Cassazione Penale, Sentenza n. 29012/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per: capo A) ricettazione in concorso di assegni bancari denunciati come smarriti/sottratti; capo B) truffa contrattuale per avere indotto in errore il locatore consegnando gli assegni provento di reato per ottenere la locazione; capo C) (solo Del Mastro) sostituzione di persona per avere fornito al locatore generalità non corrispondenti alle proprie. Denunciavano violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi di motivazione: per la ricettazione sostenevano che il possesso degli assegni poteva derivare da consegna volontaria o da furto da parte del Del Mastro alla precedente convivente; per la truffa contestavano la partecipazione del Del Mastro, visto che solo la Tagliabue firmò il contratto; per la sostituzione di persona sostenevano che si trattò di un semplice errore del locatore nel percepire le generalità.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto i motivi relativi ai capi B e C assolutamente generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, e il motivo relativo al capo A (ricettazione) inammissibile per difetto di previa deduzione alla Corte di merito (violazione del divieto previsto dall'art. 606 cod. proc. pen.). Quanto al merito, la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato che gli assegni provento di delitto erano nella disponibilità di entrambi gli imputati e ne era stato fatto comune uso; che il Del Mastro partecipò attivamente alla conclusione del contratto fornendo gli assegni; e che la testimonianza della persona offesa era idonea a provare la sostituzione di persona. Per l'inammissibilità la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ha irrogato a ciascuno la sanzione di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b
Usata per indicare i motivi di ricorso spettanti alla Corte di cassazione (violazione e falsa applicazione di norme penali e vizi di motivazione). La Corte richiede che i motivi siano specifici e confrontino puntualmente la motivazione della sentenza impugnata; motivi generici sono inammissibili.
art. 606 cod. proc. pen., comma 3
Richiama il divieto di dedurre per la prima volta in cassazione questioni che non siano state previamente sollevate in sede di merito. La Corte ha escluso motivi introdotti per la prima volta in cassazione come inammissibili.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili: condanna alle spese e, ove ricorrano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pagamento di una somma alla Cassa delle ammende. La Corte ha applicato tale sanzione, ritenendone ravvisabili profili di colpa.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata: espressioni generiche non consentono l'esame di merito e determinano inammissibilità.
- Non si possono introdurre in cassazione questioni di fatto o nuove deduzioni non previamente prospettate in sede di merito (divieto previsto dall'art. 606 comma 3); tali questioni devono essere sollevate in appello o in primo grado.
- La riconsiderazione del peso delle prove documentali e dichiarative è, di regola, preclusa in sede di legittimità se la Corte territoriale ha motivato in modo coerente e ancorato alle emergenze processuali.
- La disponibilità e l'uso comune di beni provenienti da reato possono integrare il reato di ricettazione in concorso quando emergano elementi di collegamento e vantaggio comune.
- La testimonianza della persona offesa, se adeguatamente considerata e motivata dalla Corte, può essere idonea a dimostrare fattispecie come la sostituzione di persona.
- Ricorsi manifestamente infondati o presentati in violazione delle regole procedurali possono comportare, oltre al rigetto, l'addebito delle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
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