Circolare numero 02 del 19-01-2009 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la decisione della BCE del 15 gennaio 2009 che fissa il tasso ufficiale di riferimento al 2% dal 21 gennaio 2009. Da tale data l’interesse di differimento e dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi è pari all’8%, mentre le sanzioni civili vengono adeguate alle nuove misure previste dal regime sanzionatorio: 7,5% annuo in alcune ipotesi di omesso/ritardato pagamento o di incertezza interpretativa, e 30% annuo nei casi di evasione contributiva o di denuncia tardiva non seguita da pagamento tempestivo. Restano fermi i limiti massimi di sanzione e l’applicazione degli interessi di mora una volta raggiunto il tetto.
Aggiornamento del tasso ufficiale BCE al 2% e conseguenti misure di interesse di differimento, dilazione e sanzioni civili sui debiti contributivi
Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento e riflessi sui debiti contributivi
La circolare dà attuazione alla decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 15 gennaio 2009, che ha fissato il tasso ufficiale di riferimento al 2% con decorrenza 21 gennaio 2009. In conseguenza di tale variazione vengono aggiornati l’interesse di differimento e di dilazione applicabile alla regolarizzazione dei debiti contributivi, nonché le misure delle sanzioni civili previste per omesso, ritardato o evasivo pagamento dei contributi.
Decorrenza ed efficacia del nuovo tasso BCE
La circolare ricorda che, dal 1° gennaio 2004, non è più necessaria la successiva determinazione da parte della Banca d’Italia per rendere efficace il tasso fissato dalla BCE, poiché il periodo massimo di cinque anni previsto dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 è ormai trascorso. Ne deriva che il TUR stabilito dalla BCE è immediatamente efficace dal 21 gennaio 2009.
Interesse di differimento e di dilazione
A decorrere dal 21 gennaio 2009, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge è fissato nella misura dell’8% annuo. La misura è calcolata sommando 6 punti percentuali al TUR del 2%, in applicazione dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996.
La nuova aliquota deve essere applicata a tutte le domande di:
- dilazione,
- rateazione,
- differimento,
presentate dal 21 gennaio 2009 in avanti.
Sanzioni civili per omesso o ritardato pagamento
L’aggiornamento del tasso di riferimento incide anche sull’aliquota delle sanzioni civili, determinate secondo il regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 e richiamato dalla circolare n. 14 dell’1 giugno 2001.
Nelle ipotesi di mancato o ritardato pagamento dei contributi risultanti da denunce e/o registrazioni obbligatorie, nonché nei casi di denuncia spontanea della situazione debitoria presentata prima di contestazioni o richieste dell’Ente entro dodici mesi dal termine di pagamento e con versamento entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione civile è pari al 7,5% annuo, cioè TUR del 2% maggiorato di 5,5 punti.
Per tali fattispecie:
- la sanzione non può superare il 40% dei contributi non versati entro la scadenza di legge;
- una volta raggiunto tale tetto, se il debito non è stato integralmente saldato, maturano interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, con tasso attualmente fissato all’8,4% annuo.
Sanzioni civili per incertezza interpretativa
La medesima misura del 7,5% annuo si applica anche ai casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento sia effettuato entro il termine fissato dall’Ente.
Anche in questa ipotesi resta fermo il limite massimo del 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Sanzioni civili per evasione contributiva e denuncia tardiva
La sanzione civile è invece pari al 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente. La stessa misura si applica quando la denuncia della situazione debitoria è effettuata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento oppure quando la denuncia avviene entro dodici mesi dalla scadenza ma il pagamento non è eseguito nei 30 giorni successivi.
In queste fattispecie:
- la sanzione non può superare il 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- raggiunto il massimale, senza integrale pagamento, maturano interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, calcolati al tasso dell’8,4% annuo.
Sintesi operativa
La circolare ha quindi una finalità essenzialmente applicativa: adegua le aliquote da utilizzare per la regolarizzazione dei debiti contributivi, per le richieste di dilazione e per il calcolo delle sanzioni civili, fissando come riferimento il nuovo TUR BCE del 2% dal 21 gennaio 2009. Le strutture interessate devono applicare le nuove misure alle istanze presentate da tale data e verificare, nelle singole posizioni debitorie, la corretta distinzione tra sanzione ridotta, sanzione piena e maturazione degli interessi di mora.
Punti principali
Decorrenza del nuovo TUR BCE
Con decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 15 gennaio 2009, il tasso ufficiale di riferimento è stato fissato al 2% con decorrenza dal 21 gennaio 2009. La circolare precisa che, poiché dal 1° gennaio 2004 non è più necessaria la determinazione periodica da parte della Banca d’Italia prevista dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la decisione della BCE è immediatamente efficace.
Interesse di differimento e di dilazione
Dal 21 gennaio 2009 l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e dei relativi accessori è fissato all’8% annuo, dato dal TUR del 2% maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire da tale data.
Sanzioni civili: misura del 7,5% annuo
Le sanzioni civili sono determinate nella misura del 7,5% annuo (TUR 2% + 5,5 punti) nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi risultanti da denunce e/o registrazioni obbligatorie, nonché nelle ipotesi di denuncia spontanea della situazione debitoria effettuata prima di contestazioni o richieste dell’Ente entro dodici mesi dalla scadenza e con pagamento entro i 30 giorni successivi alla denuncia. In tali casi la sanzione non può superare il 40% dei contributi non versati entro la scadenza di legge.
Sanzioni civili: misura del 30% annuo
La sanzione civile è pari al 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, oppure quando la denuncia della situazione debitoria è effettuata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure ancora quando la denuncia avviene entro dodici mesi dalla scadenza ma il pagamento non segue entro i 30 giorni successivi. In queste ipotesi il tetto massimo della sanzione è del 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Interessi di mora dopo il raggiungimento del tetto
Per le sanzioni civili è richiamato che, raggiunto il massimale previsto senza integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973. Il tasso di mora è indicato come attualmente fissato all’8,4% annuo.
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