Sentenza n. 12595/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, prot. n. K10/-OMISSIS-, sottoscritto in data 21/07/2025, con cui è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il preavviso di diniego dell’08/04/2025 e il rapporto informativo della Questura di Bergamo del 01/04/2025, se ed in quanto lesivi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su due precedenti penali per furto e sulla loro mancata dichiarazione nell'istanza
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato su due precedenti penali risalenti al 1999, consistenti in una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per furto in concorso e in un decreto penale per furto, non dichiarati nel modulo di domanda predisposto per l'autocertificazione della posizione giudiziaria. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 e plurimi vizi di eccesso di potere, tra cui difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di motivazione, nonché violazione del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità. In particolare, ha contestato che precedenti penali anteriori di oltre vent'anni alla domanda potessero giustificare, senza ulteriori accertamenti, un giudizio attuale negativo sulla sua affidabilità e pericolosità sociale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. L'Amministrazione ha fondato la decisione esclusivamente o comunque principalmente sui due precedenti per furto, risalenti a circa venticinque anni prima del provvedimento e a oltre vent'anni prima della domanda, senza svolgere una concreta, oggettiva e attualizzata valutazione sulla permanenza della pericolosità sociale del richiedente. La mancata dichiarazione dei precedenti non è stata ritenuta, da sola, sufficiente a dimostrare una persistente pericolosità, trattandosi di fatti storici ormai privi di autonoma valenza prognostica negativa. Il giudice ha valorizzato anche il grado di integrazione sociale raggiunto dal ricorrente e ha ravvisato un conclamato difetto di motivazione e di istruttoria, poiché il provvedimento si basava su una rappresentazione non attuale della situazione personale. L'annullamento non impedisce all'Amministrazione di rivalutare la posizione complessiva del richiedente alla luce di tutte le circostanze concrete. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede una valutazione amministrativa della posizione complessiva dell'interessato; tale valutazione non può fondarsi automaticamente su precedenti penali remoti senza un apprezzamento attuale e concreto della loro rilevanza.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego è stato comunicato al richiedente, che non ha presentato osservazioni; il giudizio ha tuttavia ravvisato vizi sostanziali di istruttoria e motivazione nel provvedimento finale.
art. 46 d.P.R. 445/2000
Il modulo di richiesta consentiva all'istante di autocertificare la propria posizione giudiziaria; la mancata dichiarazione dei precedenti non è stata ritenuta, da sola, idonea a dimostrare l'attuale pericolosità sociale.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, precedenti penali estremamente risalenti non possono giustificare automaticamente il diniego se l'Amministrazione non svolge una valutazione concreta, oggettiva, dinamica e attualizzata della permanenza della pericolosità sociale del richiedente.
- La mancata dichiarazione di precedenti penali remoti può rilevare nell'istruttoria, ma non è di per sé sufficiente a fondare un giudizio attuale negativo sulla pericolosità sociale quando i fatti omessi siano ormai privi di autonoma valenza prognostica negativa.
- Il diniego di cittadinanza deve essere motivato sulla base della posizione complessiva del richiedente e non può restare ancorato a una rappresentazione meramente storica e non attuale dei fatti penali, dovendo considerare anche il percorso di integrazione sociale maturato nel tempo.
- L'annullamento giudiziale del diniego di cittadinanza per difetto di istruttoria e motivazione non attribuisce automaticamente il beneficio, ma impone all'Amministrazione di rivalutare la posizione complessiva dell'interessato alla luce delle circostanze concrete e attuali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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