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Sentenza

Sentenza del 19/07/2018 n. 3066 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Imposta di registro - somme dovute dagli eredi a titolo di imposta di registro - sono dovuti pro quota e non in solido.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione della pretesa dell'Amministrazione finanziaria di considerare gli eredi solidalmente responsabili per le somme dovute a titolo di imposta di registro. Gli eredi hanno sostenuto che il debito tributario dovesse essere ripartito tra loro in proporzione alle rispettive quote ereditarie, poiché la disciplina della solidarietà prevista per alcune imposte, come quelle dirette sui redditi, non può essere applicata analogicamente all'imposta di registro in assenza di una specifica norma derogatoria.

La decisione

La controversia è stata risolta affermando che gli eredi rispondono dei debiti relativi all'imposta di registro pro quota e non in solido. Il principio di corresponsabilità solidale previsto per i debiti tributari relativi alle imposte dirette non è estensibile per analogia all'imposta di registro. In mancanza di una norma speciale, trova applicazione la regola generale del diritto civile secondo cui i debiti ereditari si ripartiscono tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote.

Norme richiamate

  • Art. 752 del codice civile

    I coeredi contribuiscono al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione alle rispettive quote, salvo diversa disposizione.

  • Art. 1295 del codice civile

    La solidarietà tra debitori non si presume nei rapporti tra eredi, nei quali il debito deve essere ripartito secondo le rispettive quote, salvo specifiche previsioni normative.

  • Cassazione civile, sentenza n. 22426 del 2014

    Ha escluso l'applicazione analogica, all'imposta di registro, della solidarietà tra eredi prevista per le imposte dirette, confermando la responsabilità pro quota in assenza di una norma speciale derogatoria.

Massime di principio

  • Per i debiti ereditari relativi all'imposta di registro, ciascun erede risponde normalmente soltanto in proporzione alla propria quota ereditaria.
  • La solidarietà tributaria tra eredi non può essere applicata per analogia: occorre una specifica disposizione di legge che la preveda.
  • La disciplina prevista per un diverso tributo, come quello sui redditi, non può essere automaticamente estesa all'imposta di registro.
  • In presenza di una richiesta dell'Amministrazione riferita all'intero debito nei confronti di un solo erede, è necessario verificare l'esistenza di una norma speciale che giustifichi la solidarietà; in mancanza, può essere contestata la debenza oltre la quota ereditaria.
  • La regola pro quota riguarda la ripartizione del debito tra gli eredi e non elimina l'obbligo di pagamento della quota effettivamente spettante a ciascuno.

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