo che la successione della società incorporante e l’eventuale accollo dei debiti non escludono la concorrente responsabilità sussidiaria dei soci per le obbligazioni sociali della società estinta. Ha dichiarato inammissibile, e comunque infondato, il secondo motivo: la CTR aveva correttamente ritenuto assolto dall’Amministrazione l’onere di provare, anche per presunzioni, sia la fittizietà soggettiva delle operazioni sia la consapevolezza o conoscibilità della frode, mentre i contribuenti non avevano provato la propria diligenza. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la questione del difetto di sottoscrizione dell’avviso era stata proposta per la prima volta in cassazione. Il ricorso è quindi stato respinto nel complesso, con condanna alle spese e obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    La proroga quinquennale dell’estinzione delle società in materia tributaria non si applica alle società già estinte prima della sua entrata in vigore.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Quando il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 è complessivamente respinto, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 in materia di contributo unificato ulteriore.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato implicitamente nel chiarire il riparto dell’onere della prova tra Amministrazione finanziaria e contribuente in tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, non solo la fittizietà del fornitore o dell’operazione, ma anche la consapevolezza del destinatario o la sua conoscibilità dell’evasione secondo l’ordinaria diligenza.
  • Una volta che l’Ufficio abbia offerto elementi oggettivi e specifici idonei a far emergere la frode, incombe sul contribuente dimostrare di avere agito senza consapevolezza di parteciparvi e di aver adottato la massima diligenza esigibile in concreto.
  • La mera allegazione della buona fede, la regolarità della contabilità o dei pagamenti e l’assenza di vantaggi economici non sono, di per sé, sufficienti a superare la prova indiziaria dell’Ufficio.
  • La fusione per incorporazione ha natura estintivo-successoria: la società incorporata si estingue e la successione nella posizione giuridica passa alla società incorporante, che subentra anche nei rapporti tributari.
  • L’estinzione della società determina il venir meno del potere del suo legale rappresentante di stare in giudizio per essa; gli atti processuali vanno quindi compiuti dal soggetto succeduto.
  • La responsabilità illimitata e sussidiaria dei soci di società di persone per le obbligazioni sociali non è esclusa dal fatto che i debiti siano stati assunti in occasione di una fusione o che la società incorporante si sia accollata tali debiti.
  • Le questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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