Cassazione Penale, Ordinanza n. 09671/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22 gennaio 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi dedotti riproponevano censure già esaminate e respinte nei gradi di merito: contestavano l'individuazione del ricorrente quale soggetto protagonista delle intercettazioni valorizzate ai fini dell'affermazione di responsabilità, anche alla luce delle dichiarazioni del coindagato; la qualificazione giuridica del fatto, con richiesta di riconoscere un'ipotesi meno grave rispetto a quella ritenuta; e il trattamento sanzionatorio, in particolare il riscontro dei presupposti della recidiva contestata. La Corte ha ritenuto che tali doglianze fossero inammissibili perché meramente riproduttive di questioni di merito già scrutin ate con motivazione adeguata e логicamente coerente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano non consentite in sede di legittimità perché si limitavano a riproporre questioni già vagliate e disattese dai giudici di merito con argomentazione corretta, puntuale e immune da manifeste incongruenze logiche. In conseguenza dell'inammissibilità ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte richiama la corretta qualificazione giuridica del fatto, escludendo l'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 T.U. stupefacenti.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano nella mera riproduzione di questioni di merito già esaminate e motivate in modo adeguato dai giudici di primo o di secondo grado.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del materiale probatorio quando la sentenza impugnata abbia esaminato puntualmente le emergenze istruttorie e abbia fornito una motivazione logica e coerente.
- La corretta qualificazione del fatto e la valutazione della recidiva, se sorrette da argomentazione immune da vizi logici, non sono censurabili in cassazione attraverso doglianze generiche o reiterative.
- Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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