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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34475/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di revisione della sentenza di applicazione della pena del 17/06/2011 emessa dal Tribunale di Roma (4 anni di reclusione per associazione per delinquere, ricettazione, falsi ideologici e false denunce di incidenti stradali). Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione dell'art. 630, comma 1, lett. a) e c) c.p.p., sostenendo che sentenze civili della Corte d’appello di Roma e della Cassazione avrebbero accertato l'effettività del furto dell'autovettura oggetto del capo 24 e dell'eventuale tentativo di truffa (capo 25), configurando un giudicato incompatibile con il penale; la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso rilievo al giudicato civile e ignorato la lett. c). (2) violazione dell'art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p. per effetto del d.lgs. 10/10/2022 n.150 (riforma "Cartabia") che avrebbe reso alcuni reati procedibili a querela: la mancanza di querela per molte fattispecie di truffa sarebbe causa di revisione; la Corte di appello avrebbe altresì errato affermando che la costituzione di parte civile delle compagnie assicurative surroga la querela, e non avrebbe considerato che le compagnie costituite sono diverse da quelle che avrebbero dovuto presentare querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: è escluso che un provvedimento civile integri la causa di revisione prevista dall'art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p. (che richiede un'altra sentenza penale irrevocabile); quanto alla lett. c), le sentenze civili indicate come "novum" non sono state dimostrate come decisive e persuasive rispetto al materiale probatorio del procedimento penale e non è stata spiegata la loro diversità rispetto alle prove già disponibili; il motivo è quindi generico e non supera il requisito della "dimostratività". Sul secondo motivo: la mancata querela conseguente a una norma sopravvenuta non costituisce di per sé "prova nuova" ai fini della revisione; la modifica del regime di procedibilità opera, se favorevole, per i procedimenti ancora pendenti e non scalfisce il giudicato. Inoltre la Corte ha ritenuto correttamente che la costituzione di parte civile può, in concreto, equivalere alla querela ai fini della procedibilità se esprime la volontà punitiva della persona offesa, e il ricorrente non ha dimostrato che le compagnie che avrebbero dovuto presentare querela fossero diverse da quelle costituite. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. a) e c), codice di procedura penale

    lett. a): la causa di revisione per "giudicato incompatibile" richiede un'altra sentenza penale irrevocabile (non una sentenza civile). lett. c): la "prova nuova" deve essere effettivamente nuova, non deducibile all'epoca, e possedere "dimostratività" tale da incrinare decisivamente il quadro probatorio che ha formato il giudicato.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (riforma "Cartabia")

    ha introdotto il regime di procedibilità a querela per talune fattispecie; tuttavia la sopravvenuta modifica procedurale non configura di per sé "prova nuova" ai fini di revisione di sentenze irrevocabili: la regola favorevole opera per i procedimenti pendenti e non abbatte il giudicato.

  • art. 2, codice penale

    principio di applicazione della norma penale più favorevole nel tempo; applicabile ai procedimenti non definitivi, non a sentenze ormai irrevocabili, quando la modifica non incide sul giudicato.

  • Sez. U., n. 624 del 26/09/2001 (Pisano)

    definizione e portata della nozione di "prove nuove" ai fini dell'art. 630 c.p.p.: comprendono anche prove non acquisite o non valutate precedentemente, purché non dichiarate inammissibili o superflue; devono però essere dimostrative e decisive.

  • Sez. 5, n. 8997 del 15/02/2022 (Bervicato) e Sez. 3, n. 9207 del 09/01/2024 (Franco)

    chiariscono che ai fini dell'art. 630, comma 1, lett. c), la "prova nuova" deve dimostrare che il reato era procedibile a querela (non già d'ufficio) al momento dei fatti; la mera constatazione successiva della mancanza della condizione di procedibilità non è sufficiente.

  • Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino) e Sez. 2, n. 217 del 17/04/2019 (Sibio)

    la querela ha natura mista (sostanziale e processuale) e, in caso di mutamento della procedibilità a querela, la norma favorevole deve essere applicata ai procedimenti pendenti; la modifica non travolge il giudicato penale già irrevocabile.

Massime di principio

  • Un giudicato civile non può essere invo- cato come sentenza penalmente "incompatibile" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.; la causa richiede una sentenza penale irrevocabile.
  • Ai fini della revisione ex art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p. la "prova nuova" deve essere effettivamente nuova/non deducibile e possedere una "dimostratività" tale da mettere in crisi il quadro probatorio che ha formato il giudicato; affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • La modifica normativa che rende un reato procedibile a querela dopo il passaggio in giudicato della sentenza non costituisce automaticamente una "prova nuova" per ottenere la revisione; la norma favorevole vale per i procedimenti ancora pendenti.
  • La costituzione di parte civile può, in concreto, essere valutata come espressione della volontà punitiva della persona offesa e, in taluni casi, surrogare la querela ai fini della procedibilità; tuttavia spetta al ricorrente dimostrare eventuali incongruenze tra le parti civili costituite e le ipotetiche istanti querelanti.
  • In richieste di revisione fondate su sentenze civili occorre sempre spiegare comparativamente perché le prove civili sono diverse e più persuasive rispetto a quelle già acquisite nel processo penale, indicando la loro rilevanza decisiva rispetto al giudicato.

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