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Sentenza

Sentenza n. 555/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - della graduatoria per la Regione Sicilia della Selezione pubblica “per l'assunzione di 250 funzionari tecnici, per le attività relative ai servizi catastali e cartografici, estimativi e osservatorio del mercato immobiliare”; - dell'avviso pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia in data 27.11.2025, contenente il link alle graduatorie pubblicate; - della nota prot. Reg. Uff. n. 726 in data 08.01.2026, con cui l'Agenzia intimata ha comunicato al ricorrente il mancato riconoscimento del titolo di riserva ex art. 7 della legge n. 68/1999; - ove occorra, e per quanto di ragione, del Bando di concorso (Prot. n. 246924/2025) della selezione de qua, nell'ipotesi in cui le disposizioni sui titoli di riserva di cui alla legge n. 68/1999 siano interpretati nel senso di precluderne il riconoscimento ai candidati che non mantengano l'iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della legge citata per tutta la durata della procedura selettiva; - ove occorra, del verbale della Commissione - ancorché non conosciuto - a mezzo del quale non è stato riconosciuto il titolo di riserva vantato dal ricorrente; - di ogni atto, presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di inserire utilmente il ricorrente nella graduatoria degli idonei vincitori al concorso de quo;

Giustizia amministrativa202600198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria regionale della selezione per l'assunzione di funzionari tecnici, avviso di pubblicazione, diniego del riconoscimento della riserva ex legge n. 68/1999 e atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, partecipante alla selezione pubblica per funzionari tecnici, aveva dichiarato nella domanda il diritto alla riserva prevista dall'art. 7 della legge n. 68/1999, risultando iscritto negli elenchi di cui all'art. 8 della medesima legge alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Dopo aver conseguito 23,52/30 nella prova scritta, era stato collocato in posizione di merito non utile e non era stato inserito tra i vincitori, poiché l'Amministrazione aveva ritenuto che il venir meno dell'iscrizione negli elenchi, conseguente all'assunzione a tempo determinato presso altra amministrazione durante lo svolgimento della procedura, impedisse il riconoscimento della riserva. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 7, 8 e 16 della legge n. 68/1999, dell'art. 16 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 8 del bando, nonché eccesso di potere, sostenendo che né la legge né la lex specialis imponevano il mantenimento dello stato di disoccupazione e dell'iscrizione negli elenchi per tutta la durata del concorso. Le amministrazioni hanno eccepito l'incompetenza territoriale, la tardività dell'impugnazione del bando e il difetto di interesse per mancato superamento della prova di resistenza.

La decisione

Il TAR ha respinto tutte le eccezioni preliminari. Ha escluso l'incompetenza territoriale, rilevando che il bando non era stato prospettato come immediatamente lesivo e che la graduatoria produceva effetti limitati alla Regione Siciliana. Ha escluso la tardività, poiché la lesione si era concretizzata con la pubblicazione della graduatoria e con l'interpretazione applicativa data dall'Amministrazione al quadro normativo; il bando non conteneva una clausola immediatamente escludente. Ha altresì riconosciuto l'interesse concreto del ricorrente, poiché un altro candidato beneficiario della riserva era collocato in graduatoria con un punteggio inferiore e, in caso di riconoscimento della riserva, il ricorrente avrebbe conseguito una posizione utile per l'assunzione. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che il bando richiedesse il possesso del requisito della disoccupazione e dell'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999 alla data della domanda e al momento dell'immissione in servizio, ma non imponesse il mantenimento ininterrotto di tale condizione durante l'intera procedura concorsuale. La riserva opera nella fase della formazione della graduatoria, mentre lo stato di disoccupazione è necessario ai fini dell'assunzione. L'art. 16, comma 2, della legge n. 68/1999 non sorreggeva la tesi dell'Amministrazione, così come l'art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994 richiede la disoccupazione al momento della domanda e dell'immissione in servizio, non durante tutta la procedura. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati nella parte di interesse del ricorrente. Le spese sono state compensate tra le parti costituite e dichiarate non ripetibili nei confronti della controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 68/1999

    si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68

    La riserva di posti per le categorie protette deve essere individuata a monte della procedura concorsuale e non richiede, in assenza di una previsione espressa, il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi per tutta la durata del concorso.

  • art. 8 l. 68/1999

    iscrizione nell’elenco di cui all’art. 8, co. 2, L. n. 68/1999

    L'iscrizione negli elenchi rileva ai fini della riserva e dell'assunzione, ma non deve necessariamente permanere ininterrottamente durante la fase selettiva.

  • art. 16 l. 68/1999

    La disposizione, anche nella formulazione vigente, collega il requisito dello stato di disoccupazione alla fase dell'assunzione e non consente di escludere il candidato dalla dichiarazione di vincitore per il solo fatto che lo status sia venuto meno durante la procedura.

  • art. 16, comma 2, d.P.R. 487/1994

    risultino iscritti negli appositi elenchi ... e risultino disoccupati sia al momento della scadenza della domanda sia all’atto dell’immissione in servizio

    La norma richiede la disoccupazione al momento della domanda e al momento dell'immissione in servizio, non per l'intera durata del concorso.

  • art. 35, comma 5-quater, d.lgs. 165/2001

    Richiamato dal bando quale base per la formazione della graduatoria secondo il punteggio della prova scritta.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale riservata alle categorie protette, ove la legge e il bando non dispongano espressamente diversamente, il candidato deve possedere lo stato di disoccupazione e l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999 alla scadenza della domanda e al momento dell'immissione in servizio, ma non è tenuto a mantenerli ininterrottamente per tutta la durata della procedura selettiva.
  • La riserva di posti prevista dall'art. 7 della legge n. 68/1999 opera nella fase di formazione della graduatoria e deve essere individuata a monte della procedura concorsuale; il successivo venir meno dello stato di disoccupazione durante la selezione non esclude il candidato dalla graduatoria dei vincitori, ferma la verifica del requisito al momento dell'assunzione.
  • Un requisito che l'amministrazione intenda rendere necessario per l'intera durata della procedura concorsuale deve essere previsto in modo espresso dal bando; non è possibile ricavarlo in via interpretativa quando la lex specialis disciplina il requisito soltanto con riferimento alla domanda e all'immissione in servizio.
  • L'impugnazione del bando non è tardiva quando il bando non contiene una clausola immediatamente escludente e la lesione si manifesta solo con la graduatoria finale e con l'interpretazione concretamente applicata dall'amministrazione.
  • Sussiste l'interesse a ricorrere contro il mancato riconoscimento della riserva quando dagli atti risulta che il ricorrente, grazie alla riserva, conseguirebbe una posizione utile per l'assunzione, anche se collocato in una posizione ordinaria non utile, purché un candidato beneficiario della riserva sia collocato con punteggio inferiore.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoGraduatorie e scorrimentoRiserve di posti e preferenze
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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