Sentenza n. 535/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensiva a - della comunicazione caricata sulla pagina web riservata della candidata, con la quale sono stati comunicati il voto della prova scritta contenuta nella busta n. -OMISSIS- e la non ammissione della ricorrente alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2024 ovvero del provvedimento di non ammissione; b - del verbale del 23.01.2025 della II Sottocommissione esaminatrice degli esami di avvocato - sessione 2024 presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, nella parte relativa all'elaborato contenuto nella busta contraddistinta al n.-OMISSIS-; c - ove e per quanto occorra, del verbale n. -OMISSIS- del 05.12.2024, redatto dalla Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia esame avvocato - sessione 2024; d - ove e per quanto occorra, dei verbali della Commissione Esami Avvocato presso la Corte di Appello di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 18.12.2024 e n. -OMISSIS- del 16.01.2025, richiamati nell'ambito del verbale sub b), non conosciuti; e - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, nonché per la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione di rivalutare le prove scritte della ricorrente e, per l'effetto, ammetterla alle prove orali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di insufficienza della prova scritta e conseguente non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense, sessione 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione del voto e della non ammissione, il verbale della sottocommissione esaminatrice e gli ulteriori verbali presupposti, chiedendo la rivalutazione degli elaborati e l'ammissione alle prove orali. Ha dedotto quattro motivi di violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo: l'omesso rimescolamento delle buste e quindi la violazione delle garanzie di anonimato; la disparità di trattamento e l'illogicità della valutazione del proprio elaborato, anche mediante il confronto con un altro compito ammesso all'orale; l'insufficienza del tempo dedicato alla correzione, quantificato in quattro ore per undici elaborati; l'inidoneità del voto numerico a motivare il giudizio negativo, sul presupposto che, per la sessione 2024, avrebbe dovuto trovare applicazione anticipata l'obbligo di motivazione rafforzata previsto dall'art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012, nonostante il differimento disposto dall'art. 49 della medesima legge. Sono stati inoltre dedotti difetto di istruttoria, difetto e apparenza della motivazione, illogicità e contrasto con i criteri di correzione predeterminati.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato, sulla base del verbale dell'11 dicembre 2024, che la Commissione aveva staccato le appendici numeriche, reso anonime le buste, effettuato un congruo rimescolamento e successivamente numerato le buste, sicché le garanzie di anonimato risultavano rispettate. Le censure relative alla disparità di trattamento e all'illogicità della valutazione sono state respinte perché le valutazioni delle commissioni d'esame costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o manifesta illogicità ed erroneità rilevabile ictu oculi, vizi non riscontrati nel caso concreto. Il confronto con altri elaborati non è stato ritenuto idoneo a dimostrare una disparità di trattamento, poiché ogni prova scritta presenta caratteristiche proprie e la valutazione di un elaborato non può essere automaticamente comparata con quella di altri, salvo ipotesi limite di assoluta coincidenza. Inoltre, eventuali errori commessi nella valutazione di altro candidato non renderebbero illegittimo il giudizio relativo alla ricorrente. Quanto alla motivazione, il Collegio ha affermato che il voto numerico, espresso entro la griglia valutativa prevista e correlato a criteri predeterminati, è sufficiente a esternare il giudizio di idoneità o inidoneità, poiché la correzione ha funzione valutativa e selettiva e non didattica. Il differimento dell'obbligo di motivazione rafforzata previsto dall'art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012 non può essere anticipatamente superato in ragione del minor numero di candidati o di elaborati della sessione 2024, mancando nella legge una relazione tra l'entrata in vigore della nuova disciplina e il numero dei partecipanti o delle prove. Infine, non è sindacabile la congruità del tempo impiegato per la correzione, in assenza di una predeterminazione legislativa o regolamentare dei tempi e non essendo possibile stabilire quali candidati abbiano ricevuto maggiore o minore attenzione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La ricorrente lo ha richiamato per contestare il difetto di motivazione; il TAR ha ritenuto sufficiente la motivazione espressa mediante il voto numerico correlato ai criteri predeterminati.
art. 46, comma 5, l. 247/2012
La disposizione prevede l'obbligo di motivazione rafforzata delle valutazioni delle prove scritte, con annotazione delle osservazioni positive o negative; la sua applicazione è stata ritenuta differita e non anticipabile in relazione al numero dei candidati o degli elaborati.
art. 49 l. 247/2012
Il differimento dell'applicazione della disciplina dell'art. 46, comma 5, mantiene la validità della motivazione mediante voto numerico per la sessione d'esame 2024.
artt. 17-bis, 23 e 24 l. 247/2012
Richiamati tra le norme poste a fondamento delle censure della ricorrente; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma di tali disposizioni.
art. 4-quater d.l. 51/2023, convertito in l. 87/2023
Richiamato tra le norme dedotte dalla ricorrente; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, come modificato e integrato dal d.l. 112/2003, convertito in l. 180/2003
Richiamato tra le norme dedotte dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'esame forense; il TAR non ne offre una specifica interpretazione autonoma.
Massime di principio
- Le valutazioni delle commissioni esaminatrici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o manifesta illogicità, erroneità o irragionevolezza rilevabile direttamente dagli atti.
- Nelle prove scritte dell'esame di abilitazione forense, il voto numerico correlato a criteri di valutazione predeterminati è idoneo, per le sessioni cui non si applica ancora l'obbligo di motivazione rafforzata, a motivare il giudizio di idoneità o inidoneità, senza necessità di annotare analiticamente gli errori dell'elaborato.
- Il differimento legislativo dell'obbligo di motivazione rafforzata delle valutazioni d'esame non può essere disapplicato o anticipato dal giudice in ragione della diminuzione del numero dei candidati o degli elaborati, se la disciplina non collega la decorrenza dell'obbligo a tali circostanze.
- Il confronto tra elaborati di candidati diversi non dimostra, di regola, una disparità di trattamento, poiché ogni prova scritta ha una propria individualità; la comparazione può assumere rilievo soltanto in ipotesi limite di assoluta coincidenza tra le situazioni esaminate.
- In assenza di una predeterminazione legislativa o regolamentare, il tempo impiegato dalla commissione per correggere gli elaborati non è sindacabile in termini di congruità, salvo che emergano specifici elementi di violazione delle regole procedurali o di manifesta irragionevolezza.
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