Sentenza n. 702/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento: - del decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa del -OMISSIS-n. -OMISSIS-, notificato in data 28.7.2022; - della nota della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa del -OMISSIS- -OMISSIS-, notificata in data 28.7.2022; - della proposta del Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito del 26.4.2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per tre mesi, unitamente agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Direttore generale per il personale militare che le ha irrogato la sospensione disciplinare dal servizio per tre mesi, la relativa nota e la proposta del Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito. La sanzione riguardava due episodi verificatisi il 13 gennaio 2022, dopo un doppio turno di servizio: la ricorrente avrebbe seguito e ripreso con il cellulare una persona, rivolgendole frasi minacciose e oltraggiose, e avrebbe aggredito fisicamente un’altra persona, inseguendola sino a costringerla a rifugiarsi presso gli uffici della Questura. In via preliminare, la ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altro processo relativo alla successiva interruzione del rapporto di impiego e perdita del grado; in subordine, ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo in ragione della propria detenzione presso una struttura per l’esecuzione di misure di sicurezza. Il Ministero ha chiesto la riunione con altro giudizio avente ad oggetto il provvedimento di perdita del grado e cessazione dall’impiego. Nel merito, il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 1392, comma 4, d.lgs. 66/2010, sostenendo l’estinzione del procedimento disciplinare per il decorso di oltre novanta giorni tra la proposta del 26 aprile 2022 e la notificazione del provvedimento sanzionatorio del 28 luglio 2022. Il secondo motivo ha denunciato difetto di istruttoria e di motivazione, assumendo che i fatti non fossero stati accertati in sede penale e che la ricostruzione si fondasse soltanto sulle dichiarazioni delle persone asseritamente offese. Il terzo motivo ha dedotto la sproporzione della sanzione rispetto ai criteri dell’art. 1355 d.lgs. 66/2010.
La decisione
Il TAR ha respinto tutte le questioni preliminari. Ha negato la sospensione perché tra il presente giudizio e quello relativo alla successiva interruzione del rapporto di impiego non sussisteva un rapporto di pregiudizialità-dipendenza ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma soltanto una relazione indiretta e fattuale; inoltre, la ricorrente aveva interesse alla decisione, poiché il provvedimento di interruzione non era definitivo. Ha respinto la richiesta di cancellazione dal ruolo, rilevando che essa non è rimessa alla disponibilità della parte ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., ma richiede una ponderazione giudiziale degli interessi pubblici e privati e può essere ammessa solo per eccezionali esigenze processuali o in presenza di concrete possibilità transattive, non dimostrate nel caso concreto. Ha respinto anche la richiesta di riunione, poiché la controversia in esame era stata incardinata anteriormente, i giudizi riguardavano provvedimenti relativi a fatti e circostanze eterogenei e la riunione avrebbe rallentato una causa già pronta per la decisione. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato: il termine di novanta giorni previsto dall’art. 1392, comma 4, d.lgs. 66/2010 deve essere calcolato sino all’adozione dell’atto, non sino alla sua notificazione, che attiene alla fase integrativa dell’efficacia. Poiché la sanzione era stata adottata il 18 luglio 2022, il procedimento non si era estinto. Il secondo motivo è stato respinto perché gli episodi risultavano dalle annotazioni del Commissariato e dalla relazione del sottufficiale di servizio, fondate su dichiarazioni provenienti da due persone non legate tra loro e prive di apparenti motivi di risentimento. La ricorrente non aveva presentato osservazioni nel procedimento disciplinare. Il verbale degli agenti di pubblica sicurezza costituiva inoltre atto pubblico fidefacente quanto ai fatti direttamente constatati. L’assenza di un esito penale derivava dalla mancata presentazione della querela e non escludeva l’autonoma rilevanza disciplinare dei fatti, tanto più che il pubblico ministero aveva trasmesso gli atti all’Amministrazione per la loro particolare gravità. Anche il terzo motivo è stato respinto: la gravità di due aggressioni ai danni di persone civili giustificava il ricorso a una sanzione di stato anziché a una sanzione di corpo. All’interno delle sanzioni di stato era stata applicata quella più lieve, la sospensione, e la durata era stata fissata nel minimo edittale di tre mesi, rispetto al massimo di dodici. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con compensazione delle spese per la complessità della vicenda e il limitato svolgimento dell’attività difensiva dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata nell’ambito dell’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
La cancellazione della causa dal ruolo non può essere disposta su mera istanza di parte, ma richiede una ponderazione giudiziale degli interessi pubblici e privati e ricorre solo in presenza di eccezionali esigenze processuali o concrete possibilità transattive.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria richiede un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra controversie; una mera relazione indiretta e fattuale non è sufficiente.
art. 1392, comma 4, d.lgs. 66/2010
il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessun’ulteriore attività è stata compiuta
Il termine di novanta giorni si computa fino all’adozione dell’atto e non fino alla sua notificazione, poiché la notificazione riguarda l’efficacia dell’atto e non il suo perfezionamento.
art. 1352, comma 2, d.lgs. 66/2010
Le sanzioni disciplinari militari si distinguono in sanzioni di corpo e sanzioni di stato.
art. 1355 d.lgs. 66/2010
le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa
La scelta della specie e della durata della sanzione deve considerare la tipologia e gravità della mancanza, nonché precedenti disciplinari, grado, età e anzianità di servizio; nel caso concreto la sospensione minima è stata ritenuta proporzionata.
art. 1357 d.lgs. 66/2010
Le sanzioni di stato trovano applicazione in presenza di gravi violazioni disciplinari.
art. 1358 d.lgs. 66/2010
Le sanzioni di corpo riguardano mancanze lievi o medie e incidono sull’attività di servizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Impone l’oscuramento dei dati personali sensibili nelle ipotesi di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute, giustificando l’oscuramento disposto dal giudice.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre alla tutela dei dati relativi alla salute e alla conseguente prescrizione di oscuramento.
Massime di principio
- Ai fini del termine di estinzione del procedimento disciplinare militare previsto dall’art. 1392, comma 4, d.lgs. 66/2010, il termine di novanta giorni decorre dall’ultimo atto procedimentale e si computa sino all’adozione dell’ulteriore atto, non sino alla sua notificazione, poiché la notificazione attiene all’efficacia dell’atto e non al suo perfezionamento.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non è giustificata dalla mera connessione fattuale tra due giudizi: occorre che la decisione di una controversia costituisca presupposto indispensabile e vincolante per la decisione dell’altra.
- La cancellazione della causa dal ruolo nel processo amministrativo non costituisce un atto rimesso alla sola volontà della parte, ma richiede una valutazione giudiziale degli interessi pubblici e privati; essa è ammissibile soltanto in presenza di eccezionali esigenze processuali o concrete possibilità di definizione transattiva.
- Nel procedimento disciplinare militare, l’Amministrazione può fondare l’accertamento dei fatti su verbali e annotazioni del personale di polizia e su dichiarazioni testimoniali coerenti, anche quando il fatto non abbia avuto seguito penale per mancanza di querela, restando autonoma la valutazione disciplinare rispetto a quella penale.
- La proporzionalità della sanzione disciplinare militare deve essere valutata in relazione alla gravità concreta della condotta e ai criteri dell’art. 1355 d.lgs. 66/2010; la pluralità di aggressioni in danno di civili può giustificare una sanzione di stato e, qualora sia applicata la sospensione nel minimo edittale, rende non irragionevole la misura.
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