Ordinanza n. 2638/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Settima) n. 01450/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VII, che aveva respinto la domanda cautelare contro il diniego di rinnovo dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per un dehors
Esito
Favorevole al ricorrente (esercizio commerciale)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha appellato l'ordinanza cautelare con cui il TAR Campania aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego comunale di rinnovo dell'autorizzazione relativa a un dehors, costituito da una pedana con tavolini, sedie e pannelli divisori in plexiglas, collocato su suolo pubblico in una via del centro di Napoli al servizio di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Il rinnovo era stato negato perché non risultava ancora approvato il piano attuativo per l'occupazione di strutture analoghe nel centro storico di Napoli. Il testo non specifica ulteriori motivi di illegittimità dedotti con l'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Pur rimettendo al giudice di primo grado gli opportuni approfondimenti sulle questioni di merito, ha ritenuto sussistente il periculum in mora, ravvisando una situazione di pregiudizio grave e irreparabile connessa all'eventuale rimozione di una struttura presente sin dal 2014. Ha ordinato la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso l'ordinanza del giudice di primo grado.
art. 55, comma 10, c.p.a.
In seguito all'accoglimento della tutela cautelare, consente la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del giudice di primo grado.
Massime di principio
- Nell'appello cautelare, anche quando le questioni di merito necessitano di ulteriori approfondimenti, il giudice può accogliere la domanda cautelare se ravvisa un pregiudizio grave e irreparabile.
- L'eventuale rimozione di una struttura destinata all'esercizio di un'attività commerciale può integrare un pregiudizio grave e irreparabile quando la struttura sia stabilmente presente da un lungo periodo, nel caso concreto dal 2014.
- L'accoglimento dell'appello cautelare comporta la riforma dell'ordinanza di primo grado e può essere seguito dall'ordine di sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
Come è indicizzato
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