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Sentenza

Sentenza n. 1299/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 57 del giorno 14.1.2025 e pubblicata il giorno successivo, emessa dal Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202501726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, che aveva disposto la ricostruzione della carriera, il riconoscimento dell'anzianità di servizio, il collocamento nella fascia stipendiale corrispondente e il pagamento delle differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 57 del 14 gennaio 2025 del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscere, ai fini della ricostruzione della carriera, l'anzianità di servizio maturata, a collocarlo nella fascia stipendiale corrispondente e a corrispondere le differenze retributive quantificate in euro 16.964,26, oltre interessi legali. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il TAR ha verificato la formazione del giudicato, attestata il 23 settembre 2025, la notificazione della sentenza all'Amministrazione il 15 febbraio 2025 e la notificazione del ricorso in ottemperanza il 28 settembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale del lavoro entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, adottando i provvedimenti necessari per la ricostruzione della carriera e corrispondendo le somme dovute, con i relativi accessori. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Palermo, con facoltà di delega, il quale dovrà attivarsi su istanza del ricorrente e provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta. È stata inoltre fissata, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di euro 10 per ogni giorno di ritardo, fino all'adempimento o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata in euro 10 al giorno.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ha ritenuto rispettato tale presupposto di proponibilità.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    È stato richiamato, applicandolo analogicamente, per escludere un ulteriore compenso al commissario ad acta in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, l'amministrazione non vi abbia dato integrale esecuzione e siano stati rispettati gli adempimenti preliminari, compresa la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.
  • In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adottare tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato e di corrispondere le somme determinate nel titolo, comprensive degli accessori dovuti secondo legge.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora giornaliera per il ritardo nell'esecuzione, anche fino all'adempimento o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una condanna al pagamento di somme può svolgere l'incarico senza ulteriore compenso quando trovi applicazione, anche analogica, il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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