Cassazione Civile, Sentenza n. 3235/2020 del 11/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato il diniego parziale del rimborso IVA di euro 97.527,85, richiesto per l’anno 2004 in relazione all’acquisto di un terreno. L’Agenzia aveva escluso che il terreno edificabile fosse un bene ammortizzabile. La Commissione tributaria provinciale di Matera aveva respinto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Basilicata, con sentenza depositata il 5 dicembre 2011, aveva invece accolto l’appello, ritenendo il terreno strumentale all’attività d’impresa e ammortizzabile perché inserito nell’opificio industriale e nel suo valore complessivo. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma il testo non ne espone il contenuto. Dopo l’ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso, la rinnovazione non è andata a buon fine: la notificazione originaria era priva dell’attestazione di spedizione della lettera raccomandata prevista dall’art. 7, comma 6, della L. n. 890 del 1982, e il destinatario è risultato irreperibile sia presso l’ultima sede sociale sia presso il difensore costituito nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate per mancata valida rinnovazione della notificazione entro il termine già assegnato. Ha affermato che, quando la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione è disposta ai sensi dell’art. 291 c.p.c. per un vizio che ne determina la nullità, la sua mancata o tardiva esecuzione comporta l’inammissibilità, salvo che il ricorrente effettui un’altra valida notificazione prima della dichiarazione di inammissibilità; non è invece concedibile un ulteriore termine, perché quello assegnato è perentorio. La Corte non ha esaminato nel merito i tre motivi. Non ha provveduto sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva in cassazione.
Norme richiamate
art. 291 c.p.c.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l’inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso.
La rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione disposta per sanare un vizio che ne determina la nullità deve essere eseguita tempestivamente. Se non lo è, il ricorso è inammissibile, salvo che prima della declaratoria il ricorrente compia un’altra valida notificazione; non può essere assegnato un ulteriore termine per il medesimo adempimento.
art. 7, comma 6, L. n. 890 del 1982
Nel caso di specie, la rinnovazione della notifica disposta perchè quella originaria risultava priva dell’attestazione della spedizione della lettera raccomandata prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, non è andata a buon fine per irreperibilità del destinatario sia presso l’ultima sede della società sia presso il difensore costituito nei gradi di merito.
La Corte individua nell’assenza dell’attestazione di spedizione della lettera raccomandata il vizio della notificazione originaria che aveva reso necessaria la rinnovazione. Il testo non formula una distinta interpretazione generale della disposizione.
Massime di principio
- La mancata o tardiva rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione, ordinata ai sensi dell’art. 291 c.p.c. per un vizio che comporta la nullità della notificazione, determina l’inammissibilità del ricorso.
- L’inammissibilità può essere evitata se il ricorrente, prima che sia dichiarata, esegue un’altra valida notificazione; non è possibile concedere un ulteriore termine per rinnovare la notificazione, essendo perentorio quello già assegnato.
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