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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4748/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento che aveva respinto il riesame sul decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP. Il ricorrente censurava in particolare: (i) la competenza territoriale per il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), sostenendo che la competenza dovesse essere del Tribunale di Foggia per la manifestazione della condotta a Cerignola; (ii) nullità/insufficienza di motivazione del provvedimento cautelare (fumus e periculum), con richiamo a mancato esame critico delle prove e addebiti relativi ai reati-fine; (iii) carenza di motivazione sulla sussistenza del ruolo associativo e sulla gravità indiziaria per ciascun reato fine; (iv) vizi nella valutazione della proporzione tra valore dei beni sottoposti a sequestro e il profitto del reato, con rilievi anche sull'applicazione dell'art. 11 L.146/2006 e sul ricalcolo delle aliquote d'accisa e sulla legittimità di somme rinvenute a carico dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo che il Tribunale di Trento riesamini la questione della competenza territoriale e della connessione tra reato associativo e reati-fine alla luce dei principi indicati nella sentenza. La Corte ha chiarito: (a) va valutata la connessione ex art. 12 cod. proc. pen. (lett. b) o lett. c) ) tra reato mezzo (associazione) e reati-fine e, se sussistente, applicare i criteri di competenza (art. 16) per individuare il giudice competente per territorio; (b) nel caso di reato associativo permanente il luogo di inizio della consumazione si identifica con la sede in cui si è manifestata l'operatività/«base» del sodalizio (art. 8, comma 3), ma se la consumazione è iniziata all'estero va applicata la regola integrativa dell'art. 9, comma 1 e, in presenza di reato commesso in parte all'estero, l'art. 10, comma 3 rimanda all'applicazione degli artt. 8 e 9; (c) se il Tribunale di Trento dovesse risultare incompetente, deve valutare l'applicabilità dell'art. 27 cod. proc. pen. circa l'efficacia interinale del provvedimento cautelare assunto dal giudice poi ritenuto incompetente, con conseguente possibile mantenimento dell'efficacia del sequestro in via transitoria; (d) la Corte non ha deciso nel merito le altre censure (fumus, periculum, questioni di ruolo o ricalcolo delle accise) perché il primo motivo è stato ritenuto assorbente e ha rimesso al giudice di rinvio il nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Riferimento al reato di associazione per delinquere come reato-chiave; la decisione valuta la competenza territoriale tenendo conto della natura permanente e della sede operativa del sodalizio

  • art. 12 cod. proc. pen.

    La Corte richiede di verificare la connessione tra reato associativo e reati-fine ai sensi delle lettere b) o c) e spiega le diverse conseguenze sulla competenza a seconda che la connessione riguardi gli stessi imputati (lett. b) o anche soggetti diversi ma con finalizzazione oggettiva (lett. c)

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Per i reati permanenti la competenza territoriale si determina ove è iniziata la consumazione, individuata nella sede dove si svolge la programmazione/direzione/operatività del sodalizio

  • art. 9 cod. proc. pen.

    comma 1 (richiamato), commi 2 e 3 (menzionati)

    L'art. 9, comma 1, è regola integrativa applicabile anche ai reati permanenti e ai reati commessi in parte all'estero; integra i criteri dell'art. 8 per individuare il giudice del luogo in cui si è concretamente manifestata la consumazione ove la competenza non sia determinabile solo con l'art. 8

  • art. 10 cod. proc. pen.

    Quando il reato è commesso in parte all'estero si deve determinare la competenza alla luce degli artt. 8 e 9; dunque l'art. 10, comma 3 rende applicabili le regole integrative anche ai casi di consumazione iniziata fuori dall'Italia

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Criterio per l'individuazione del giudice competente in caso di pluralità di reati connessi: competenza al giudice del reato più grave o, in caso di pari gravità, al giudice del primo reato

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Regola che contempera la competenza del giudice con l'urgenza delle misure cautelari: applicabile anche ai sequestri reali per valutare l'efficacia interinale del provvedimento adottato da giudice poi dichiarato incompetente

  • art. 11 L. 146/2006

    Riferimento normativo richiamato nella censura del ricorrente circa ipotesi speciale per la confisca per equivalente; la Corte rileva che la questione non è stata decisa e va eventualmente valutata dal giudice di rinvio

  • d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (artt. 40 e 49)

    Norme relative alle fattispecie di sottrazione al pagamento delle accise e ai reati-fine contestati; considerate nella ricostruzione della connessione e nella valutazione della gravità e della misura del profitto del reato

  • artt. 317 e 321 cod. proc. pen.

    Richiamati come riferimenti per la materia dei sequestri e per collegare l'efficacia degli strumenti cautelari all'art. 27 sul provvedimento assunto da giudice incompetente

  • art. 274 e art. 291 cod. proc. pen.

    Art. 274 richiamato riguardo alle esigenze cautelari; art. 291 comma 2 menzionato per distinguere regole speciali applicabili alle misure personali rispetto alle reali

Massime di principio

  • Se il reato associativo è permanente e la sua consumazione è iniziata all'estero ma parte della condotta si è manifestata in Italia, va applicato l'art. 10, comma 3 che rimanda agli artt. 8 e 9: quindi la competenza può essere italiana se esiste una concreta manifestazione operativa sul territorio nazionale
  • L'art. 9, comma 1 (regola integrativa) è applicabile ai reati permanenti e ai casi di consumazione iniziata all'estero: va valutata l'ultima manifestazione efficace dell'attività del sodalizio in Italia per individuare il giudice competente
  • In presenza di reati connessi la competenza per territorio si determina anche con riferimento al reato più grave (art. 16); la connessione ex art. 12 può essere di tipo soggettivo (lett. b) o teleologico (lett. c) e la scelta incide sulla possibile ricomposizione della competenza
  • Quando i reati-fine sono commessi anche da soggetti diversi dai sodali, la connessione teleologica (art. 12 lett. c) può spostare la competenza se è dimostrato che il reato mezzo è stato finalizzato ai reati-fine, anche se gli autori non sono gli stessi
  • Un provvedimento cautelare reale adottato da giudice poi dichiarato incompetente può mantenere efficacia interinale ai sensi dell'art. 27; l'incompetenza successiva non annulla automaticamente tutti gli effetti del provvedimento adottato d'urgenza
  • Se si impugna la motivazione di fumus e periculum, il giudice di rinvio deve riesaminare analiticamente la sussistenza degli elementi specifici per ciascun reato-fine (non può limitarsi a valutazioni generiche o a richiami formali agli atti d'indagine)

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