Sentenza n. 322/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) - n. -OMISSIS- resa tra le parti in sede di ottemperanza della sentenza del medesimo T.a.r. Abruzzo, sez. Pescara, n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, resa in sede di ottemperanza, relativa alla sospensione della valutazione per l'avanzamento al grado di brigadiere capo nell'aliquota 2017
Esito
Favorevole al resistente (militare appellato)
Prevale il privato
La controversia
Le amministrazioni hanno appellato la sentenza con cui il TAR aveva accolto i motivi aggiunti proposti dal militare in sede di ottemperanza, ritenendo nulla per violazione del giudicato la nuova sospensione della valutazione di avanzamento. L'Amministrazione ha dedotto error in iudicando e violazione di legge, sostenendo che la sospensione fosse vincolata ai sensi dell'art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 199/1995, poiché il militare era stato rinviato a giudizio per un delitto non colposo, distinguendola dalla precedente sospensione discrezionale adottata ai sensi dell'art. 56, comma 2. È stata inoltre invocata la sopravvenuta condanna penale di primo grado. Il militare ha contestato l'appello richiamando i giudicati formatisi nei precedenti giudizi, secondo cui la riedizione della valutazione relativa all'aliquota 2017 doveva avvenire ora per allora, sulla base dei soli atti e fatti riferibili al periodo e alla situazione esistente al momento dello scrutinio originario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l'appello. In via preliminare ha dichiarato inutilizzabile la memoria di replica dell'appellato perché depositata oltre il termine di venti giorni liberi previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito ha ritenuto decisiva la perimetrazione del giudicato formatosi sulle precedenti sentenze, divenute definitive, che avevano imposto la rinnovazione della valutazione per l'aliquota 2017 ora per allora. Tali pronunce vincolavano l'Amministrazione a considerare esclusivamente gli elementi esistenti e riferibili al periodo oggetto di valutazione, escludendo le sopravvenienze successive non idonee a incidere sul medesimo segmento temporale. Il Collegio ha affermato che il carattere vincolato della nuova sospensione, fondata sull'art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 199/1995, non consentiva comunque di derogare al giudicato: anche il rinvio a giudizio, pur successivo e astrattamente rilevante ai fini della sospensione, era intervenuto dopo il periodo valutabile e dopo lo scrutinio originario. La sospensione è stata quindi dichiarata nulla per contrasto con la regola concreta stabilita dalle precedenti decisioni. La sopravvenuta condanna penale non ha modificato l'esito, poiché anch'essa era estranea al perimetro temporale fissato dal giudicato. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, c.p.a.
termine di venti giorni liberi
Il mancato rispetto del termine per il deposito della memoria di replica comporta l'inutilizzabilità della memoria.
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
Richiamato nel giudizio di ottemperanza per la verifica dell'esecuzione delle sentenze passate in giudicato.
art. 114, comma 4, lett. b) e c), c.p.a.
Richiamato per le conseguenze dell'inottemperanza, compresa la declaratoria di nullità degli atti adottati in violazione del giudicato.
art. 34, comma 1, lett. b), c.p.a.
Richiamato in sede di ottemperanza per l'adozione delle misure necessarie all'attuazione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a.
Richiamato per l'ordine all'amministrazione di provvedere in conformità al giudicato e per la nomina del commissario ad acta.
art. 55-quater d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199
la commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun ispettore o sovrintendente sottoposto a valutazione
La valutazione di avanzamento deve fondarsi sugli elementi disponibili nella documentazione personale con riferimento al periodo e al momento dello scrutinio, secondo i limiti conformativi derivanti dal giudicato.
art. 56, comma 1, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199
La sospensione vincolata della valutazione per rinvio a giudizio per delitto non colposo non può essere applicata in contrasto con un giudicato che impone una riedizione ora per allora limitata agli elementi riferibili al periodo valutato.
art. 56, comma 2, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199
La sospensione discrezionale già adottata dall'Amministrazione era stata ritenuta incompatibile con il giudicato perché fondata su una sopravvenienza estranea al periodo valutato.
art. 57 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199
Richiamato nel contesto della precedente riedizione della valutazione, relativa ai requisiti professionali per l'avanzamento.
Massime di principio
- Quando una sentenza di annullamento impone la riedizione di una valutazione amministrativa "ora per allora", l'amministrazione deve riesercitare il potere sulla base degli atti e dei fatti esistenti al momento dello scrutinio originario e riferibili al periodo oggetto di valutazione.
- Il giudicato amministrativo conformativo prevale sulle sopravvenienze normative o fattuali astrattamente rilevanti per l'esercizio del potere: una disposizione che imponga la sospensione vincolata del procedimento non può essere applicata, nella riedizione, in modo incompatibile con la regola concreta stabilita dal giudicato.
- In una valutazione di avanzamento riferita a un periodo temporale determinato, fatti disciplinari o penali successivi al periodo valutabile e allo scrutinio originario non possono incidere sulla riedizione ora per allora, salvo che siano sopravvenienze idonee a rendere impossibile l'attuazione del giudicato incidendo sulla stessa posizione oggetto della decisione.
- L'atto amministrativo adottato in contrasto con la regola concreta risultante da sentenze definitive è nullo per violazione o elusione del giudicato, anche quando l'amministrazione invochi un diverso fondamento normativo o la natura vincolata del potere esercitato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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