Cassazione Civile, Ordinanza n. 22731/2021 del 11/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un fallimento, di una cartella di pagamento relativa a riprese IVA per l'anno 2004 conseguenti a controllo automatizzato ex art. 36-bis. La C.T.P. aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello la C.T.R. aveva ritenuto illegittima la cartella perché emessa a seguito di iscrizione a ruolo non preceduta da avviso di rettifica, assumendo che, trattandosi di rettifica di un credito IVA, fosse necessario un previo avviso di accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 54-bis, comma 2, lett. b, del D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che, in presenza di controllo automatizzato limitato al riscontro formale tra dichiarazione e dati dell'anagrafe tributaria, la cartella può essere emessa senza previo avviso di rettifica.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo perché, in base al principio già affermato dalle Sezioni Unite, il controllo automatizzato IVA è consentito quando si risolve in un riscontro formale, senza valutazioni sostanziali o istruttorie diverse dal mero confronto con i dati dell'anagrafe tributaria. Di conseguenza, non era necessario un avviso di accertamento o rettifica prima della cartella. La sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Le spese di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 2, lett. b
Consente il controllo automatizzato e la correzione di errori materiali e di calcolo sulla base dei dati della dichiarazione e dell'anagrafe tributaria, senza incidere sulla posizione sostanziale del contribuente.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60
"In fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ben potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d'indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria"
Il controllo automatizzato IVA è legittimo quando resta formale e si fonda sul mero raffronto tra dichiarazione e anagrafe tributaria; non richiede un previo avviso di accertamento se non vi sono valutazioni sostanziali.
Massime di principio
- In materia IVA, il controllo automatizzato ex art. 54-bis è legittimo quando si limita a correzioni ed verifiche meramente formali, basate sui dati dichiarati e su quelli già in possesso dell'amministrazione.
- La cartella di pagamento può essere emessa senza previo avviso di rettifica o accertamento quando la ripresa discende da un controllo automatizzato che non comporta una ricostruzione sostanziale della posizione fiscale del contribuente.
- La qualificazione del controllo come "formale" dipende dall'assenza di profili valutativi, estimativi o istruttori diversi dal mero confronto documentale e informatico con l'anagrafe tributaria.
- Se la decisione di merito nega la legittimità della cartella assumendo necessaria una previa rettifica in ipotesi di controllo automatizzato formalmente consentito, la sentenza è censurabile per violazione di legge e può essere cassata senza rinvio quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
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