Cassazione Penale, Ordinanza n. 03218/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per un reato in materia di stupefacenti. Dall'ordinanza emerge che i motivi di ricorso erano sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito. In particolare, il ricorrente contestava la mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma la Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze non consentite in sede di legittimità perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito, già svolta con argomentazione non illogica e sufficiente dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure reiteravano questioni già adeguatamente vagliate dal giudice di appello, in particolare sulla non riconducibilità del fatto alla ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte richiama il diniego della qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità, ritenendo che la valutazione di merito sul punto fosse già stata compiutamente svolta e non fosse censurabile con doglianze meramente riproduttive in cassazione.
art. 616 c.p.p.
La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto o di diritto già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logica e sufficiente.
- Il sindacato della Corte di cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio o della qualificazione del fatto quando la decisione impugnata abbia già spiegato in modo adeguato le ragioni del proprio convincimento.
- Il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti è insindacabile in cassazione quando la corte di merito abbia effettuato una valutazione complessiva degli elementi del caso concreta e abbia motivato in modo non illogico.
- Il diniego delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione se il giudice di merito ha esaminato le deduzioni difensive e ha espresso una motivazione sufficiente non viziata da manifesta illogicità.
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