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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09191/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società agricola)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato con regolamento di competenza l'ordinanza con cui il Tribunale di Brescia aveva declinato la competenza del tribunale ordinario in favore della Sezione Specializzata Agraria. La controversia originaria era una domanda di risarcimento danni proposta dai proprietari di quote latte e di terreni, assunti come rimasti nella disponibilità della società convenuta nonostante una precedente vicenda giudiziaria sulle stesse quote latte conclusasi con giudicato sfavorevole alla pretesa della società. Secondo i ricorrenti, il danno derivava dal mancato godimento di beni di loro esclusiva proprietà e non dall'omesso pagamento di canoni o da un vero rapporto agrario; inoltre, i contratti richiamati dalla controparte non sarebbero stati fatti costitutivi della domanda. Sostenevano anche che, in ogni caso, non ogni contratto agrario determina la competenza della sezione specializzata, che nel caso concreto mancava perché la società svolgeva principalmente allevamento e non coltivazione, e perché il preteso affitto sarebbe stato risolto consensualmente nel 1994.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Brescia. Ha ritenuto decisivo che dall'atto di citazione introduttivo emergesse, tra i fatti costitutivi del credito risarcitorio, anche il mancato rilascio del fondo concesso in godimento nel 1993 e la dedotta nullità del relativo contratto di affitto agricolo; pertanto la domanda postulava l'accertamento dell'inesistenza di un rapporto che, almeno prima facie, poteva essere qualificato come agrario. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la competenza funzionale della sezione specializzata sussiste quando la controversia richieda l'accertamento positivo o negativo di uno dei rapporti soggetti alle norme sui contratti agrari, senza che sia necessario che l'attore ne qualifichi analiticamente la natura già in citazione. Conseguentemente, è stato posto a carico dei ricorrenti l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.c.

    nel regolamento di competenza la Corte può esaminare direttamente l'atto introduttivo e ogni elemento utile acquisito, senza essere vincolata dal solo contenuto dell'ordinanza impugnata o dalle difese delle parti

  • artt. 112, 113, 115, 116 e 167 c.p.c.

    sono richiamati dai ricorrenti come norme asseritamente violate nella qualificazione della domanda e nella valutazione dei fatti allegati

  • art. 11 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina della competenza delle sezioni specializzate agrarie

  • legge 2 marzo 1963, n. 320

    richiamata dai ricorrenti in relazione alla competenza agraria

  • legge 3 maggio 1982, n. 203

    richiamata dai ricorrenti quale disciplina dei contratti agrari in senso stretto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del regolamento, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 26 legge 11 febbraio 1971, n. 11

    richiamato come antecedente normativo della disciplina oggi trasfusa nell'art. 11 d.lgs. n. 150/2011

Massime di principio

  • Per radicare la competenza della sezione specializzata agraria è sufficiente che la controversia implichi l'accertamento, positivo o negativo, di un rapporto soggetto alle norme imperative sui contratti agrari, anche quando la questione principale sia formulata come domanda risarcitoria.
  • Nel giudizio di regolamento di competenza la Corte può esaminare direttamente l'atto introduttivo e ricostruire i fatti costitutivi della domanda, senza limitarsi alla motivazione del provvedimento impugnato.
  • La qualificazione della controversia ai fini della competenza dipende dal contenuto sostanziale delle allegazioni e non dalla mera etichetta adoperata dalle parti; è sufficiente che il rapporto denunciato possa, almeno in astratto, avere natura agraria.
  • La competenza della sezione specializzata non richiede che l'attore indichi in modo analitico sin dall'inizio la natura esatta del rapporto controverso, potendo il giudice specializzato conoscere anche delle vicende in cui occorra stabilire se il rapporto sia o meno agrario.
  • Quando il rigetto del regolamento di competenza è pronunciato, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge processuale tributaria/civile applicabile.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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