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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04520/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013, con cui l'Amministrazione recuperava a tassazione maggiori imposte per il disconoscimento di costi ritenuti riferibili a operazioni asseritamente inesistenti. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR Lombardia aveva respinto l'appello dell'Agenzia. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione di norme tributarie e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente invertito l'onere della prova sulla deducibilità dei costi; con il secondo ha denunciato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di norme sul potere di accertamento, deducendo che la CTR, a fronte di contestazioni relative solo ad alcuni fornitori, avrebbe annullato integralmente l'atto impositivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha chiarito che la CTR non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva escluso che gli elementi addotti dall'Ufficio integrassero presunzioni gravi, precise e concordanti dell'inesistenza delle operazioni, evidenziando che la critica dell'Agenzia era in realtà una diversa valutazione di merito del materiale indiziario. Sul secondo ha affermato che la contestazione riguardava tutte le operazioni disconosciute e che la CTR aveva effettivamente motivato su tutte le riprese. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite. È stato inoltre precisato che non opera nei confronti dell'Amministrazione dello Stato l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il meccanismo della prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 19 TUIR

    Richiamato tra le norme invocate dall'Agenzia a sostegno della deducibilità dei costi; la Corte non ne ha svolto un'interpretazione autonoma, limitandosi a ritenere infondato il motivo perché diretto in realtà a contestare la valutazione degli indizi.

  • art. 21 TUIR

    Richiamato nel primo motivo insieme alle altre norme sulla deducibilità dei costi, senza accoglimento della censura.

  • art. 54 TUIR

    Richiamato nel primo motivo; la Corte ha ritenuto insussistente la denunciata violazione perché la CTR aveva correttamente valutato la prova presuntiva.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato nel primo motivo quale parametro sulla deducibilità dei componenti negativi; la Corte ha escluso la violazione di legge dedotta.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per censurare il metodo di accertamento; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse solo negato la sufficienza degli indizi a fondare la ripresa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere un'asserita inversione dell'onere della prova; la Corte ha chiarito che la decisione d'appello non aveva invertito l'onere, ma aveva escluso la prova presuntiva dell'Ufficio.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici; la Corte ha affermato che il sindacato corretto doveva investire la gravità, precisione e concordanza degli indizi.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ha precisato che la critica alla sentenza doveva riguardare l'insussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza della presunzione posta a base dell'accertamento.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per dedotta ultrapetizione o mancata corrispondenza tra domanda e pronuncia; la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 41 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel secondo motivo insieme alle norme sull'accertamento; il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 55 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nel secondo motivo in relazione all'accertamento IVA; la Corte non ha ravvisato violazioni.

  • art. 24 d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato nel secondo motivo; la censura è stata respinta.

  • art. 25 d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte ha escluso che la CTR avesse annullato oltre i limiti della contestazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha precisato che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto dall'Amministrazione dello Stato, in ragione della prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo, ritenuto non applicabile all'Amministrazione statale.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento fiscale si fonda su presunzioni di operazioni inesistenti, il sindacato di legittimità non può risolversi in una diversa valutazione del materiale indiziario, ma deve investire la correttezza logica e giuridica della presunzione, ossia la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Non è configurabile violazione dell'art. 2697 c.c. se il giudice di merito non ribalta l'onere della prova, ma si limita a ritenere che gli elementi addotti dall'Ufficio non raggiungano la soglia probatoria richiesta per fondare la ripresa a tassazione.
  • La censura per violazione delle regole sulle presunzioni semplici deve spiegare in che modo il ragionamento del giudice sia viziato sotto il profilo dell'inferenza probabilistica, della precisione o della concordanza; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa dei fatti.
  • La pronuncia di merito non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se la contestazione dell'Ufficio riguarda l'intero complesso delle operazioni disconosciute e il giudice si pronuncia su tutte le riprese fiscali oggetto di causa.
  • Per l'Amministrazione dello Stato non è dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta, operando il regime della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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