Cassazione Civile, Sentenza n. 25880/2023 del 05/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato la decisione di primo grado respingendo i ricorsi avverso avvisi di accertamento e cartelle esattoriali per imposte dirette e IVA relative agli anni 2006-2007. Il ricorrente contestava: 1) profili procedimentali (presunto mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, legge 212/2000 per il contraddittorio endoprocedimentale); 2) la qualificazione della Elettrotecnica s.r.l. come società “cartiera”/simulata e la conseguente affermazione della responsabilità personale del Boncompagni per le sanzioni e per la nullità del contratto costitutivo ex art. 1344 c.c.; 3) la censura di ultrapetizione per avere la CTR ritenuto il contratto nullo per frode alla legge, titolo non prospettato dall'Amministrazione finanziaria negli atti impositivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile la produzione della sentenza penale assolutoria nel rito di legittimità, richiamando limiti di ammissibilità ex giurisprudenza e l'insussistenza dei casi eccezionali relativi al ne bis in idem. Sul primo motivo ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza: l'eccezione procedimentale non risultava dedotta nei gradi di merito né adeguatamente indicata nel ricorso per cassazione. Sul merito delle censure sostanziali, la Corte ha confermato i principi consolidati secondo cui, quando una società sia mero schermo (società “cartiera” o simulata) inserita in un meccanismo di frode carosello, viene meno la ratio dell'art. 7 d.l. 269/2003 che limita le sanzioni alla persona giuridica, e le sanzioni possono essere attribuite all'autore materiale (persona fisica) dell'illecito. Ha altresì ribadito il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti e applicare norme diverse da quelle invocate dalle parti purché non modifichi il petitum o introdurre nuovi elementi di fatto non dedotti. Per questi motivi il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese.
Norme richiamate
legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), art. 12, comma 7
La Corte rileva che l'eccezione relativa al mancato rispetto del termine di 60 giorni per il contraddittorio endoprocedimentale non è stata adeguatamente dedotta nei precedenti gradi e pertanto la censura in cassazione è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza
legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 (richiamato come "21-speties" nel testo)
Richiamata nel contesto delle garanzie procedimentali; la Corte non entra nel merito per inammissibilità della censura procedurale
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
Norma richiamata in riferimento agli obblighi e alle verifiche fiscali; la Corte ne considera il contesto rispetto alla responsabilità fiscale dell'interponente
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56
Richiamata rispetto alla disciplina dell'IVA e dei relativi accertamenti; la Corte valuta l'inerenza ai fatti contestati
codice civile, art. 1344
La CTR aveva ritenuto il contratto costitutivo della società nullo per frode alla legge (art.1344 c.c.); la Cassazione ritiene che tale qualificazione sia legittima alla luce dell'accertamento di fatto che la società era mera "fictio" utilizzata per frodi
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11
Richiamato in relazione alla normativa sulle sanzioni tributarie; la questione è stata esaminata alla luce della giurisprudenza che consente di colpire la persona fisica quando la società è schermo
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 269 (conv. con modificazioni), art. 7
La Corte precisa che l'art. 7, che generalmente limita le sanzioni alla persona giuridica, non opera nei casi in cui la società sia una mera "cartiera"/fittizia utilizzata per frodi, e quindi le sanzioni possono essere imputate alla persona fisica
codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)
Gli specifici motivi di cassazione invocati sono stati esaminati: la Corte ha dichiarato inammissibili quelli nuovi non dedotti in giudizio e rigettato gli altri sul merito
codice di procedura civile, art. 372 (produzione di sentenze penali in cassazione)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'ammissibilità della sentenza penale irrevocabile di assoluzione in Cassazione, ammettendola solo nei casi indicati (es. profili di ordine pubblico unionale come il ne bis in idem); nel caso di specie la produzione è stata ritenuta inammissibile
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata nella parte finale della decisione per gli adempimenti processuali e per dare atto dei presupposti per il versamento (menzionata nella liquidazione delle spese)
Massime di principio
- Se una società è accertata come mera "cartiera" o simulata utilizzata per frodi fiscali (es. frode carosello), la protezione di legge che normalerweise limita le sanzioni alla persona giuridica (art.7 d.l. 269/2003) può essere disapplicata e le sanzioni possono essere imputate direttamente alla persona fisica che ha agito come regista o amministratore di fatto
- In Cassazione non sono ammissibili motivi che introducano questioni nuove non dedotte nei gradi di merito; il ricorrente deve indicare esattamente in quali atti di merito la questione è stata sollevata (principio di autosufficienza del ricorso per cassazione)
- Il giudice civile/tributario ha il potere di qualificare giuridicamente i fatti e applicare norme diverse da quelle invocate dalle parti, purché non modifichi il petitum né introduca nuovi fatti: la riformulazione giuridica è lecita ma non può travalicare la materia controversa
- La produzione di una sentenza penale di assoluzione in sede di legittimità è ammessa solo in casi ristretti (per es. per questioni di ordine pubblico unionale come il ne bis in idem) e, se non rientra in tali ipotesi, può essere dichiarata inammissibile
- In presenza di frodi complesse e pianificate con più soggetti e società interposte, gli accertamenti e le sanzioni possono essere fondati su elementi indiziari e di fatto che mostrino il ruolo effettivo del presunto promotore/regista; tali accertamenti di fatto operati dal giudice del merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione se supportati da adeguata evidenza probatoria
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