Sentenza n. 2839/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 259/2025 pubblicata il 24.02.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Monza - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 814/2024, divenuta cosa giudicata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Monza, Sezione Lavoro, n. 259/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza di accoglimento n. 259/2025 del Tribunale Ordinario di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata il 24 febbraio 2025 e passata in giudicato. Nel corso del giudizio ha dichiarato che il Ministero ha integralmente adempiuto alla decisione circa un mese dopo la notificazione del ricorso, in data 16 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando l'integrale soddisfazione dell'interesse della ricorrente per effetto dell'adempimento intervenuto nelle more del giudizio. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali, poiché al momento della proposizione del ricorso l'inadempimento dell'amministrazione non era controverso. Le spese sono state liquidate in 500 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata altresì ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; l'adempimento intervenuto nel corso del giudizio comporta la cessazione della materia del contendere, ferma la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione adempie integralmente al giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, viene meno l'interesse attuale alla decisione e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- L'adempimento intervenuto nelle more del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese se, al momento della proposizione del ricorso, l'inadempimento era sussistente e non controverso.
- Nella liquidazione delle spese di un giudizio di ottemperanza di valore estremamente contenuto, il giudice può tenere conto della natura minima e stereotipata delle attività difensive richieste.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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