Cassazione Civile, Ordinanza n. 08297/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2004, con cui l'Ufficio aveva recuperato maggiori IRES, IRAP e IVA perché, in relazione alla compravendita di un immobile sito in Comune di Capo d'Orlando, il valore di cessione era stato rideterminato da euro 1.024.000,00 a euro 1.440.000,00. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la CTR aveva invece ritenuto legittima la rettifica, valorizzando una stima fondata su indagini di mercato e sulle caratteristiche dell'immobile, prescindendo dal valore catastale. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione di varie norme tributarie, civilistiche e processuali, sostenendo che la rettifica non potesse fondarsi su una stima dell'U.T.E., che la perizia dell'Ufficio fosse inconferente e che dovesse prevalere la propria perizia di parte, ritenuta più attendibile. La Corte ha rilevato che la sentenza di merito non si era basata su una mera stima UTE, ma su indagini di mercato e sulle caratteristiche del bene; ha inoltre osservato che l'Ufficio aveva richiamato anche le dichiarazioni ICI del contribuente quali ulteriori elementi presuntivi. La doglianza sulla valutazione delle prove è stata considerata inammissibile in cassazione, mentre nel resto il ricorso è stato ritenuto infondato perché la CTR aveva correttamente ritenuto integrata una presunzione grave, precisa e concordante di maggiori ricavi, restando a carico del contribuente l'onere di superarla.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura che assumeva un accertamento fondato su una stima UTE, poiché la sentenza impugnata aveva invece richiamato indagini di mercato e caratteristiche dell'immobile; ha inoltre considerato inammissibile il motivo nella parte in cui mirava a sostituire la perizia di parte alla valutazione del giudice di merito. Nel merito ha giudicato infondata la doglianza, affermando che l'accertamento poteva poggiare su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti e che incombeva sul contribuente l'onere di vincere la presunzione di corrispondenza tra valore di mercato e prezzo effettivamente incassato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come parametro del motivo di ricorso per cassazione, ma la censura è stata ritenuta in parte inammissibile e in parte infondata.
art. 14 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non emerge una specifica interpretazione della Corte su tale disposizione.
art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non vi dedica autonoma analisi.
art. 54, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente; la Corte afferma in generale la legittimità dell'accertamento fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 9, terzo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dal ricorrente; la Corte non sviluppa un'autonoma lettura della norma, limitandosi a confermare l'accertamento presuntivo del maggior valore.
art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dal ricorrente; non costituisce oggetto di specifica interpretazione autonoma nel provvedimento.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente; la Corte non lo esamina specificamente.
art. 2697 c.c.
È richiamato per sostenere il riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che, una volta emersa una presunzione grave, precisa e concordante di maggiori ricavi, grava sul contribuente l'onere di superarla.
artt. 1 e 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamati dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non vi è una specifica presa di posizione della Corte.
artt. 24, 97 e 111 Cost.
Richiamati dal ricorrente; la Corte non sviluppa un autonomo principio costituzionale, limitandosi a decidere sul corretto uso delle presunzioni e dei limiti del sindacato di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario sul valore di cessione di un immobile, l'Amministrazione può fondare la rettifica su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, come indagini di mercato e caratteristiche specifiche del bene, senza che sia necessaria una mera perizia catastale o UTE come unico fondamento.
- Quando l'Ufficio dimostra, anche in via presuntiva, un valore di mercato superiore al prezzo dichiarato, incombe sul contribuente l'onere di fornire prova contraria idonea a superare la presunzione di corrispondenza tra valore di mercato e corrispettivo effettivamente incassato.
- In sede di legittimità non è consentito censurare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, se la doglianza mira soltanto a ottenere una diversa ponderazione delle prove o a sostituire una perizia di parte alla ricostruzione accolta nella sentenza impugnata.
- La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per trasformare in questione di diritto una critica alla ricostruzione fattuale del giudice di merito, quando quest'ultimo abbia motivato la decisione sulla base di presunzioni e di dati di mercato.
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