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Circolare

Circolare numero 03 del 20-01-2009 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica il completamento delle operazioni di rinnovo delle pensioni per il 2009 con applicazione della perequazione automatica previsionale del 3,3%. Vengono illustrati i criteri di ricalcolo degli importi, le soglie per integrazione e maggiorazioni sociali, la tassazione IRPEF, le addizionali regionali e comunali, nonché la certificazione fiscale e il certificato di pensione 2009. Sono inoltre richiamate le regole sul cumulo di pensioni e redditi, sulle pensioni ai superstiti e sugli assegni di invalidità, con rinvio agli allegati per importi e tabelle di dettaglio.

Rinnovo pensioni 2009, perequazione automatica e trattamento fiscale

Rinnovo delle pensioni 2009 e perequazione automatica

La circolare dà atto dell’avvenuto completamento delle operazioni di rinnovo delle pensioni per l’anno 2009 e chiarisce i criteri applicati per il ricalcolo degli importi, la tassazione e le principali voci accessorie. Il quadro complessivo riguarda sia la rivalutazione automatica delle pensioni sia gli aggiornamenti di soglie reddituali, detrazioni, addizionali e certificazioni fiscali.

Perequazione automatica e rivalutazione dei trattamenti

Con decorrenza 1° gennaio 2009 è stata applicata la perequazione automatica previsionale nella misura del 3,3%, stabilita dal decreto del 20 novembre 2008 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 12 dicembre 2008. Il medesimo decreto ha indicato per il 2008 una perequazione definitiva dell’1,7%, con uno scostamento dello 0,1% rispetto alla misura previsionale considerata nelle operazioni di rinnovo.

Il calcolo dell’incremento è stato effettuato in base:

  • all’art. 34, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  • all’art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • all’art. 5, comma 6, del D.L. 2 febbraio 2007, n. 81, convertito dalla legge 127/2007.

La rivalutazione ha interessato tutte le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2009. In applicazione del meccanismo richiamato dalla circolare, l’aumento è stato riconosciuto:

  • al 100% per le fasce di importo comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • al 75% per le fasce eccedenti il quintuplo del minimo.

La sospensione dell’indicizzazione per le pensioni superiori a otto volte il minimo, prevista per il 2008 dall’art. 1, comma 19, della legge 247/2007, non si applica per il 2009.

Cumulo dei trattamenti pensionistici

Per il 2009 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 34 della legge n. 448/1998 sul cumulo dei trattamenti erogati dall’ENPALS e da enti diversi, presenti nel Casellario centrale dei pensionati istituito presso l’INPS. La perequazione è stata calcolata in via provvisoria sulla base dei dati contabili già acquisiti e viene ripartita in proporzione agli importi delle singole pensioni. Il conguaglio sarà eseguito quando il Casellario comunicherà i dati definitivi.

Nell’allegato A sono riportati:

  • gli importi definitivi dei trattamenti minimi per il 2008;
  • gli importi previsionali per il 2009;
  • le modalità di applicazione della perequazione automatica.

Aumento delle pensioni a 516,46 euro e maggiorazioni sociali

La circolare richiama il comma 5 dell’art. 5 della legge 127/2007, secondo cui per le pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all’art. 38, commi da 1 a 5, della legge 448/2001 e all’art. 39, commi 4, 5 e 8, della legge 289/2002, il limite di reddito annuo per gli anni successivi al 2008 cresce in misura pari all’incremento del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all’anno precedente.

Per il 2009 il limite di reddito è pari a 7.730,32 euro. Ai fini della maggiorazione sociale ex art. 38 della legge 448/2001, viene considerata reddito anche la somma aggiuntiva prevista dall’art. 5, comma 1, del D.L. 81/2007, cioè la cosiddetta quattordicesima, per un importo pari a 156,00 euro. Gli importi aggiornati sono riportati nell’allegato B.

Trattenute IRPEF e detrazioni fiscali

Le ritenute IRPEF sono state determinate in base alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha riformato l’imposta sul reddito delle persone fisiche, e ai criteri illustrati dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 16 marzo 2007.

In materia di detrazioni:

  • non risultano innovazioni per le detrazioni per carichi di famiglia e per le altre detrazioni rispetto alla disciplina vigente come modificata dalla legge finanziaria 2007;
  • i relativi importi sono indicati nell’allegato C;
  • la richiesta delle detrazioni deve essere presentata annualmente dal pensionato, con indicazione delle condizioni di spettanza e del codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce del beneficio;
  • il modello viene inviato a tutti i pensionati che beneficiano di detrazioni per familiari a carico e deve essere compilato, sottoscritto in ogni sua parte e restituito tempestivamente all’Ente.

La circolare ricorda inoltre l’ulteriore detrazione per famiglie numerose, introdotta dall’art. 1, comma 15, lettera a), della legge finanziaria 2008, che riconosce, in presenza di quattro o più figli a carico, un importo ulteriore pari a 1.200,00 euro. Il beneficio è riconosciuto a chi abbia effettuato la comunicazione per le detrazioni per carichi familiari e abbia attestato l’assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli da lavoro dipendente, assimilati e a quelli derivanti dall’abitazione principale e relative pertinenze.

Tassazione congiunta per più trattamenti pensionistici

Per i titolari di più prestazioni pensionistiche erogate da enti diversi è stata operata la tassazione congiunta. La circolare richiama l’art. 8 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, secondo cui l’IRPEF deve essere applicata sul complesso dei trattamenti percepiti.

Per l’anno 2009 l’IRPEF è stata calcolata in via provvisoria applicando l’aliquota in vigore nel 2008, in attesa dell’aggiornamento dei dati da parte del Casellario centrale delle pensioni per consentire il ricalcolo mensile e i relativi conguagli. La ripartizione è stata effettuata in misura proporzionale secondo le modalità richiamate dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 57 del 22 dicembre 2003.

Limiti di reddito per integrazione al minimo e assegni di invalidità

La circolare informa che sono stati elevati i limiti di reddito di riferimento per la concessione dell’integrazione al trattamento minimo. Nell’allegato D sono indicati i nuovi limiti per il 2009 ai sensi dell’art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638.

Nell’allegato E sono invece riportati i limiti di reddito annuo che escludono l’integrazione degli assegni di invalidità in applicazione dell’art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Incumulabilità delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità

La circolare riepiloga le regole dell’art. 1, commi 41 e 42, della legge 335/1995:

  • le pensioni ai superstiti sono parzialmente incumulabili con i redditi del beneficiario, salvo i casi in cui il nucleo familiare comprenda figli minori, studenti o inabili;
  • gli assegni di invalidità sono parzialmente incumulabili con i redditi del beneficiario;
  • le riduzioni sono determinate dalle tabelle F e G della legge di riforma.

Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 resta salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti, compresi gli aumenti per perequazione automatica. Negli allegati G e G/1 sono riportate le percentuali di riduzione e i limiti di reddito applicabili.

Cumulo tra pensioni e redditi da lavoro

La circolare segnala che l’art. 19 della legge 133/2008, di conversione del D.L. 112/2008, ha innovato la disciplina del cumulo tra pensione e reddito da lavoro, con particolare riferimento alle pensioni di anzianità e a quelle liquidate con il sistema contributivo. Per tali aspetti è richiamata la circolare n. 1 del 14 gennaio 2009.

Tetto di retribuzione annua pensionabile

Per il 2009 il tetto di retribuzione annua pensionabile è fissato in 42.111,00 euro, pari a 2.591,45 euro mensili in presenza di 40 anni di contribuzione. La circolare ricorda che la retribuzione annua pensionabile costituisce la soglia di riferimento per la determinazione delle fasce retributive da utilizzare in pensione con aliquote decrescenti, per le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 21, comma 6, della legge 67/1988 e dell’art. 12 del D.Lgs. 503/1992.

Addizionale regionale e comunale IRPEF

L’importo dell’addizionale regionale dovuta per il 2008 è stato calcolato applicando le aliquote percentuali al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili. La trattenuta avviene in undici rate mensili uguali a partire da gennaio 2009. L’allegato H riporta il prospetto per regione con modalità di calcolo e riferimenti normativi.

Per l’addizionale comunale:

  • per i Comuni che hanno deliberato ai sensi del D.Lgs. 360/1998, è stato calcolato il saldo secondo le aliquote stabilite dai singoli Comuni;
  • la trattenuta segue le stesse modalità dell’addizionale regionale;
  • l’acconto per il 2009 sarà trattenuto in nove rate mensili a decorrere da marzo 2009.

Certificato di pensione 2009 e certificazione fiscale 2008

Il certificato di pensione 2009, modello 20/b, è in corso di spedizione con una lettera esplicativa contenente tutti gli elementi contabili che compongono l’importo della pensione erogata.

La certificazione fiscale relativa ai redditi conseguiti e alle ritenute operate nel 2008, predisposta ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 600/1973, sarà inviata agli interessati entro il 28 febbraio 2009.

La circolare invita a dare la più ampia diffusione al contenuto, anche mediante avvisi nei locali aperti al pubblico.

Allegati richiamati

Gli allegati contengono il dettaglio numerico delle tabelle e delle soglie applicate:

  • Allegato A: importi dei trattamenti pensionistici 2008 e 2009, trattamento minimo e perequazione;
  • Allegato B: pensioni a 516,46 euro e maggiorazioni sociali;
  • Allegato C: IRPEF e detrazioni per carichi di famiglia, con tabelle degli scaglioni e formule di calcolo;
  • Allegati D ed E: limiti di reddito per integrazione al minimo e per l’integrazione degli assegni di invalidità;
  • Allegati G e G/1: cumulo delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario;
  • Allegato H: addizionale regionale all’IRPEF, con aliquote e riferimenti regionali.

Punti principali

Perequazione automatica 2009

Dal 1° gennaio 2009 è stato applicato l’aumento previsionale del 3,3% previsto dal decreto ministeriale 20 novembre 2008. La circolare precisa anche che per il 2008 la perequazione definitiva è dell’1,7%, con scostamento dello 0,1% rispetto alla misura previsionale. La rivalutazione riguarda le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2009 e segue il meccanismo per fasce di importo: 100% per i trattamenti tra tre e cinque volte il minimo e 75% per la quota eccedente il quintuplo. Non opera per il 2009 la sospensione dell’indicizzazione prevista per pensioni superiori a otto volte il minimo nel 2008.

Cumulo dei trattamenti e casellario pensionati

Per i pensionati titolari di più trattamenti, sia ENPALS sia erogati da altri enti, la perequazione è calcolata sul cumulo dei trattamenti presenti nel Casellario centrale dei pensionati INPS. Per il 2009 l’incremento è stato determinato in via provvisoria sulla base dei dati contabili già acquisiti e l’importo spettante viene ripartito proporzionalmente tra le pensioni. I conguagli saranno effettuati quando il Casellario trasmetterà i dati definitivi.

Maggiorazioni sociali e pensioni a 516,46 euro

Il limite di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale nel 2009 è pari a 7.730,32 euro. Ai fini della maggiorazione sociale viene considerata reddito anche la somma aggiuntiva, la cosiddetta quattordicesima, per un importo di 156,00 euro. Gli importi aggiornati e le soglie per l’aumento delle pensioni a 516,46 euro sono riportati nell’allegato B.

Tassazione IRPEF e detrazioni

Le ritenute IRPEF sono state calcolate secondo la disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2007 e i criteri indicati dall’Agenzia delle Entrate. Restano invariati gli importi delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni rispetto alla normativa vigente; tuttavia la richiesta delle detrazioni deve essere presentata annualmente dal pensionato, che deve indicare le condizioni di spettanza e il codice fiscale dei familiari. Il modello va compilato, sottoscritto e restituito tempestivamente per mantenere il beneficio. È inoltre richiamata l’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro per famiglie numerose con almeno quattro figli a carico.

Cumulo con redditi da lavoro e trattamenti di reversibilità/invalidità

Per i titolari di più prestazioni pensionistiche l’IRPEF viene applicata in forma congiunta e proporzionale, in attesa dell’aggiornamento dei dati del Casellario. La circolare richiama anche la disciplina dell’incumulabilità parziale delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario e degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro, con le percentuali di riduzione previste dalle tabelle F e G della legge 335/1995. Per i trattamenti anteriori al 1° settembre 1995 resta fermo il trattamento più favorevole già in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Limiti reddituali e addizionali

Sono aggiornati i limiti di reddito per l’integrazione al minimo e per l’esclusione dell’integrazione degli assegni di invalidità, rispettivamente negli allegati D ed E. Il tetto di retribuzione annua pensionabile per il 2009 è pari a 42.111,00 euro, corrispondenti a 2.591,45 euro mensili in presenza di 40 anni di contribuzione. Per le addizionali IRPEF, l’addizionale regionale 2008 viene trattenuta in 11 rate da gennaio 2009, mentre l’acconto dell’addizionale comunale 2009 sarà trattenuto in 9 rate da marzo 2009.

Certificazioni e allegati

Il certificato di pensione 2009 (modello 20/b) è in spedizione con lettera esplicativa contenente gli elementi contabili della pensione. La certificazione fiscale relativa ai redditi 2008 e alle ritenute operate sarà inviata entro il 28 febbraio 2009. La circolare rinvia agli allegati A-H per importi, tabelle di perequazione, limiti di reddito, detrazioni, riduzioni e addizionali regionali.

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