Cassazione Penale, Ordinanza n. 24558/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata revisione nel merito della decisione di merito impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo di impugnazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. La censura è stata ritenuta inammissibile perché formulata in termini astratti, senza indicare le specifiche ragioni di diritto e i dati di fatto a sostegno della richiesta di proscioglimento immediato. Inoltre, la questione non risultava dedotta con i motivi di appello e quindi non era proponibile per la prima volta in sede di legittimità; la generica menzione nel gravame non bastava, essendo stata la censura illustrata solo specificamente nel ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.
La Corte ribadisce che la richiesta di immediata declaratoria di proscioglimento deve essere sorretta da specifiche deduzioni in fatto e in diritto; non è sufficiente una doglianza astratta, né può essere proposta per la prima volta in cassazione se non devoluta con l'appello.
Massime di principio
- La censura di mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è inammissibile quando sia formulata in modo generico e astratto, senza l'indicazione puntuale degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche che imporrebbero il proscioglimento immediato.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni che non abbiano formato oggetto dei motivi di appello; una mera menzione generica nel gravame non equivale a devoluzione della specifica questione.
- La deduzione in cassazione di una questione processuale richiede specificità e autosufficienza, pena l'inammissibilità del motivo.
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